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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1200/24 promossa da:
( C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Giarre Viale Libertà n. 136 presso lo studio dell'avv. Salvatore Emanuele ( C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, corrente in Acireale ( C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Mascalucia Via Carbonaro n.
34/L presso lo studio dell'avv. Carmelo Moschella ( C.F. ) che lo CodiceFiscale_3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.02.2024, la SI.ra – adducendo di essere proprietaria Parte_1 di unità immobiliare facente parte del complesso condominiale sito in Acireale Controparte_1
- conveniva in giudizio il questione, in persona dell'amministratore pro-tempore, per CP_2 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla deSInazione del Giudice Istruttore, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del resistente che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con espresso avvertimento che : - la mancata costituzione
o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c.; - che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale , fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali;
- che esso resistente, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'annullabilità della delibera assembleare del
07.11.2023 per violazione dell'art. 66 Disp. Att. c.c., stante la tardiva convocazione della ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi sia del presente giudizio che della fase di mediazione”
Sosteneva parte ricorrente di non aver ricevuto, nel rispetto dei termini di legge, la convocazione per l'assemblea condominiale tenutasi, in prima convocazione, il 06.11.2023 e, in seconda convocazione, il 07.11.2023 e ciò in violazione del chiaro disposto di cui all'art. 66 Disp. Att. c.c.. Il relativo verbale assembleare del 07.11.2023 , veniva trasmesso dall'amministratore e ricevuto dall'odierna parte ricorrente in data 04.12.2023.
La condomina affermava che il plico raccomandato contenente l'avviso di convocazione Pt_1 veniva spedito in data 25.10.2023, e di poi, stante l'assenza della destinataria, era disponibile per il ritiro presso l'Ufficio a partire dal 02.11.2023; il plico veniva poi consegnato alla ricorrente il
03.11.2023, e quindi in violazione dei termini di legge di cui all'art. 66 Disp. Att. c.c. .
Quindi la depositava, in uno al ricorso, istanza contrassegnata dal n. 1235 del Parte_1
05.12.2023 nonché verbale di mediazione che si concludeva con esito negativo in data 12.01.2024 stante la mancata partecipazione del convenuto. CP_1
Con decreto del 12.03.2024, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
20.06.2024 stabilendo i termini per la notificazione a parte resistente nonché quelli per la relativa costituzione.
Quindi, si costituiva il convenuto con comparsa depositata in data 10.06.2024 CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale, - Rigettare integralmente il ricorso proposto dalla SI.ra , giacchè infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
- Per l'effetto, condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi di giudizio, nella misura di legge. – In subordine, dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio. “
All'udienza di prima comparizione del 20.06.2024, le parti insistevano nelle rispettive difese ed eccezioni e il Tribunale rinviava il procedimento, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., all'udienza del
12.12.2024 per la discussione orale previa precisazione delle conclusioni.
La causa veniva di poi rinviata d'ufficio al 06.02.2025 per i medesimi incombenti;
e alla detta data veniva differita al 12.06.2025.
All'udienza del 12.06.2025, il procedimento di che trattasi – una volta conclusa la discussione - è stato posto in decisione.
§§§§§§
Ciò premesso, ponendo attenzione all'unico motivo di impugnazione proposta dalla ricorrente, occorre rilevare quanto segue:
Con delibera assembleare del 07.06.2024, il convenuto – previa regolare e tempestiva CP_1 convocazione di tutti i condomini – provvedeva a ratificare la delibera oggi impugnata.
In considerazione di ciò, si ritiene che vada pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Quest'ultima, per come confermato da giurisprudenza unanime e costante sul punto, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”. ( Ex multis Cass. Civ. n. 10553/09 e Cass. Civ. n. 22650/08 )
Tuttavia, il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti non esclude che il Decidente debba valutare la correttezza o meno del motivo di impugnazione e quindi pronunciarsi anche in ordine alle spese di lite.
Ciò premesso, venendo all'esame dell'unico motivo di impugnazione proposto dalla condomina
[...]
non può che affermarsi che la domanda svolta si appalesa fondata e và, quindi, accolta Parte_1 nei termini qui di seguito spiegati.
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 66 Disp. Att. c.c., e cioè il fatto di aver ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea del 06.11.2023 oltre il termine di cinque giorni prima.
Il vizio in questione, in quanto relativo alla convocazione, è di mera annullabilità come confermato dal conforme e unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, infatti, in ordine ai motivi di impugnazione stabilisce che : “ Le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile
o illecito ( cioè contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume ) , con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni
o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque, invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto “ ( Cass. Civ. Sez. Unite n. 4806/05 )
In ordine poi alla corretta celebrazione delle assemblee condominiali, il disposto di cui all'art. 1136
c.c. statuisce che “L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”; è sufficiente che anche uno solo degli aventi diritto a partecipare non abbia avuto notizia della riunione e l'assemblea può essere annullata. E ancora, il disposto del richiamato art. 66 Disp. Att. c.c. stabilisce che: “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione…”.
Pertanto, in considerazione della natura recettizia dell'avviso di convocazione e quindi in forza della generale presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., la prescrizione sopra richiamata deve ritenersi osservata qualora nel termine di almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima adunanza, il destinatario - anche assente - sia stato posto a conoscenza, mediante avviso di giacenza, della disponibilità della raccomandata presso l'ufficio postale anche se non abbia provveduto materialmente al tempestivo ritiro del relativo plico.
In base al detto assunto, nel caso specifico di convocazione effettuata con l'uso di servizio di posta, in caso di assenza del destinatario o di persona abilitata a riceverlo, il momento della conoscenza viene fatto coincidere con l'emissione in cassetta del relativo avviso di giacenza.
Nella fattispecie che ci occupa, per come si evince dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, l'avviso di giacenza relativo alla raccomandata cod. spedizione n. 09503910230010695 indirizzata alla SI.ra e contenente l'avviso di convocazione, è stato immesso in cassetta solo Pt_1 in data 02.11.2023; e quindi appena 4 giorni prima dell'adunanza fissata, in prima convocazione, per il 06.11.2023.
Invero, per come statuito da costante orientamento giurisprudenziale, non trattandosi di termine libero, “nel relativo calcolo non bisogna considerare il giorno dell'assemblea in prima convocazione, mentre deve essere conteggiato il giorno in cui l'avviso è pervenuto alla residenza/domicilio del destinatario”.
Nella fattispecie di che trattasi il termine intercorrente tra il giorno prima della convocazione (
06.11.2023 ) e quello in cui è stato consegnato l'avviso ( 02.11.2023 ) è di quattro e non di cinque giorno come disposto dall'art. 66 Disp. Att. c.c. .
L'unico dato certo in ordine alla presunzione di conoscibilità dell'avviso di convocazione è quello che si ricava dal prospetto allegato dal ricorrente e dalla copia dell'avviso di giacenza che riporta la data del 02.11.2023.
Il fatto che l'avviso di giacenza sia stato lasciato il 02.11.2023 è facilmente spiegabile se si considera che il giorno 01.11.2023 è festivo.
In considerazione di quanto finora esposto, l'unico motivo di impugnazione proposto avverso la delibera assembleare del 07.11.2023 si appalesa fondato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura CP_1 indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla delibera adottata in data 07.11.2023 dall'assemblea del di Acireale, in persona dell'amministratore CP_1 Controparte_1 pro-tempore, e ciò per le ragioni di cui in parte motiva;
Condanna il , in persona dell'amministratore pro- Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali sostenute dalla SI.ra
[...]
che liquida nella complessiva somma di € 1.979,32 ( di cui € 237,00 per spese iscrizione Parte_1
a ruolo, € 190,32 per procedimento di mediazione ed € 1.552,00 per compensi di avvocato) oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Augusta lì 25 Giugno 2025
IL G.O.
d.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011