Art. 3.
Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"e) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale".
Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 , dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"e) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale".