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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/12/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, richiamati: l'art. 3 D.L. 117/2025 recante applicazione straordinaria a distanza;
la delibera del CSM del 1.10.2025 recante assegnazione, alla scrivente, delle funzioni relative all'applicazione a distanza presso il Tribunale di L'Aquila; il decreto presidenziale di assegnazione del
10.10.2025; viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.12.25 dall'avv.
LO OC per l'appellante e dall'avv. Mario Lepidi per l'appellata– da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate - visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 815/2022 R.G. avente per oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in tema di responsabilità per inadempimento contratto di transazione
VERTENTE TRA
(codice fiscale: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. LO
OC, per procura in atti.
APPELLANTE contro (codice fiscale: ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Lepidi, per procura in atti.
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
ha interposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di L'Aquila n. 452/2021, pubblicata il 26/10/2021, resa nel procedimento portante R.G. n. 1048/2020 – introdotto con citazione notificata ad istanza dell'odierna appellata, , CP_1
recante domanda di adempimento del contratto di transazione del
31.1.2017 mediante il quale il convenuto odierno appellante,
[...]
si è impegnato a realizzare le attività necessarie alla Parte_1
manutenzione dell'interno dei poggioli per renderli impermeabili, a fronte delle infiltrazioni provenienti dalla parte inferiore dei balconi del suo appartamento, fonte del deterioramento della superficie del sottobalcone sud collocato sul balcone dell'appartamento della attrice e a ripristinare la superficie dei sottobalconi CP_1
aggettanti sui balconi dell'appartamento della attrice (sito alla scala
B, interno 5, del “Condominio Flora”, sito in L'Aquila alla via Atri
pag. 2/12 n. 2, collocato al piano inferiore rispetto all'appartamento di proprietà di posto alla scala B, interno 7) e di Parte_1
risarcimento del danno di carattere non patrimoniale ex art. 2059
c.c. - chiedendo, in riforma integrale della sentenza appellata, il rigetto della domanda giudiziale proposta nell'ambito del giudizio di prime cure iscritto al R.G. n. 1048/2020, stante la imputabilità, a responsabilità dell'attrice odierna appellata, della mancata esecuzione dei lavori in argomento.
Trascrivendo le difese svolte in prime cure (“analitica analisi degli accadimenti propri della presente vicenda”) – ribadita la esecuzione delle lavorazioni, tramite l'incaricata ditta artigiana CP_2
concernenti il balcone sud, “all'uopo provvedendo, altresì,
[...]
alla esecuzione delle lavorazioni di rifacimento anche del balcone est, parzialmente adibito a lastrico solare, affetto da distacco e rottura di mattonelle a causa delle problematiche condominiali” nonché l'impossibilità di esecuzione dell'ultima lavorazione sul sottobalcone sud del proprio immobile, “per l'impossibilità di accedere al sottostante appartamento di proprietà della , alla CP_1
luce della sua perdurante assenza per l'intero periodo estivo dell'anno 2017, nonostante i tentativi rinnovati per numerosi giorni, anche nel mese di luglio 2017”, con conseguente liquidazione (i.e. scioglimento del rapporto) della ditta;
la successiva comunicazione, rivolta alla attrice tornata in situ dopo un'assenza perdurante mesi, di farsi carico del “maggior costo della “chiamata” della medesima ditta artigiana” - ha affidato il gravame ad un unico motivo teso a pag. 3/12 denunciare la errata valutazione delle circostanze e delle prove raccolte, dimostrative, invece, della imputabilità, alla condotta della attrice che ha agito per l'adempimento della transazione inter partes, della responsabilità della mancata esecuzione dei lavori di tinteggiatura del sottobalcone sud (avendo, pure nelle missive scambiate tra le parti prima del giudizio, la stessa difesa della attrice ammesso “l'assenza della prof. ssa e del marito CP_1
dall'abitazione all'interno della quale la ditta edile sarebbe dovuta entrare al fine di tinteggiare il citato sottobalcone sud, placidamente ammettendo come questi ultimi sarebbero tornati nella città di
L'Aquila il 14/09/2017”).
Di qui, pertanto, la critica rivolta alla sentenza di primo grado per non aver considerato – come provato in corso di causa con le prove orali e documentali - che “dovrebbe essere addossato alla prof. ssa
, che con la sua condotta inadempiente non ha reso CP_1
possibile alla menzionata ditta artigiana Controparte_2
l'esecuzione delle predette lavorazioni nel mese di giugno 2017, come concordato all'interno del contratto di transazione medesimo”.
Il procedimento si è svolto nella resistenza dell'appellata la quale, ribadendo quanto già esposto nella citazione introduttiva del giudizio di prime cure, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La causa, dunque, sulle conclusioni cristallizzate nelle note d'udienza viene decisa – precisata, in intestazione, l'applicazione pag. 4/12 della disciplina di cui al D.L. 117/2025 in tema di applicazione straordinaria a distanza – ex art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
Pur posta l'ammissibilità/tempestività dell'impugnazione – a fronte di notifica della citazione in appello (26.4.2022) entro il termine lungo dalla pubblicazione (26.10.2021) della sentenza di primo grado (cfr. ricevuta di avvenuta consegna e accettazione nonché pec del 26.4.2022 recante Notificazione ai sensi della L. n. 53/1994 sub fascicolo appellante) –in via assorbente e preliminare, il gravame si scontra con la falce della inammissibilità ex artt. 339 co. III e 113 co. II c.p.c.
Secondo la cornice normativa tessuta dalle richiamate disposizioni, sono inappellabili le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo l'equità che scaturisce dal valore della causa non eccedente millecento euro, purché non ricorrano i casi di esclusione (al ricorrere dei quali, ovviamente, la sentenza resta sottratta allo sbarramento della inappellabilità).
I casi di esclusione, in particolare, ricorrono: a) quando si tratti di cause che – pur di valore non eccedente millecento euro – siano derivanti ovvero ineriscano a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. -ovvero rapporti conclusi mediante sottoscrizione di moduli e/o formulari predisposti unilateralmente – (cfr. art. 113 co. II c.p.c.); b) quando si tratti di cause, pur di valore non eccedente il limite di millecento euro, esitate in sentenza di cui si censurino i soli profili inerenti a: violazione di norme pag. 5/12 sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (cfr. art. 339 co. III c.p.c.).
Nella specie, la causa rientra tra quelle aventi valore inferiore al limite previsto ex art. 113 co. II c.p.c.
Dallo stesso atto d'appello, infatti, consta la dichiarazione di valore (“il valore della presente causa è inferiore ad € 1.100,00”).
Il capo di condanna di cui si chiede la caducazione, in accoglimento dell'appello, inoltre, reca espressamente la previsione della somma pari a euro 400,00 il cui esborso è stato posto a carico del convenuto odierno appellante (cfr. doc. sub lett. A) fascicolo appellata).
Il rapporto dedotto in lite, inoltre, esula dal novero di quelli contemplati dall'art. 113 co. II c.c. (rientranti tra i casi di esclusione) giacché, come emerge dalla lettura dell'appello e della memoria responsiva – oltreché dagli atti del fascicolo di prime cure, già acclusi tra le produzioni documentali anche in questa sede, curate dalle parti (cfr., in particolare, fascicolo di primo grado parte prima ) - la causa Parte_1
poetendi della pretesa azionata dalla appellata in prime cure è riconducibile, anzitutto, all'inadempimento (o inesatto/parziale adempimento) del contratto di transazione stipulato tra le parti, imputato al convenuto (descritto quale titolare dell'appartamento posto al piano superiore dello stabile condominiale in cui vi è, al piano inferiore,
l'appartamento della attrice odierna appellata).
Sicché, data la veste paritetica delle parti – che, reciprocamente, si prospettano quali titolari di diritti reali sugli appartamenti posti nel pag. 6/12 medesimo stabile condominiale (“Condominio Flora”) – e, dunque,
l'assenza di un rapporto negoziale originato tramite sottoscrizione di modello o formulario teso a disciplinare in modo uniforme più posizioni contrattuali, non sussiste l'ipotesi di cui all'art. 113 co. II c.p.c.
Ciò, a fortiori, si riscontra anche dall'esame del contratto del 31.1.2017 rivelatore di un rapporto disciplinato in assenza di moduli tesi a regolare uniformemente una determinata categoria di rapporti (cfr. doc. n. 3 sub fascicolo primo grado prodotto dall'appellante sotto la voce “fascicolo primo grado parte seconda ). Parte_1
La transazione, d'altronde, per il suo contenuto tipico, teso a prevenire o a porre fine all'insorgere di una controversia tra le parti, è necessariamente negozio che sfugge alle maglie della standardizzazione sottesa all'art. 1342 c.c.
Né, del resto, l'unico motivo di gravame veicola censure sussumibili in termini di violazione di norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Decidendo nei limiti delle domande eccezioni e difese riproposte – tenuto conto, peraltro, che non è oggetto di critica la statuizione relativa al fatto che la somma di euro 400,00 stimata in via equitativa, è attribuita quale bene della vita a titolo di “risarcimento per inadempimento” – dalla lettura della citazione in appello non emerge evidenza di doglianze prospettate in chiave di violazione di norme costituzionali, comunitarie o principi regolatori della materia.
Piuttosto, dalle allegazioni dell'appellante, si ricava che le censure pag. 7/12 confluiscono verso la denuncia di errata valutazione delle prove raccolte.
Così, al riguardo, ove l'appellante, afferma l'evidenza di aver “prestato fede agli impegni assunti all'interno del menzionato contratto di transazione ex art. 1965 c.c. e, per tabulas e sulla base delle dette prove testimoniali assunte all'udienza del 25/06/2021, risulta come non abbia fatto altrettanto la prof. ssa , non facendosi affatto reperire CP_1
all'interno della propria abitazione nel mese di giugno 2017 ed in quello di luglio 2017 (in realtà per l'intero periodo estivo dell'anno
2017 sino al 14/09/2017), nonostante all'interno del contratto di transazione fosse stato espressamente previsto lo svolgimento delle lavorazioni de quibus nel mese di giugno 2017. Appare evidente come la condotta inadempiente sia stata tenuta dalla prof. ssa , CP_1
non di certo dall'Ing. . Parte_1
Ancora, ove fa riferimento espresso alla mail inviata al suo precedente procuratore avv. Cobianchi, dal procuratore della attrice, in cui emerge che la condotta inadempiente riferibile alla , è stata da CP_1
controparte ammessa “… Ti confermo che la mia assistita [ovvero la prof. ssa ] è rientrata a L'Aquila giovedì 14 u.s. Pertanto, CP_1
l'Ing. potrà provvedere a terminare la riparazione in oggetto Parte_1
contattando direttamente il marito della sig. ra , il prof. CP_1 Pt_2
… in maniera da concordare la data dei lavori …” (Doc. 4
[...]
allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'ing.
[...]
nell'ambito del giudizio di prime cure)”. Parte_1
pag. 8/12 Verso la stessa direzione milita il riferimento ad altra missiva del
9.7.2020: “L'inadempimento della prof. ssa è stato CP_1
evidenziato anche all'interno della menzionata mail inviata in data
09/07/2020 dall'avv. Carlo Cobianchi, all'epoca procuratore dell'Ing.
all'avv. Mario Lepidi, procuratore della prof. ssa Parte_1
, all'interno della quale è stato comunicato che “… Ti CP_1
ricordo, comunque, che l'Ing. non aveva potuto proseguire i Parte_1
lavori a causa della assenza dei tuoi rappresentati e che la prosecuzione dei lavori stessi avrebbe comportato un ulteriore costo poiché la ditta incaricata si era ormai allontanata …” (Doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'Ing. Parte_1
nell'ambito del giudizio di prime cure). L'inadempimento di controparte è stato posto in luce, altresì, dall'Ing. Parte_1
all'interno della mail da egli inviata il 08/09/2020 all'avv. Mario
Lepidi, procuratore della prof. ssa , al suo interno CP_1
esponendo come “… i lavori da voi richiesti, e da me impropriamente accettati per intero con l'Accordo da Voi stessi redatto, sono stati eseguiti limitatamente alla parte insistente sulla mia proprietà, con
l'eliminazione del pregiudizio per la proprietà altrui. La parte inferiore, deteriorata superficialmente e accessibile dall'appartamento sottostante, è rimasta inattuata a causa dell'assenza prolungata dei proprietari suoi assistiti e dunque per impedimento all'accesso. Tale circostanza ha impedito dunque il completamento dell'opera, e
l'impresa esecutrice è stata da me congedata e liquidata. Tornarci oggi significa affrontare maggiori costi che non ho alcuna intenzione di
pag. 9/12 assumere. È ovviamente fatta salva l'eliminazione delle esfoliazioni di vernice presenti all'intradosso del balcone, per la quale sono sempre disponibile …” (Doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'ing. nell'ambito del giudizio di prime Parte_1
cure)”.
L'atto d'appello, in definitiva, risulta scevro dalla specifica identificazione delle violazioni rilevanti ex art. 339 co. III c.p.c.
Per tale ragione, quindi, ne va dichiarata l'inammissibilità.
Sull'onere della specifica menzione delle norme che si assumono violate, per i fini sottesi al vaglio della inappellabilità, costituente specifica applicazione del vaglio generale ex art. 342 c.p.c., vale richiamare la condivisibile giurisprudenza di legittimità per cui «In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell' art.
342 c.p.c. , qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto» (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2022, n. 18064).
Per le suesposte e assorbenti considerazioni, l'appello va respinto, con conferma della sentenza appellata.
L'inappellabilità della sentenza di primo grado – riverberandosi in una reiezione del gravame - refluisce, logicamente, sul tema delle spese e dell'onere di cui all'art. 13 co. I quater T.U.S.G.
Per le spese si segue la regola della soccombenza, con liquidazione pag. 10/12 effettuata – nella misura espressa in dispositivo – secondo i parametri tabellari rispondenti al valore dichiarato e non specificamente contestato
– (scaglione fino a euro 1.100,00) – ai medi in omaggio al principio di adeguatezza del compenso all'opera prestata. Dalla liquidazione è esclusa la voce “istruttoria/trattazione” data la natura eminentemente documentale della causa.
Il rigetto dell'appello, infine, conduce ad attestare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG) rilevando, a tal fine, soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 815/2022 R.G., avente a oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1133/2019, così provvede:
DICHIARA inappellabile la sentenza impugnata da Parte_1
– così dichiarando l'inammissibilità del gravame – ai sensi degli artt. 113 e
339 c.p.c. e, quindi, confermando la sentenza appellata n. 452/21 resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 1048/2020;
NN l'appellante soccombente al pagamento delle SPESE sostenute dalla appellata, liquidate nella complessiva somma pari a euro
462,00 ( di cui euro 131,00 per fase studio;
euro 131,00 per fase introduttiva;
euro 200,00 per fase decisoria) oltre rimborso generale al 15%, pag. 11/12 IVA, CPA come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater
T.U.S.G. per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
L'Aquila 7.12.2025
La Giudice applicata
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 12/12
SEZIONE UNICA
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, richiamati: l'art. 3 D.L. 117/2025 recante applicazione straordinaria a distanza;
la delibera del CSM del 1.10.2025 recante assegnazione, alla scrivente, delle funzioni relative all'applicazione a distanza presso il Tribunale di L'Aquila; il decreto presidenziale di assegnazione del
10.10.2025; viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.12.25 dall'avv.
LO OC per l'appellante e dall'avv. Mario Lepidi per l'appellata– da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate - visto l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 815/2022 R.G. avente per oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace in tema di responsabilità per inadempimento contratto di transazione
VERTENTE TRA
(codice fiscale: ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'avv. LO
OC, per procura in atti.
APPELLANTE contro (codice fiscale: ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Lepidi, per procura in atti.
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
ha interposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di L'Aquila n. 452/2021, pubblicata il 26/10/2021, resa nel procedimento portante R.G. n. 1048/2020 – introdotto con citazione notificata ad istanza dell'odierna appellata, , CP_1
recante domanda di adempimento del contratto di transazione del
31.1.2017 mediante il quale il convenuto odierno appellante,
[...]
si è impegnato a realizzare le attività necessarie alla Parte_1
manutenzione dell'interno dei poggioli per renderli impermeabili, a fronte delle infiltrazioni provenienti dalla parte inferiore dei balconi del suo appartamento, fonte del deterioramento della superficie del sottobalcone sud collocato sul balcone dell'appartamento della attrice e a ripristinare la superficie dei sottobalconi CP_1
aggettanti sui balconi dell'appartamento della attrice (sito alla scala
B, interno 5, del “Condominio Flora”, sito in L'Aquila alla via Atri
pag. 2/12 n. 2, collocato al piano inferiore rispetto all'appartamento di proprietà di posto alla scala B, interno 7) e di Parte_1
risarcimento del danno di carattere non patrimoniale ex art. 2059
c.c. - chiedendo, in riforma integrale della sentenza appellata, il rigetto della domanda giudiziale proposta nell'ambito del giudizio di prime cure iscritto al R.G. n. 1048/2020, stante la imputabilità, a responsabilità dell'attrice odierna appellata, della mancata esecuzione dei lavori in argomento.
Trascrivendo le difese svolte in prime cure (“analitica analisi degli accadimenti propri della presente vicenda”) – ribadita la esecuzione delle lavorazioni, tramite l'incaricata ditta artigiana CP_2
concernenti il balcone sud, “all'uopo provvedendo, altresì,
[...]
alla esecuzione delle lavorazioni di rifacimento anche del balcone est, parzialmente adibito a lastrico solare, affetto da distacco e rottura di mattonelle a causa delle problematiche condominiali” nonché l'impossibilità di esecuzione dell'ultima lavorazione sul sottobalcone sud del proprio immobile, “per l'impossibilità di accedere al sottostante appartamento di proprietà della , alla CP_1
luce della sua perdurante assenza per l'intero periodo estivo dell'anno 2017, nonostante i tentativi rinnovati per numerosi giorni, anche nel mese di luglio 2017”, con conseguente liquidazione (i.e. scioglimento del rapporto) della ditta;
la successiva comunicazione, rivolta alla attrice tornata in situ dopo un'assenza perdurante mesi, di farsi carico del “maggior costo della “chiamata” della medesima ditta artigiana” - ha affidato il gravame ad un unico motivo teso a pag. 3/12 denunciare la errata valutazione delle circostanze e delle prove raccolte, dimostrative, invece, della imputabilità, alla condotta della attrice che ha agito per l'adempimento della transazione inter partes, della responsabilità della mancata esecuzione dei lavori di tinteggiatura del sottobalcone sud (avendo, pure nelle missive scambiate tra le parti prima del giudizio, la stessa difesa della attrice ammesso “l'assenza della prof. ssa e del marito CP_1
dall'abitazione all'interno della quale la ditta edile sarebbe dovuta entrare al fine di tinteggiare il citato sottobalcone sud, placidamente ammettendo come questi ultimi sarebbero tornati nella città di
L'Aquila il 14/09/2017”).
Di qui, pertanto, la critica rivolta alla sentenza di primo grado per non aver considerato – come provato in corso di causa con le prove orali e documentali - che “dovrebbe essere addossato alla prof. ssa
, che con la sua condotta inadempiente non ha reso CP_1
possibile alla menzionata ditta artigiana Controparte_2
l'esecuzione delle predette lavorazioni nel mese di giugno 2017, come concordato all'interno del contratto di transazione medesimo”.
Il procedimento si è svolto nella resistenza dell'appellata la quale, ribadendo quanto già esposto nella citazione introduttiva del giudizio di prime cure, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
La causa, dunque, sulle conclusioni cristallizzate nelle note d'udienza viene decisa – precisata, in intestazione, l'applicazione pag. 4/12 della disciplina di cui al D.L. 117/2025 in tema di applicazione straordinaria a distanza – ex art. 281 sexies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰
Pur posta l'ammissibilità/tempestività dell'impugnazione – a fronte di notifica della citazione in appello (26.4.2022) entro il termine lungo dalla pubblicazione (26.10.2021) della sentenza di primo grado (cfr. ricevuta di avvenuta consegna e accettazione nonché pec del 26.4.2022 recante Notificazione ai sensi della L. n. 53/1994 sub fascicolo appellante) –in via assorbente e preliminare, il gravame si scontra con la falce della inammissibilità ex artt. 339 co. III e 113 co. II c.p.c.
Secondo la cornice normativa tessuta dalle richiamate disposizioni, sono inappellabili le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo l'equità che scaturisce dal valore della causa non eccedente millecento euro, purché non ricorrano i casi di esclusione (al ricorrere dei quali, ovviamente, la sentenza resta sottratta allo sbarramento della inappellabilità).
I casi di esclusione, in particolare, ricorrono: a) quando si tratti di cause che – pur di valore non eccedente millecento euro – siano derivanti ovvero ineriscano a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. -ovvero rapporti conclusi mediante sottoscrizione di moduli e/o formulari predisposti unilateralmente – (cfr. art. 113 co. II c.p.c.); b) quando si tratti di cause, pur di valore non eccedente il limite di millecento euro, esitate in sentenza di cui si censurino i soli profili inerenti a: violazione di norme pag. 5/12 sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (cfr. art. 339 co. III c.p.c.).
Nella specie, la causa rientra tra quelle aventi valore inferiore al limite previsto ex art. 113 co. II c.p.c.
Dallo stesso atto d'appello, infatti, consta la dichiarazione di valore (“il valore della presente causa è inferiore ad € 1.100,00”).
Il capo di condanna di cui si chiede la caducazione, in accoglimento dell'appello, inoltre, reca espressamente la previsione della somma pari a euro 400,00 il cui esborso è stato posto a carico del convenuto odierno appellante (cfr. doc. sub lett. A) fascicolo appellata).
Il rapporto dedotto in lite, inoltre, esula dal novero di quelli contemplati dall'art. 113 co. II c.c. (rientranti tra i casi di esclusione) giacché, come emerge dalla lettura dell'appello e della memoria responsiva – oltreché dagli atti del fascicolo di prime cure, già acclusi tra le produzioni documentali anche in questa sede, curate dalle parti (cfr., in particolare, fascicolo di primo grado parte prima ) - la causa Parte_1
poetendi della pretesa azionata dalla appellata in prime cure è riconducibile, anzitutto, all'inadempimento (o inesatto/parziale adempimento) del contratto di transazione stipulato tra le parti, imputato al convenuto (descritto quale titolare dell'appartamento posto al piano superiore dello stabile condominiale in cui vi è, al piano inferiore,
l'appartamento della attrice odierna appellata).
Sicché, data la veste paritetica delle parti – che, reciprocamente, si prospettano quali titolari di diritti reali sugli appartamenti posti nel pag. 6/12 medesimo stabile condominiale (“Condominio Flora”) – e, dunque,
l'assenza di un rapporto negoziale originato tramite sottoscrizione di modello o formulario teso a disciplinare in modo uniforme più posizioni contrattuali, non sussiste l'ipotesi di cui all'art. 113 co. II c.p.c.
Ciò, a fortiori, si riscontra anche dall'esame del contratto del 31.1.2017 rivelatore di un rapporto disciplinato in assenza di moduli tesi a regolare uniformemente una determinata categoria di rapporti (cfr. doc. n. 3 sub fascicolo primo grado prodotto dall'appellante sotto la voce “fascicolo primo grado parte seconda ). Parte_1
La transazione, d'altronde, per il suo contenuto tipico, teso a prevenire o a porre fine all'insorgere di una controversia tra le parti, è necessariamente negozio che sfugge alle maglie della standardizzazione sottesa all'art. 1342 c.c.
Né, del resto, l'unico motivo di gravame veicola censure sussumibili in termini di violazione di norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Decidendo nei limiti delle domande eccezioni e difese riproposte – tenuto conto, peraltro, che non è oggetto di critica la statuizione relativa al fatto che la somma di euro 400,00 stimata in via equitativa, è attribuita quale bene della vita a titolo di “risarcimento per inadempimento” – dalla lettura della citazione in appello non emerge evidenza di doglianze prospettate in chiave di violazione di norme costituzionali, comunitarie o principi regolatori della materia.
Piuttosto, dalle allegazioni dell'appellante, si ricava che le censure pag. 7/12 confluiscono verso la denuncia di errata valutazione delle prove raccolte.
Così, al riguardo, ove l'appellante, afferma l'evidenza di aver “prestato fede agli impegni assunti all'interno del menzionato contratto di transazione ex art. 1965 c.c. e, per tabulas e sulla base delle dette prove testimoniali assunte all'udienza del 25/06/2021, risulta come non abbia fatto altrettanto la prof. ssa , non facendosi affatto reperire CP_1
all'interno della propria abitazione nel mese di giugno 2017 ed in quello di luglio 2017 (in realtà per l'intero periodo estivo dell'anno
2017 sino al 14/09/2017), nonostante all'interno del contratto di transazione fosse stato espressamente previsto lo svolgimento delle lavorazioni de quibus nel mese di giugno 2017. Appare evidente come la condotta inadempiente sia stata tenuta dalla prof. ssa , CP_1
non di certo dall'Ing. . Parte_1
Ancora, ove fa riferimento espresso alla mail inviata al suo precedente procuratore avv. Cobianchi, dal procuratore della attrice, in cui emerge che la condotta inadempiente riferibile alla , è stata da CP_1
controparte ammessa “… Ti confermo che la mia assistita [ovvero la prof. ssa ] è rientrata a L'Aquila giovedì 14 u.s. Pertanto, CP_1
l'Ing. potrà provvedere a terminare la riparazione in oggetto Parte_1
contattando direttamente il marito della sig. ra , il prof. CP_1 Pt_2
… in maniera da concordare la data dei lavori …” (Doc. 4
[...]
allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'ing.
[...]
nell'ambito del giudizio di prime cure)”. Parte_1
pag. 8/12 Verso la stessa direzione milita il riferimento ad altra missiva del
9.7.2020: “L'inadempimento della prof. ssa è stato CP_1
evidenziato anche all'interno della menzionata mail inviata in data
09/07/2020 dall'avv. Carlo Cobianchi, all'epoca procuratore dell'Ing.
all'avv. Mario Lepidi, procuratore della prof. ssa Parte_1
, all'interno della quale è stato comunicato che “… Ti CP_1
ricordo, comunque, che l'Ing. non aveva potuto proseguire i Parte_1
lavori a causa della assenza dei tuoi rappresentati e che la prosecuzione dei lavori stessi avrebbe comportato un ulteriore costo poiché la ditta incaricata si era ormai allontanata …” (Doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'Ing. Parte_1
nell'ambito del giudizio di prime cure). L'inadempimento di controparte è stato posto in luce, altresì, dall'Ing. Parte_1
all'interno della mail da egli inviata il 08/09/2020 all'avv. Mario
Lepidi, procuratore della prof. ssa , al suo interno CP_1
esponendo come “… i lavori da voi richiesti, e da me impropriamente accettati per intero con l'Accordo da Voi stessi redatto, sono stati eseguiti limitatamente alla parte insistente sulla mia proprietà, con
l'eliminazione del pregiudizio per la proprietà altrui. La parte inferiore, deteriorata superficialmente e accessibile dall'appartamento sottostante, è rimasta inattuata a causa dell'assenza prolungata dei proprietari suoi assistiti e dunque per impedimento all'accesso. Tale circostanza ha impedito dunque il completamento dell'opera, e
l'impresa esecutrice è stata da me congedata e liquidata. Tornarci oggi significa affrontare maggiori costi che non ho alcuna intenzione di
pag. 9/12 assumere. È ovviamente fatta salva l'eliminazione delle esfoliazioni di vernice presenti all'intradosso del balcone, per la quale sono sempre disponibile …” (Doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'ing. nell'ambito del giudizio di prime Parte_1
cure)”.
L'atto d'appello, in definitiva, risulta scevro dalla specifica identificazione delle violazioni rilevanti ex art. 339 co. III c.p.c.
Per tale ragione, quindi, ne va dichiarata l'inammissibilità.
Sull'onere della specifica menzione delle norme che si assumono violate, per i fini sottesi al vaglio della inappellabilità, costituente specifica applicazione del vaglio generale ex art. 342 c.p.c., vale richiamare la condivisibile giurisprudenza di legittimità per cui «In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell' art.
342 c.p.c. , qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto» (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2022, n. 18064).
Per le suesposte e assorbenti considerazioni, l'appello va respinto, con conferma della sentenza appellata.
L'inappellabilità della sentenza di primo grado – riverberandosi in una reiezione del gravame - refluisce, logicamente, sul tema delle spese e dell'onere di cui all'art. 13 co. I quater T.U.S.G.
Per le spese si segue la regola della soccombenza, con liquidazione pag. 10/12 effettuata – nella misura espressa in dispositivo – secondo i parametri tabellari rispondenti al valore dichiarato e non specificamente contestato
– (scaglione fino a euro 1.100,00) – ai medi in omaggio al principio di adeguatezza del compenso all'opera prestata. Dalla liquidazione è esclusa la voce “istruttoria/trattazione” data la natura eminentemente documentale della causa.
Il rigetto dell'appello, infine, conduce ad attestare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG) rilevando, a tal fine, soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 815/2022 R.G., avente a oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 1133/2019, così provvede:
DICHIARA inappellabile la sentenza impugnata da Parte_1
– così dichiarando l'inammissibilità del gravame – ai sensi degli artt. 113 e
339 c.p.c. e, quindi, confermando la sentenza appellata n. 452/21 resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 1048/2020;
NN l'appellante soccombente al pagamento delle SPESE sostenute dalla appellata, liquidate nella complessiva somma pari a euro
462,00 ( di cui euro 131,00 per fase studio;
euro 131,00 per fase introduttiva;
euro 200,00 per fase decisoria) oltre rimborso generale al 15%, pag. 11/12 IVA, CPA come per legge;
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater
T.U.S.G. per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
L'Aquila 7.12.2025
La Giudice applicata
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 12/12