Articolo 32 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 31Articolo 33
Versione
14 aprile 1979
Art. 32.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 6682, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 9002, 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979