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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro e previdenza
PROC. Rg N. 16187-1/2023 Il Giudice del lavoro Dott. Maria Rosaria Elmino
All'esito dell'udienza fissata per il 11 dicembre 2025; esaminati gli atti;
letta l'istanza presentata dal difensore di ed intesa ad ottenere la Parte_1 correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 4040/25 emessa in data 22.05.2025 nel procedimento recante il n. RG n. 16187/2023 laddove è stato omesso il riferimento all'attribuzione delle spese di lite al difensore dichiaratosi anticipatario;
considerato che
l'errore materiale è quello che interviene non nella formazione del giudizio bensì nella semplice formazione del documento giudiziale e che, nella fattispecie, nella sentenza risulta per mero refuso omesso il riferimento alla attribuzione delle spese in favore del difensore avv. Raffaele Auricchio, dichiaratosi anticipatario (cfr ricorso); ritenuto che trattasi comunque di errore emendabile (Cass. Civ. sez. I 24.7.03 n. 11458), non residuando dubbio alcuno – sulla base di quanto premesso – sulla circostanza della anticipazione delle spese di lite;
visto l'art. 287 e ss. C.p.c.;
PQM
Dispone correggersi la sentenza innanzi menzionata nel senso che, laddove nel dispositivo leggesi: “condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.860,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge”, debba invece leggersi ed intendersi “condanna l al pagamento CP_1 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.860,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Raffele Auricchio per dichiarazione di fatto anticipo”
Manda la cancelleria per l'annotazione delle correzioni sull'originale del provvedimento. Si comunichi. Napoli, 11 dicembre 2025
Il GL
dott. Maria Rosaria Elmino
PROC. Rg N. 16187-1/2023 Il Giudice del lavoro Dott. Maria Rosaria Elmino
All'esito dell'udienza fissata per il 11 dicembre 2025; esaminati gli atti;
letta l'istanza presentata dal difensore di ed intesa ad ottenere la Parte_1 correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 4040/25 emessa in data 22.05.2025 nel procedimento recante il n. RG n. 16187/2023 laddove è stato omesso il riferimento all'attribuzione delle spese di lite al difensore dichiaratosi anticipatario;
considerato che
l'errore materiale è quello che interviene non nella formazione del giudizio bensì nella semplice formazione del documento giudiziale e che, nella fattispecie, nella sentenza risulta per mero refuso omesso il riferimento alla attribuzione delle spese in favore del difensore avv. Raffaele Auricchio, dichiaratosi anticipatario (cfr ricorso); ritenuto che trattasi comunque di errore emendabile (Cass. Civ. sez. I 24.7.03 n. 11458), non residuando dubbio alcuno – sulla base di quanto premesso – sulla circostanza della anticipazione delle spese di lite;
visto l'art. 287 e ss. C.p.c.;
PQM
Dispone correggersi la sentenza innanzi menzionata nel senso che, laddove nel dispositivo leggesi: “condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.860,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge”, debba invece leggersi ed intendersi “condanna l al pagamento CP_1 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.860,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Raffele Auricchio per dichiarazione di fatto anticipo”
Manda la cancelleria per l'annotazione delle correzioni sull'originale del provvedimento. Si comunichi. Napoli, 11 dicembre 2025
Il GL
dott. Maria Rosaria Elmino