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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3614 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vergori;
Parte_1
- attore - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Madaro;
Controparte_1
- convenuta - nonché contro
; Controparte_2
- convenuto contumace -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da nei confronti di e – in Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
qualità, rispettivamente, di proprietario e compagnia assicuratrice dell'automobile
Hyundai Atos - per i danni subiti in occasione dell'incidente stradale avvenuto in
Guagnano, il giorno 22.6.2020, in via Tevere, allorquando il , all'epoca Pt_1
minorenne, a bordo della sua bicicletta, nell'attraversare l'incrocio con via del Villa
Baldassarre, veniva travolto dal veicolo del convenuto condotto da , Controparte_3
che lo caricava sul cofano prima di sbalzarlo a terra, provocandogli gravi lesioni.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda risarcitoria proposta, tanto sull'an tanto sul quantum debeatur, sottolineando che il , in occasione dell'evento, avesse omesso di fermarsi al Pt_1
segnale di STOP e che fosse l'esclusivo responsabile dell'occorso, come anche concluso dal GIP che si era occupato della vicenda in sede penale.
, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito ed il Controparte_4
processo è continuato in sua contumacia.
Data la natura documentale della causa, all'odierna udienza la controversia è stata decisa sulle conclusioni formulate dalle parti.
La domanda è infondata.
Com'è noto, “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. n. 15714/2010), ciò che ha reso superfluo disporre una nuova ctu nell'ambito del presente procedimento.
Emerge dalla lettura della relazione di consulenza tecnica svolta in sede di indagini preliminari dall'ausiliare Ind. , che il , a bordo Per_1 Per_2 Pt_1
della sua bicicletta, impegnava l'incrocio tra via Tevere – dalla quale proveniva – e via
Villa Baldassarre senza osservare l'obbligo di fermarsi al segnale di STOP da cui era gravata la strada dal medesimo percorsa e senza consentire alla conducente del veicolo antagonista di avvistarlo: difatti, la particolare conformazione dello stato dei luoghi, precisamente raffigurato nei rilievi fotografici e planimetrici versati in atti, dimostra l'assoluta impossibilità, per la di scorgere i veicoli – e dunque la CP_3
bicicletta del minore – provenienti dalla traversa posta strettamente a destra rispetto alla sua direzione di marcia, ove via Tevere si interseca con una curva strettissima, destrorsa.
Difatti, secondo la relazione redatta dai Carabinieri di Campi Salentina che dichiaravano “il ciclista percorreva a bordo della sua bicicletta la via Tevere e giunto al crocevia con la SP/105 (ove è presente il cartello segnaletico verticale di obbligo
"STOP"), collideva con l'autovettura, la quale, proveniva dal centro del paese e percorreva la SP/105 con direzione Villa Baldassarre”.
Risulta altresì depositato agli atti un video ripreso da una telecamera di un'abitazione prospiciente il punto in cui è accaduto l'occorso da cui si evince come nessuno dei due veicoli coinvolti – così come accertato dal consulente tecnico in sede penale – avesse intrapreso alcuna manovra di emergenza, ossia avesse frenato nel frangente immediatamente precedente l'impatto: viceversa, si vede il veicolo sopraggiungere sull'incrocio con via Tevere da cui, contemporaneamente ed improvvisamente, si immetteva il , che subito veniva travolto dall'automobile. Pt_1
Orbene, non può che concordarsi con le conclusioni delle autorità giudiziali che hanno condotto all'archiviazione del relativo procedimento penale a carico della la direzione di marcia della unitamente alle condizioni meteo – orario CP_3 Pt_2
notturno – e alle circostanze di fatto – la conformazione dell'incrocio e l'assenza di qualsivoglia luce di posizione sulla bicicletta – hanno reso e avrebbero comunque reso impossibile, da parte della conducente del veicolo, avvistare per tempo il ciclista, quand'anche ella avesse tenuto una condotta di guida maggiormente conforme alle prescrizioni stradali vigenti nel centro abitato (limite di 50 km/h).
Se è vero, infatti, che la viaggiava alla velocità di circa 65 km/h, è pur CP_3
vero che il minore non si fermò al segnale di stop, omettendo di concedere la dovuta precedenza al veicolo favorito.
Conclusivamente, l'aver violato, l'attore, l'art. 145 c.d.S. già di per sé fonda le basi per ritenere il unico responsabile del sinistro, in quanto, per costante Pt_1
giurisprudenza, “Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli
l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità” (Cass. n. 4055/2009).
Difatti, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente
(Cass. n. 21130/2013), come tuttavia non può dirsi accaduto nella specie, poiché, come compiutamente argomentato dal per.ind. in sede penale, quand'anche la Per_2
avesse tenuto una velocità di marcia minore, lo stesso non avrebbe avuto CP_3
modo di scorgere il velocipede e, conseguentemente, non avrebbe avuto il tempo di reagire prontamente ed utilmente con una manovra di emergenza utile ad evitare il danno.
La domanda non può dunque trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta liquidate in € 2.800,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 7 gennaio 2025
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3614 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vergori;
Parte_1
- attore - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Madaro;
Controparte_1
- convenuta - nonché contro
; Controparte_2
- convenuto contumace -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da nei confronti di e – in Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
qualità, rispettivamente, di proprietario e compagnia assicuratrice dell'automobile
Hyundai Atos - per i danni subiti in occasione dell'incidente stradale avvenuto in
Guagnano, il giorno 22.6.2020, in via Tevere, allorquando il , all'epoca Pt_1
minorenne, a bordo della sua bicicletta, nell'attraversare l'incrocio con via del Villa
Baldassarre, veniva travolto dal veicolo del convenuto condotto da , Controparte_3
che lo caricava sul cofano prima di sbalzarlo a terra, provocandogli gravi lesioni.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda risarcitoria proposta, tanto sull'an tanto sul quantum debeatur, sottolineando che il , in occasione dell'evento, avesse omesso di fermarsi al Pt_1
segnale di STOP e che fosse l'esclusivo responsabile dell'occorso, come anche concluso dal GIP che si era occupato della vicenda in sede penale.
, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito ed il Controparte_4
processo è continuato in sua contumacia.
Data la natura documentale della causa, all'odierna udienza la controversia è stata decisa sulle conclusioni formulate dalle parti.
La domanda è infondata.
Com'è noto, “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (Cass. n. 15714/2010), ciò che ha reso superfluo disporre una nuova ctu nell'ambito del presente procedimento.
Emerge dalla lettura della relazione di consulenza tecnica svolta in sede di indagini preliminari dall'ausiliare Ind. , che il , a bordo Per_1 Per_2 Pt_1
della sua bicicletta, impegnava l'incrocio tra via Tevere – dalla quale proveniva – e via
Villa Baldassarre senza osservare l'obbligo di fermarsi al segnale di STOP da cui era gravata la strada dal medesimo percorsa e senza consentire alla conducente del veicolo antagonista di avvistarlo: difatti, la particolare conformazione dello stato dei luoghi, precisamente raffigurato nei rilievi fotografici e planimetrici versati in atti, dimostra l'assoluta impossibilità, per la di scorgere i veicoli – e dunque la CP_3
bicicletta del minore – provenienti dalla traversa posta strettamente a destra rispetto alla sua direzione di marcia, ove via Tevere si interseca con una curva strettissima, destrorsa.
Difatti, secondo la relazione redatta dai Carabinieri di Campi Salentina che dichiaravano “il ciclista percorreva a bordo della sua bicicletta la via Tevere e giunto al crocevia con la SP/105 (ove è presente il cartello segnaletico verticale di obbligo
"STOP"), collideva con l'autovettura, la quale, proveniva dal centro del paese e percorreva la SP/105 con direzione Villa Baldassarre”.
Risulta altresì depositato agli atti un video ripreso da una telecamera di un'abitazione prospiciente il punto in cui è accaduto l'occorso da cui si evince come nessuno dei due veicoli coinvolti – così come accertato dal consulente tecnico in sede penale – avesse intrapreso alcuna manovra di emergenza, ossia avesse frenato nel frangente immediatamente precedente l'impatto: viceversa, si vede il veicolo sopraggiungere sull'incrocio con via Tevere da cui, contemporaneamente ed improvvisamente, si immetteva il , che subito veniva travolto dall'automobile. Pt_1
Orbene, non può che concordarsi con le conclusioni delle autorità giudiziali che hanno condotto all'archiviazione del relativo procedimento penale a carico della la direzione di marcia della unitamente alle condizioni meteo – orario CP_3 Pt_2
notturno – e alle circostanze di fatto – la conformazione dell'incrocio e l'assenza di qualsivoglia luce di posizione sulla bicicletta – hanno reso e avrebbero comunque reso impossibile, da parte della conducente del veicolo, avvistare per tempo il ciclista, quand'anche ella avesse tenuto una condotta di guida maggiormente conforme alle prescrizioni stradali vigenti nel centro abitato (limite di 50 km/h).
Se è vero, infatti, che la viaggiava alla velocità di circa 65 km/h, è pur CP_3
vero che il minore non si fermò al segnale di stop, omettendo di concedere la dovuta precedenza al veicolo favorito.
Conclusivamente, l'aver violato, l'attore, l'art. 145 c.d.S. già di per sé fonda le basi per ritenere il unico responsabile del sinistro, in quanto, per costante Pt_1
giurisprudenza, “Il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli
l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità” (Cass. n. 4055/2009).
Difatti, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente
(Cass. n. 21130/2013), come tuttavia non può dirsi accaduto nella specie, poiché, come compiutamente argomentato dal per.ind. in sede penale, quand'anche la Per_2
avesse tenuto una velocità di marcia minore, lo stesso non avrebbe avuto CP_3
modo di scorgere il velocipede e, conseguentemente, non avrebbe avuto il tempo di reagire prontamente ed utilmente con una manovra di emergenza utile ad evitare il danno.
La domanda non può dunque trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta liquidate in € 2.800,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 7 gennaio 2025
La giudice
Caterina Stasi