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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 804/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ IU, Presidente DI NO OS, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5948/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5740/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3065303240 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
Il Funzionario dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia di primo grado di Roma Sez. 5, con sentenza n.5740 del 22.4.2024 depositata in data 29.4.2024, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TK3065303240 Iva 2016 per € 54.697,00 oltre sanzioni ed interessi.
In fatto
L'avviso di accertamento de quo scaturisce dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate (Direzione
Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli), formulata a seguito dell'esame di un Processo Verbale di
Constatazione (P.V.C.) redatto dall'Agenzia delle Dogane – Ufficio di Roma 1 nei confronti della
Società_3, fornitrice della _2 S.r.l., risultata priva di effettiva consistenza presso la sede legale dichiarata in Camera di RC.
In relazione all'annualità 2016, l'Ufficio avviava dunque un controllo sulle operazioni attive e passive comunicate dalla _2 S.r.l., notificando l'invito n. 100812/22 volto all'acquisizione della documentazione inerente ai rapporti commerciali intrattenuti con la menzionata Società_4 S.p.A.; onere documentale regolarmente assolto dalla contribuente.
All'esito dell'esame della documentazione prodotta, l'Ufficio notificava alla Parte, in data 19.12.2022,
l'invito al contraddittorio n. TK3I15301255/22 (ex art.
5-ter del D.lgs. n. 218/1997), nel quale veniva delineata la natura di società "cartiera" della Società_4 S.p.A., qualificata come mero veicolo per l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, funzionale all'evasione d'imposta e al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali da parte dei terzi. Nonostante il formale esperimento del contraddittorio e la produzione di memorie difensive, l'Ufficio riteneva il corredo documentale inidoneo a comprovare l'effettività delle prestazioni rese dal fornitore
Società_3 spa. Seguiva, pertanto, l'emissione dell'avviso di accertamento n. TK3065303240, tempestivamente impugnato dalla società contribuente sulla scorta dei seguenti motivi: - insussistenza in capo al soggetto firmatario dell'atto dei necessari poteri e ciò sotto il duplice profilo della appartenenza del firmatario alla carriera direttiva nonché dell'esistenza di una valida delega;
-omessa allegazione di atti in esso citati;
-infondatezza nel merito.
Si costituiva nel grado l'Agenzia delle Entrate controdeducendo e contestando i motivi di ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese, così motivando:”
… In primis, la presunta irregolarità della sottoscrizione viene smentita dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio, in particolare la delega che legittima la sottoscrizione da soggetto diverso dal capufficio, ancorchè dotato di qualifica funzionale idonea ad esperire tale adempimento. Anche
l'eccezione di carenza di motivazione non coglie nel segno, poiché i contenuti del PVC redatto nei confronti del fornitore vengono sintetizzati, nelle loro risultanze essenziali, nell'avviso di accertamento, di tal che anche la precisione con cui la società ha potuto muovere delle contestazioni nel merito della pretesa è motivo di conferma della congruità della motivazione, essendo stato il contribuente messo nelle condizioni di comprendere a pieno an e quantum della pretesa.
Sotto un profilo di merito, va ricordato che l'ipotesi di inesistenza soggettiva si verifica allorquando la transazione commerciale, pur posta in essere sotto un profilo oggettivo del trasferimento dei beni, presenta una discordanza tra il soggetto che emette il documento fiscale (la fattura) e quello che realmente pone in essere l'operazione (prestatore del servizio o fornitore del bene). In tal senso, depongono effettivamente le anomalie riscontrate nei DAS, da cui si evince che la merce acquistata e fatturata dalla società fornitrice, ritenuta a ben vedere una cartiere, proviene materialmente da
Società_5soggetti diversi dalla stessa fornitrice (nella specie, società o fornitori sloveni).
L'ipotesi di inesistenza soggettiva colpisce l'acquirente finale, nel momento in cui esistono elementi tali da lasciar intendere la consapevolezza di quest'ultimo dell'esistenza di un frode fiscale. E le anomalie sottolineate dall'Ufficio, oltre ai gravi inadempimenti amministrativi e tributari posti in essere dal fornitore, depongono in tal senso. In altri termini, era facilmente immaginabile che il carburante acquistato formalmente da quello specifico fornitore, la Società_4 S.p.A., facesse capo a delle operazioni a monte poco “limpide”, le cui conseguenze ricadono, pertanto, anche sull'acquirente…”
Appella la società _2 S.r.l. lamentando: la violazione di legge per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento;
la nullità dell'atto per difetto di motivazione e omessa allegazione degli atti in esso citati;
l'errata valutazione dei fatti in relazione alla partecipazione consapevole della società alla frode fiscale;
il difetto di motivazione rispetto alle doglianze di primo grado erroneamente considerate assorbite.
Si costituisce nel grado l'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale 1 Roma replicando e contestando le ragioni tutte addotte dalla società.
Presenta memorie illustrative parte appellante.
All'esito del contraddittorio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Deve ritenersi infondato il primo motivo di gravame. L'Ufficio, sin dal primo grado di giudizio, ha ritualmente prodotto in allegato alle controdeduzioni la disposizione di servizio n. 72/21 unitamente alla delega n. 50 (all. 30). In tale atto risultano chiaramente definiti i poteri e i limiti attribuiti al
Nominativo_1sottoscrittore, Dott. (reg. interno n. 2885 del 06/07/21-R), successivamente confermati dalla disposizione di servizio n. 21/23 (reg. interno n. 1636 del 28.03.2023-I).
Risulta parimenti infondato il secondo motivo di gravame. Appare, infatti, pretestuosa la censura di difetto di motivazione dell'atto impositivo, sol che si consideri l'esordio del corpo motivazionale laddove l'Ufficio, in ordine all'indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, evidenziava chiaramente che: « A seguito di un controllo effettuato dall'Agenzia delle Dogane-Ufficio di Roma 1, sono emerse rilevanti criticità a carico della società Società_3 spa (c.f. P.IVA_2), _2soggetto fornitore della ». La successiva trasposizione dei rilievi riferiti alla compagine fornitrice — sovrapponibili alle risultanze del P.V.C. ritualmente depositato in atti — rende superfluo il richiamo all'allegazione integrale dell'atto presupposto. Tale adempimento, nel caso di specie, nulla avrebbe aggiunto alla completezza del quadro motivazionale, non assolvendo ad alcuna funzione “integrativa” rispetto alle ragioni poste a sostegno dell'accertamento.
Tanto al fine di avvalorare le condivise conclusioni dei giudici di prime cure i quali, sulla scorta delle produzioni documentali e delle relazioni acquisite in sede accertativa, hanno correttamente escluso che il contribuente potesse ritenersi inconsapevole della frode fiscale posta in essere dalla società fornitrice.
Risultano, infine, infondati il terzo e il quarto motivo di gravame, i quali possono essere oggetto di esame congiunto in ragione della loro stretta connessione logico-giuridica.
In via preliminare, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, deve osservarsi che l'introduzione del comma 5-bis all'art. 7 del D.lgs. n. 546/1992 non ha scardinato l'assetto del processo tributario, né si pone in contrasto con la persistente operatività delle presunzioni legali previste dalle norme sostanziali. Come recentemente confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Ord. n. 2746/2024), la novella legislativa, letta in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., non esonera il contribuente dall'onere della prova contraria a fronte di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti offerti dall'Amministrazione.
Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'Ufficio ha pienamente assolto l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, fornendo gli elementi necessari a delineare la
Società_4natura fraudolenta delle operazioni intercorse con la S.p.A. Allo stesso modo, l'Amministrazione Finanziaria ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, supportando la pretesa erariale con un solido compendio fattuale e indiziario dal quale è emerso che:
Società_4-la società S.p.A. è risultata priva di effettiva operatività presso i luoghi indicati come sede legale. Nello specifico, gli accertamenti condotti sia presso l'indirizzo risultante dalla Camera di
RC (Indirizzo_1 , Roma), sia presso quello censito nelle banche dati dell'Anagrafe
Tributaria – sistema ER (Indirizzo_2 , Roma), hanno dato esito negativo: in entrambe le circostanze, il personale di portineria ha dichiarato di non aver mai avuto contezza dell'esistenza della compagine sociale;
- è stata accertata la totale assenza di una struttura operativa;
-esperito il contatto con il legale rappresentante pro tempore, Sig. UR NT, lo stesso ha omesso l'esibizione della documentazione contabile ed organizzativa essenziale, limitandosi al deposito di un mero elenco di clienti;
-l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, nonché delle Certificazioni Uniche (CU)
-l'interrogazione alla banca dati Index-Vies, la quale ha dato atto di acquisti intracomunitari per l'ingente importo di € 7.260.726,00;
-le indagini finanziarie condotte sui conti correnti intesati alla società hanno evidenziato bonifici relativi ad acquisti all'estero per € 877.000,00, bonifici per vendite nazionali per € 1.226.213,54 e bonifici per acquisti nazionali per € 340.926,00 e fatto emergere una evidente macroscopica discrasia tra i bonifici per vendite nazionali pari ad € 1.226.213,54 e l'ammontare attive fatturate per un imponibile di €. 13.647.022,11 (oltre Iva 3.002.344,86);
-ultimo bilancio depositato è risalente all'esercizio 2015;
-la società _2 S.r.l. (in riscontro all'invito n. I00812/22) esibiva i Documenti di
Accompagnamento Semplificati (DAS) correlati alle fatture emesse dalla Società_4 S.p.A.
Dall'esame di tale documentazione sono emerse anomalie determinanti:
-in diversi esemplari, alla voce 'luogo di destinazione', risulta apposta la dicitura ambigua 'C/TO NEW
SERVICES SPA-PANTA SRL', con l'indicazione di unità locali della _2 S.r.l. che, dalle visure camerali, non coincidevano con quelle della società Società_4 spa (soggetto che avrebbe dovuto avere la disponibilità della merce);
-in altri documenti veniva indicato che la merce era di provenienza slovena, individuando quale destinatario finale (primalac) la _2 , tale circostanza risulta smentita dalle risultanze della banca dati INDEX-VIES, dalla quale non emerge l'effettuazione di alcun acquisto intracomunitario da parte della contribuente per il periodo in esame;
-dall'analisi dei medesimi documenti di trasporto (DDT/DAS) è emerso, inoltre, che la merce non è mai transitata presso le strutture della Società_4 S.p.A., essendo stata consegnata direttamente dal fornitore (nazionale o comunitario) all'utilizzatore finale _2 S.r.l.;
-non risulta stipulato alcun contratto tra le parti;
- quanto alle modalità di approvvigionamento, la società ha dichiarato che gli ordini di acquisto venivano effettuati via whatsapp da una dipendente precisando che la società “..aveva contatti con vari rappresentanti di detti fornitori che si presentavano in azienda o, più spesso, presso i nostri impianti e ci proponevano di fornire il carburante di cui necessitavamo, al miglior prezzo corrente. A seguito del primo contatto, ne succedeva un altro con il personale della società e, da quel momento, a fronte delle varie necessità occorrenti, si provvedeva a contattare il soggetto di cui sopra per provvedere alla richiesta della fornitura. Il tutto avveniva, principalmente, tramite messaggistica whatsapp, telefonicamente o via mail";
-tale circostanza veniva rappresentata dalla produzione di chat e mail con gli intermediari (intermediari
_2non meglio identificati) che provvedevano ad inviare via mail alla società S.r.l. le fatture emesse nei suoi confronti dalla società Società_4 spa, talvolta unitamente ai DAS, fornendo finanche le coordinate e le istruzioni per l'esecuzione dei bonifici bancari;
-dall'esame dei documenti di accompagnamento è emerso, infine, che il reale acquirente dal fornitore estero non era la Società_4 S.p.A., bensì la società Società_6 S.r.l.; tale circostanza ha trovato oggettivo riscontro nelle risultanze della banca dati INDEX-VIES, la quale ha confermato che per l'annualità 2016 la predetta Società_6 S.r.l. ha effettuato acquisti intracomunitari dalla
Slovenia.
A fronte di tale importante quadro indiziario — costituito da elementi gravi, precisi e concordanti — operano le presunzioni semplici le quali determinano l'inversione dell'onere della prova in capo alla contribuente, tenuta a dimostrare l'infondatezza della pretesa erariale (cfr. Cass. n. 18232/2016). Tale assetto probatorio resta fermo anche a seguito della novella di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del D.lgs.
n. 546/1992 (introdotto dalla L. n. 130/2022). La nuova normativa, infatti, non preclude l'applicabilità delle presunzioni semplici: una volta che l'Amministrazione ha assolto l'onere di fornire una prova indiziaria solida, spetta al contribuente fornire la prova contraria. In linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE (da ultimo, causa C-512/21 del 01.12.2022), la Suprema Corte ha ribadito che: «(...) qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza professionale, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove
l'Amministrazione assolva a detto incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (...)» (ex multis: Cass. n.
13324/2025; Cass. n. 3949/2025; Cass. n. 16361/2024).
Inoltre, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24496 del 04.09.2025, ha precisato che “- il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l'effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l'esame delle modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l'emittente (Cass. n. 28165 del 2022)”.
Di contro, la società contribuente si è limitata a produrre fatture, flussi finanziari e registrazioni contabili IVA: elementi che, per consolidata giurisprudenza, risultano inidonei a provare la reale effettività delle operazioni e la buona fede del cessionario in presenza di una contestata frode IVA.
Dalla disamina della documentazione in atti emergono, anzi, specifiche e gravi anomalie:
-Incoerenze numeriche e cronologiche: l'elenco clienti della Società_4 S.p.A. allegato al PVC evidenzia palesi discrasie (cfr. pag. 9 PVC). La fattura n. 246 trasmessa dall'intermediario (cfr. all. 11 pag. 63 primo grado) non corrisponde, nell'importo, a quanto indicato nel predetto elenco;
analogamente, la fattura n. 250 inviata con mail del 28.12.2026 dall'intermediario (cfr. all.11 pag.
64/66), risulta censita nell'elenco clienti del PVC al n. 249 per il medesimo importo;
-Anomala gestione del rapporto: emerge che le variazioni e le rettifiche delle fatture venivano gestite ed inviate direttamente dall'intermediario Trading e Società_7 S.r.l., nonostante non risulti alcun contratto di intermediazione o provvigione che giustifichi tale ruolo operativo tra quest'ultima e la _2 S.r.l.; -Carenza di controllo preventivo: la ricorrente ha depositato una visura camerale aggiornata al 2023, laddove l'ordinaria diligenza avrebbe imposto l'acquisizione della stessa al momento dell'instaurazione del rapporto commerciale;
_2-Mancata corrispondenza contabile: nelle comunicazioni via mail, la S.r.l. sollecitava note di credito per svariate fatture che, tuttavia, non risultano né registrate nelle scritture IVA, né incluse negli elenchi del PVC. (cfr., all. 22 pag.10/12 primo grado);
-Irregolarità dei DAS: alcuni Documenti di Accompagnamento Semplificati esibiti riportano l'esemplare N3 (cfr. all.11 pag.39). Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.M. 210/1996 e del Regolamento
CEE n. 3649/92, tale esemplare è previsto esclusivamente per i trasferimenti verso Paesi comunitari.
L'accettazione acritica di tale documentazione da parte della contribuente per transazioni dichiarate come nazionali costituisce un indice inequivocabile di negligenza o di consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento.
In conclusione, l'intero impianto difensivo dell'appellante risulta privo di pregio alla luce del solido compendio probatorio offerto dall'Ufficio, restando la società soccombente rispetto all'onere probatorio sulla stessa gravante. La condotta della _2 S.r.l., infatti, è palesemente difforme dai canoni della massima diligenza professionale esigibile da un operatore accorto del settore.
L'assenza di un quadro contrattuale formale, la gestione degli ordini affidata a messaggistica istantanea informale, l'interlocuzione con intermediari privi di mandato e l'accettazione acritica di documentazione di trasporto irregolare (esemplare N3 del DAS, incompatibile con una cessione nazionale) costituiscono elementi gravi e concordanti. Tali circostanze precludono ogni ipotesi di ignoranza incolpevole, inducendo a ritenere pienamente legittima la pretesa erariale e la sentenza di primo grado meritevole di integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, ridotta art. 15 sexies, oltre spese generali 15%, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Liquida le spese in € 3.911,00 oltre spese generali 15%. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
La Relatrice Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ IU, Presidente DI NO OS, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5948/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 E Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5740/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3065303240 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli atti depositati.
Il Funzionario dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia di primo grado di Roma Sez. 5, con sentenza n.5740 del 22.4.2024 depositata in data 29.4.2024, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TK3065303240 Iva 2016 per € 54.697,00 oltre sanzioni ed interessi.
In fatto
L'avviso di accertamento de quo scaturisce dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate (Direzione
Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli), formulata a seguito dell'esame di un Processo Verbale di
Constatazione (P.V.C.) redatto dall'Agenzia delle Dogane – Ufficio di Roma 1 nei confronti della
Società_3, fornitrice della _2 S.r.l., risultata priva di effettiva consistenza presso la sede legale dichiarata in Camera di RC.
In relazione all'annualità 2016, l'Ufficio avviava dunque un controllo sulle operazioni attive e passive comunicate dalla _2 S.r.l., notificando l'invito n. 100812/22 volto all'acquisizione della documentazione inerente ai rapporti commerciali intrattenuti con la menzionata Società_4 S.p.A.; onere documentale regolarmente assolto dalla contribuente.
All'esito dell'esame della documentazione prodotta, l'Ufficio notificava alla Parte, in data 19.12.2022,
l'invito al contraddittorio n. TK3I15301255/22 (ex art.
5-ter del D.lgs. n. 218/1997), nel quale veniva delineata la natura di società "cartiera" della Società_4 S.p.A., qualificata come mero veicolo per l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, funzionale all'evasione d'imposta e al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali da parte dei terzi. Nonostante il formale esperimento del contraddittorio e la produzione di memorie difensive, l'Ufficio riteneva il corredo documentale inidoneo a comprovare l'effettività delle prestazioni rese dal fornitore
Società_3 spa. Seguiva, pertanto, l'emissione dell'avviso di accertamento n. TK3065303240, tempestivamente impugnato dalla società contribuente sulla scorta dei seguenti motivi: - insussistenza in capo al soggetto firmatario dell'atto dei necessari poteri e ciò sotto il duplice profilo della appartenenza del firmatario alla carriera direttiva nonché dell'esistenza di una valida delega;
-omessa allegazione di atti in esso citati;
-infondatezza nel merito.
Si costituiva nel grado l'Agenzia delle Entrate controdeducendo e contestando i motivi di ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese, così motivando:”
… In primis, la presunta irregolarità della sottoscrizione viene smentita dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio, in particolare la delega che legittima la sottoscrizione da soggetto diverso dal capufficio, ancorchè dotato di qualifica funzionale idonea ad esperire tale adempimento. Anche
l'eccezione di carenza di motivazione non coglie nel segno, poiché i contenuti del PVC redatto nei confronti del fornitore vengono sintetizzati, nelle loro risultanze essenziali, nell'avviso di accertamento, di tal che anche la precisione con cui la società ha potuto muovere delle contestazioni nel merito della pretesa è motivo di conferma della congruità della motivazione, essendo stato il contribuente messo nelle condizioni di comprendere a pieno an e quantum della pretesa.
Sotto un profilo di merito, va ricordato che l'ipotesi di inesistenza soggettiva si verifica allorquando la transazione commerciale, pur posta in essere sotto un profilo oggettivo del trasferimento dei beni, presenta una discordanza tra il soggetto che emette il documento fiscale (la fattura) e quello che realmente pone in essere l'operazione (prestatore del servizio o fornitore del bene). In tal senso, depongono effettivamente le anomalie riscontrate nei DAS, da cui si evince che la merce acquistata e fatturata dalla società fornitrice, ritenuta a ben vedere una cartiere, proviene materialmente da
Società_5soggetti diversi dalla stessa fornitrice (nella specie, società o fornitori sloveni).
L'ipotesi di inesistenza soggettiva colpisce l'acquirente finale, nel momento in cui esistono elementi tali da lasciar intendere la consapevolezza di quest'ultimo dell'esistenza di un frode fiscale. E le anomalie sottolineate dall'Ufficio, oltre ai gravi inadempimenti amministrativi e tributari posti in essere dal fornitore, depongono in tal senso. In altri termini, era facilmente immaginabile che il carburante acquistato formalmente da quello specifico fornitore, la Società_4 S.p.A., facesse capo a delle operazioni a monte poco “limpide”, le cui conseguenze ricadono, pertanto, anche sull'acquirente…”
Appella la società _2 S.r.l. lamentando: la violazione di legge per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento;
la nullità dell'atto per difetto di motivazione e omessa allegazione degli atti in esso citati;
l'errata valutazione dei fatti in relazione alla partecipazione consapevole della società alla frode fiscale;
il difetto di motivazione rispetto alle doglianze di primo grado erroneamente considerate assorbite.
Si costituisce nel grado l'Agenzia delle Entrate Dir. Provinciale 1 Roma replicando e contestando le ragioni tutte addotte dalla società.
Presenta memorie illustrative parte appellante.
All'esito del contraddittorio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Deve ritenersi infondato il primo motivo di gravame. L'Ufficio, sin dal primo grado di giudizio, ha ritualmente prodotto in allegato alle controdeduzioni la disposizione di servizio n. 72/21 unitamente alla delega n. 50 (all. 30). In tale atto risultano chiaramente definiti i poteri e i limiti attribuiti al
Nominativo_1sottoscrittore, Dott. (reg. interno n. 2885 del 06/07/21-R), successivamente confermati dalla disposizione di servizio n. 21/23 (reg. interno n. 1636 del 28.03.2023-I).
Risulta parimenti infondato il secondo motivo di gravame. Appare, infatti, pretestuosa la censura di difetto di motivazione dell'atto impositivo, sol che si consideri l'esordio del corpo motivazionale laddove l'Ufficio, in ordine all'indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, evidenziava chiaramente che: « A seguito di un controllo effettuato dall'Agenzia delle Dogane-Ufficio di Roma 1, sono emerse rilevanti criticità a carico della società Società_3 spa (c.f. P.IVA_2), _2soggetto fornitore della ». La successiva trasposizione dei rilievi riferiti alla compagine fornitrice — sovrapponibili alle risultanze del P.V.C. ritualmente depositato in atti — rende superfluo il richiamo all'allegazione integrale dell'atto presupposto. Tale adempimento, nel caso di specie, nulla avrebbe aggiunto alla completezza del quadro motivazionale, non assolvendo ad alcuna funzione “integrativa” rispetto alle ragioni poste a sostegno dell'accertamento.
Tanto al fine di avvalorare le condivise conclusioni dei giudici di prime cure i quali, sulla scorta delle produzioni documentali e delle relazioni acquisite in sede accertativa, hanno correttamente escluso che il contribuente potesse ritenersi inconsapevole della frode fiscale posta in essere dalla società fornitrice.
Risultano, infine, infondati il terzo e il quarto motivo di gravame, i quali possono essere oggetto di esame congiunto in ragione della loro stretta connessione logico-giuridica.
In via preliminare, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, deve osservarsi che l'introduzione del comma 5-bis all'art. 7 del D.lgs. n. 546/1992 non ha scardinato l'assetto del processo tributario, né si pone in contrasto con la persistente operatività delle presunzioni legali previste dalle norme sostanziali. Come recentemente confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Ord. n. 2746/2024), la novella legislativa, letta in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., non esonera il contribuente dall'onere della prova contraria a fronte di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti offerti dall'Amministrazione.
Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'Ufficio ha pienamente assolto l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, fornendo gli elementi necessari a delineare la
Società_4natura fraudolenta delle operazioni intercorse con la S.p.A. Allo stesso modo, l'Amministrazione Finanziaria ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, supportando la pretesa erariale con un solido compendio fattuale e indiziario dal quale è emerso che:
Società_4-la società S.p.A. è risultata priva di effettiva operatività presso i luoghi indicati come sede legale. Nello specifico, gli accertamenti condotti sia presso l'indirizzo risultante dalla Camera di
RC (Indirizzo_1 , Roma), sia presso quello censito nelle banche dati dell'Anagrafe
Tributaria – sistema ER (Indirizzo_2 , Roma), hanno dato esito negativo: in entrambe le circostanze, il personale di portineria ha dichiarato di non aver mai avuto contezza dell'esistenza della compagine sociale;
- è stata accertata la totale assenza di una struttura operativa;
-esperito il contatto con il legale rappresentante pro tempore, Sig. UR NT, lo stesso ha omesso l'esibizione della documentazione contabile ed organizzativa essenziale, limitandosi al deposito di un mero elenco di clienti;
-l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, nonché delle Certificazioni Uniche (CU)
-l'interrogazione alla banca dati Index-Vies, la quale ha dato atto di acquisti intracomunitari per l'ingente importo di € 7.260.726,00;
-le indagini finanziarie condotte sui conti correnti intesati alla società hanno evidenziato bonifici relativi ad acquisti all'estero per € 877.000,00, bonifici per vendite nazionali per € 1.226.213,54 e bonifici per acquisti nazionali per € 340.926,00 e fatto emergere una evidente macroscopica discrasia tra i bonifici per vendite nazionali pari ad € 1.226.213,54 e l'ammontare attive fatturate per un imponibile di €. 13.647.022,11 (oltre Iva 3.002.344,86);
-ultimo bilancio depositato è risalente all'esercizio 2015;
-la società _2 S.r.l. (in riscontro all'invito n. I00812/22) esibiva i Documenti di
Accompagnamento Semplificati (DAS) correlati alle fatture emesse dalla Società_4 S.p.A.
Dall'esame di tale documentazione sono emerse anomalie determinanti:
-in diversi esemplari, alla voce 'luogo di destinazione', risulta apposta la dicitura ambigua 'C/TO NEW
SERVICES SPA-PANTA SRL', con l'indicazione di unità locali della _2 S.r.l. che, dalle visure camerali, non coincidevano con quelle della società Società_4 spa (soggetto che avrebbe dovuto avere la disponibilità della merce);
-in altri documenti veniva indicato che la merce era di provenienza slovena, individuando quale destinatario finale (primalac) la _2 , tale circostanza risulta smentita dalle risultanze della banca dati INDEX-VIES, dalla quale non emerge l'effettuazione di alcun acquisto intracomunitario da parte della contribuente per il periodo in esame;
-dall'analisi dei medesimi documenti di trasporto (DDT/DAS) è emerso, inoltre, che la merce non è mai transitata presso le strutture della Società_4 S.p.A., essendo stata consegnata direttamente dal fornitore (nazionale o comunitario) all'utilizzatore finale _2 S.r.l.;
-non risulta stipulato alcun contratto tra le parti;
- quanto alle modalità di approvvigionamento, la società ha dichiarato che gli ordini di acquisto venivano effettuati via whatsapp da una dipendente precisando che la società “..aveva contatti con vari rappresentanti di detti fornitori che si presentavano in azienda o, più spesso, presso i nostri impianti e ci proponevano di fornire il carburante di cui necessitavamo, al miglior prezzo corrente. A seguito del primo contatto, ne succedeva un altro con il personale della società e, da quel momento, a fronte delle varie necessità occorrenti, si provvedeva a contattare il soggetto di cui sopra per provvedere alla richiesta della fornitura. Il tutto avveniva, principalmente, tramite messaggistica whatsapp, telefonicamente o via mail";
-tale circostanza veniva rappresentata dalla produzione di chat e mail con gli intermediari (intermediari
_2non meglio identificati) che provvedevano ad inviare via mail alla società S.r.l. le fatture emesse nei suoi confronti dalla società Società_4 spa, talvolta unitamente ai DAS, fornendo finanche le coordinate e le istruzioni per l'esecuzione dei bonifici bancari;
-dall'esame dei documenti di accompagnamento è emerso, infine, che il reale acquirente dal fornitore estero non era la Società_4 S.p.A., bensì la società Società_6 S.r.l.; tale circostanza ha trovato oggettivo riscontro nelle risultanze della banca dati INDEX-VIES, la quale ha confermato che per l'annualità 2016 la predetta Società_6 S.r.l. ha effettuato acquisti intracomunitari dalla
Slovenia.
A fronte di tale importante quadro indiziario — costituito da elementi gravi, precisi e concordanti — operano le presunzioni semplici le quali determinano l'inversione dell'onere della prova in capo alla contribuente, tenuta a dimostrare l'infondatezza della pretesa erariale (cfr. Cass. n. 18232/2016). Tale assetto probatorio resta fermo anche a seguito della novella di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del D.lgs.
n. 546/1992 (introdotto dalla L. n. 130/2022). La nuova normativa, infatti, non preclude l'applicabilità delle presunzioni semplici: una volta che l'Amministrazione ha assolto l'onere di fornire una prova indiziaria solida, spetta al contribuente fornire la prova contraria. In linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE (da ultimo, causa C-512/21 del 01.12.2022), la Suprema Corte ha ribadito che: «(...) qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza professionale, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove
l'Amministrazione assolva a detto incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (...)» (ex multis: Cass. n.
13324/2025; Cass. n. 3949/2025; Cass. n. 16361/2024).
Inoltre, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24496 del 04.09.2025, ha precisato che “- il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l'effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l'esame delle modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l'emittente (Cass. n. 28165 del 2022)”.
Di contro, la società contribuente si è limitata a produrre fatture, flussi finanziari e registrazioni contabili IVA: elementi che, per consolidata giurisprudenza, risultano inidonei a provare la reale effettività delle operazioni e la buona fede del cessionario in presenza di una contestata frode IVA.
Dalla disamina della documentazione in atti emergono, anzi, specifiche e gravi anomalie:
-Incoerenze numeriche e cronologiche: l'elenco clienti della Società_4 S.p.A. allegato al PVC evidenzia palesi discrasie (cfr. pag. 9 PVC). La fattura n. 246 trasmessa dall'intermediario (cfr. all. 11 pag. 63 primo grado) non corrisponde, nell'importo, a quanto indicato nel predetto elenco;
analogamente, la fattura n. 250 inviata con mail del 28.12.2026 dall'intermediario (cfr. all.11 pag.
64/66), risulta censita nell'elenco clienti del PVC al n. 249 per il medesimo importo;
-Anomala gestione del rapporto: emerge che le variazioni e le rettifiche delle fatture venivano gestite ed inviate direttamente dall'intermediario Trading e Società_7 S.r.l., nonostante non risulti alcun contratto di intermediazione o provvigione che giustifichi tale ruolo operativo tra quest'ultima e la _2 S.r.l.; -Carenza di controllo preventivo: la ricorrente ha depositato una visura camerale aggiornata al 2023, laddove l'ordinaria diligenza avrebbe imposto l'acquisizione della stessa al momento dell'instaurazione del rapporto commerciale;
_2-Mancata corrispondenza contabile: nelle comunicazioni via mail, la S.r.l. sollecitava note di credito per svariate fatture che, tuttavia, non risultano né registrate nelle scritture IVA, né incluse negli elenchi del PVC. (cfr., all. 22 pag.10/12 primo grado);
-Irregolarità dei DAS: alcuni Documenti di Accompagnamento Semplificati esibiti riportano l'esemplare N3 (cfr. all.11 pag.39). Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.M. 210/1996 e del Regolamento
CEE n. 3649/92, tale esemplare è previsto esclusivamente per i trasferimenti verso Paesi comunitari.
L'accettazione acritica di tale documentazione da parte della contribuente per transazioni dichiarate come nazionali costituisce un indice inequivocabile di negligenza o di consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento.
In conclusione, l'intero impianto difensivo dell'appellante risulta privo di pregio alla luce del solido compendio probatorio offerto dall'Ufficio, restando la società soccombente rispetto all'onere probatorio sulla stessa gravante. La condotta della _2 S.r.l., infatti, è palesemente difforme dai canoni della massima diligenza professionale esigibile da un operatore accorto del settore.
L'assenza di un quadro contrattuale formale, la gestione degli ordini affidata a messaggistica istantanea informale, l'interlocuzione con intermediari privi di mandato e l'accettazione acritica di documentazione di trasporto irregolare (esemplare N3 del DAS, incompatibile con una cessione nazionale) costituiscono elementi gravi e concordanti. Tali circostanze precludono ogni ipotesi di ignoranza incolpevole, inducendo a ritenere pienamente legittima la pretesa erariale e la sentenza di primo grado meritevole di integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, ridotta art. 15 sexies, oltre spese generali 15%, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Liquida le spese in € 3.911,00 oltre spese generali 15%. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
La Relatrice Il Presidente