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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 11-
09-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5585/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Vito Lupo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Battipaglia (SA), Via S. Gregorio VII, n. 5;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in
La Spezia, Via paolo Emilio Taviani, n. 170;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 908/2019 con cui il Tribunale di Salerno,
in accoglimento del ricorso proposto dalla lo condannava al pagamento CP_1
di € 11.195,09, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 3730366 del 27.07.2010 stipulato con la chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto. CP_2
Eccepiva: in via preliminare che le somme ingiunte erano assolutamente ingiustificate e non dovuto, poiché, l'odierno opponente con comunicazione del
24.09.2015 era addivenuto a transazione con la relativamente al contratto CP_2
per cui è causa;
che la accettava espressamente la suddetta proposta CP_2
transattiva rilasciando quietanza di pagamento del 30.09.2015 con cui riceveva a saldo e stralcio il titolo bancario indicato.
Concludeva chiedendo: in via principale, in caso di mancata conciliazione, accogliere la domanda e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi all'avvocato antistatario.
Con comparsa depositata in data 25.01.2021 si costituiva in giudizio la chiedendo: in via preliminare, di rito - dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità della presente opposizione stante la tardività della notifica dell'atto di citazione;
in via principale, nel merito, nel caso di mancato accoglimento della tardività della notifica, rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nel merito, condanna, in ogni caso, il sig. al Pt_1
pagamento in favore della società opposta della diversa, maggiore o minore somma che sarebbe risultata all'esito dell'attività istruttoria;
in ogni caso in caso con vittoria e compensi di lite.
Deduceva: di essere legittimata in virtù del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e con cui veniva ceduto il credito per cui è causa;
la Controparte_1
tardività dell'opposizione spiegata stante la notifica tardiva della stessa avvenuta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.; che allo stato non è stata offerta piena prova dell'esatto adempimento dell'accordo de quo.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo,
venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., precisate le conclusioni all'udienza del 25.06.2025 la causa era rinviata alla presente udienza con concessione termine sino al 30 luglio 2025 per il deposito di note conclusive, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminare e assorbente rispetto al merito della controversia, è la valutazione dell'eccezione tempestivamente svolta dalla parte opposta di tardività, e conseguente inammissibilità, dell'opposizione in esame.
L'eccezione si appalesa in effetti fondata alla luce della documentazione in atti.
In punto di diritto, l'art. 641, comma 1, cpc stabilisce che “Se esistono le condizioni
previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal
deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la
quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta
giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a
norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione
forzata”. Inoltre, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede quanto segue: “Se non
è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice
che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.
Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o
appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è
stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è
liberata”.
Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Parte opponente deduce con estrema genericità che la società opposta le notificava ricorso per decreto ingiuntivo senza, tuttavia, fornire alcuna precisa indicazione sulla data della notifica od ogni altro elemento utile in tal senso.
Secondo il disposto dell'art. 650, co. 1, c.p.c. prevede che “L'intimato può fare
opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta
tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza
maggiore”.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10386
del 21 giugno 2012). Sul punto parte opponente non ha eccepito nulla ai fini della legittimità della tardività dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui al citato art. 650 c.p.c.).
Inoltre, come dimostrato da parte opposta la notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo al sig. avveniva in data 10.04.2019, come dimostra la racc. a.r. Pt_1
agli atti (cfr. avviso di ricevimento notifica decreto ingiuntivo), con la conseguenza che la notificazione del decreto ingiuntivo si è regolarmente perfezionata.
Pertanto, considerato che l'opposizione andava notificata entro il termine di 40 giorni dalla notifica, il termine ultimo per proporre la suddetta era il 20.05.2019 e non il
21.05.2019.
Per tali motivi l'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di , liquidate Parte_1
in € 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria € 840,00,
Fase Decisionale € 851,00) in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull' opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 908/2019, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte Parte_1
opposta, liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa
come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 11-
09-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5585/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Vito Lupo, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Battipaglia (SA), Via S. Gregorio VII, n. 5;
- Opponente–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in
La Spezia, Via paolo Emilio Taviani, n. 170;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 908/2019 con cui il Tribunale di Salerno,
in accoglimento del ricorso proposto dalla lo condannava al pagamento CP_1
di € 11.195,09, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 3730366 del 27.07.2010 stipulato con la chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto. CP_2
Eccepiva: in via preliminare che le somme ingiunte erano assolutamente ingiustificate e non dovuto, poiché, l'odierno opponente con comunicazione del
24.09.2015 era addivenuto a transazione con la relativamente al contratto CP_2
per cui è causa;
che la accettava espressamente la suddetta proposta CP_2
transattiva rilasciando quietanza di pagamento del 30.09.2015 con cui riceveva a saldo e stralcio il titolo bancario indicato.
Concludeva chiedendo: in via principale, in caso di mancata conciliazione, accogliere la domanda e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi all'avvocato antistatario.
Con comparsa depositata in data 25.01.2021 si costituiva in giudizio la chiedendo: in via preliminare, di rito - dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità della presente opposizione stante la tardività della notifica dell'atto di citazione;
in via principale, nel merito, nel caso di mancato accoglimento della tardività della notifica, rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nel merito, condanna, in ogni caso, il sig. al Pt_1
pagamento in favore della società opposta della diversa, maggiore o minore somma che sarebbe risultata all'esito dell'attività istruttoria;
in ogni caso in caso con vittoria e compensi di lite.
Deduceva: di essere legittimata in virtù del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e con cui veniva ceduto il credito per cui è causa;
la Controparte_1
tardività dell'opposizione spiegata stante la notifica tardiva della stessa avvenuta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.; che allo stato non è stata offerta piena prova dell'esatto adempimento dell'accordo de quo.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo,
venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., precisate le conclusioni all'udienza del 25.06.2025 la causa era rinviata alla presente udienza con concessione termine sino al 30 luglio 2025 per il deposito di note conclusive, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminare e assorbente rispetto al merito della controversia, è la valutazione dell'eccezione tempestivamente svolta dalla parte opposta di tardività, e conseguente inammissibilità, dell'opposizione in esame.
L'eccezione si appalesa in effetti fondata alla luce della documentazione in atti.
In punto di diritto, l'art. 641, comma 1, cpc stabilisce che “Se esistono le condizioni
previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal
deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la
quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta
giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a
norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione
forzata”. Inoltre, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede quanto segue: “Se non
è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice
che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.
Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o
appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è
stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è
liberata”.
Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Parte opponente deduce con estrema genericità che la società opposta le notificava ricorso per decreto ingiuntivo senza, tuttavia, fornire alcuna precisa indicazione sulla data della notifica od ogni altro elemento utile in tal senso.
Secondo il disposto dell'art. 650, co. 1, c.p.c. prevede che “L'intimato può fare
opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta
tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza
maggiore”.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10386
del 21 giugno 2012). Sul punto parte opponente non ha eccepito nulla ai fini della legittimità della tardività dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui al citato art. 650 c.p.c.).
Inoltre, come dimostrato da parte opposta la notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo al sig. avveniva in data 10.04.2019, come dimostra la racc. a.r. Pt_1
agli atti (cfr. avviso di ricevimento notifica decreto ingiuntivo), con la conseguenza che la notificazione del decreto ingiuntivo si è regolarmente perfezionata.
Pertanto, considerato che l'opposizione andava notificata entro il termine di 40 giorni dalla notifica, il termine ultimo per proporre la suddetta era il 20.05.2019 e non il
21.05.2019.
Per tali motivi l'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di , liquidate Parte_1
in € 2.540,00 (Fase Studio € 460,00, Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria € 840,00,
Fase Decisionale € 851,00) in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull' opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 908/2019, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte Parte_1
opposta, liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa
come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara