Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 05/03/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. VA IL EL OS Presidente dr. Federico Lorenzini Consigliere dr. Giuseppe EL Primo Referendario (relatore)
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24016 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 46100, reso da BE AT, in qualità di consegnataria di beni mobili del Comune di San OL di Jesi (AN) per esercizio finanziario 2020, difesa vv. Roberto BE, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Ancona, corso Garibaldi, n. 124; PEC: roberto.tiberi@pec-ordineavvocatiancona.it;
visti gli atti e documenti di causa;
la segretaria dott.ssa Antonella Chiarenza, il relatore dott. Giuseppe EL, il P.M., in persona della dott.ssa Cristina Valeri, avv. Roberto BE, .
FATTO
1. Il presente giudizio concerne il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a AT, in qualità di consegnataria di beni mobili del Comune di San OL di Jesi.
2. Con la riferito che il conto in oggetto è stato depositato presso questa Sezione, , in data 9/7/2021.
Il conto risulta firmato dalla consegnataria BE AT in data 30/1/2021 e reca il visto di regolarità, apposto dal sindaco Sandro Barcaglioni, quale Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Dopo aver delineato il quadro normativo relativo a della magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti del T.U.E.L. sancisce il dovere di resa del conto giudiziale tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che s ingeriscano negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.
Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez.
Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).
Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la conto giudiziale alla Corte dei conti (sent. n. 17/2014 della Sez. FriuliVenezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).
4. Esaminando il conto, dopo aver rilevato che esso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n.
194/1996), il magistrato istruttore ha evidenziato la mancanza dei relativi presupposti di ammissibilità Il consegnatario ha elencato n. 68 beni (tavoli, lampadari, scrivanie, ecc.); per i beni indicati dal n. 1 al n. 57 ha specificato la loro consistenza, in termini di quantità, al 1°
gennaio ed al 31 dicembre, senza compilare le colonne relative al carico ed allo scarico; per alcuni beni, poi, precisamente dal n. 58 al n. 68, ha, inoltre, inserito, nel campo note, le lettere A e V, che, sulla base di quanto riportato nella legenda in calce al conto stesso, si riferiscono, rispettivamente, ed alla variazione; tuttavia, esaminando le quantità anche di tali beni, si osserva che le medesime sono rimaste invariate .
Non si ravvisano gli elementi correlat operazioni di carico/scarico ad esso connesse, ossia dei presupposti che obbligano alla resa del conto il consegnatario di beni con debito di custodia ,
come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza (sentenze: n. 313/2020 della Sez. Calabria, n. 217/2018 della Sez. Veneto, n. 102/2015 della Sez.
Abruzzo e molte altre).
5. In data 12/1/2026 la BE ha depositato memoria, con la quale, preso atto di quanto rilevato dal magistrato istruttore, ha chiesto che il conto sia dichiarato improcedibile per carenza dei relativi presupposti.
6. hanno concluso
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il conto reso da BE AT, in 20.
2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è come agente contabile.
In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto A sua volta, I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che i comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati dendosi per gestione delle beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle correlate periodicità di approvvigionamento.
Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare continuativo
propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).
In tale contesto normativo, la figura del consegnatario si caratterizza, quindi, con riferimento a gestioni tipicamente finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con e di un connesso obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna.
3. Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.
Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.
Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sulla consegnataria BE venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Per quanto esposto, il presente giudizio di improcedibile.
D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, può disporsi la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunz di conto riguardante BE AT, consegnataria di beni mobili in servizio presso il Comune di San OL di Jesi 2020.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Giuseppe EL VA IL EL OS
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)