Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 13/04/2026, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2026, proposto da La Macina Società Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Galati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bregnano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fossati e Fabio Romanenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione,
delle Ordinanze emesse dal Responsabile dell'Area Tecnica Ed. Privata - Urb - Ecologia del Comune di Bregnano n. 1 dell'8.01.2026, n. 2 dell'8.01.2026, n. 3 dell'8.01.2026 e n. 4 dell'8.01.2026, notificate in pari data, aventi ad oggetto ordine di demolizione di opere abusive con rimessa in pristino ex art. 31 D.P.R. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bregnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa SI AC e udito il difensore dell’Amministrazione, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente ha impugnato le ordinanze nn. 1-2-3-4 del 08.01.2026 con cui il Comune di Bregnano le aveva ingiunto, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, la demolizione delle opere asseritamente abusive riscontrate in occasione del sopralluogo eseguito in data 18.11.2025 e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Con nota depositata in data 08.04.2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare incidentalmente proposta, in ragione del raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti (doc. 13) e dell’avvenuta adozione da parte del Comune, in data 07.04.2026, del provvedimento di annullamento in autotutela delle ordinanze gravate (doc. 14). Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la “cessazione della materia del contendere della fase cautelare”, con compensazione integrale delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che il suddetto provvedimento di annullamento in autotutela abbia valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, con conseguente assenza di residua vitalità della controversia.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD RU, Presidente
SI Cattaneo, Consigliere
SI AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AC | RI AD RU |
IL SEGRETARIO