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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2805/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MANNATRIZIO ANNA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
c.f. ) contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 6/3/2024, successivamente modificate in sede di udienza del 17/9/2024 relativamente al solo punto sul contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente (sub 3 ricorso), che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/03/2024 la ricorrente, sig.ra ha dedotto di avere Parte_1
contratto matrimonio religioso in Marocco il 29/08/2007 con il resistente, sig. Controparte_1
1 e che dall'unione sono nati i figli (n. 19/4/2009), (n. 19/5/2010) e Persona_1 Per_2 Per_3
(n. 20/9/2014).
Con decreto provvisorio e urgente n. 3013/2014 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia il
16/9/2014 la ricorrente e i figli minori sono stati affidati ai Servizi sociali territorialmente competenti e collocati all'interno di una struttura protetta. Tale provvedimento è stato emesso in seguito a gravi e ripetuti episodi di maltrattamenti in famiglia che il resistente ha posto in essere ai danni della ricorrente anche in presenza dei figli minori.
Con decreto provvisorio n. 1795/2015, del 19/5/2015, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato il resistente decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli minori (doc. 4).
Con decreto definitivo n. 2226/2016 del 2/8/2016 il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha revocato l'affido dei figli minori ai Servizi sociali affidandoli alla madre, odierna ricorrente, confermando per il resto il decreto provvisorio del 19/5/2015 (doc. 5).
Con sentenza n. 1252/2017 emessa dal Tribunale di Bergamo e pubblicata in data 12/5/2017 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:“- Affida in via esclusiva i figli ed alla madre, presso la quale saranno collocati;
- Pone a Persona_1 Per_2 Per_3 carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella misura Controparte_1 di € 150,00 cadauno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- Obbliga ciascun genitore
a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole […]; - Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 Controparte_1 per compensi professionali oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA” (doc. 6).
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti del matrimonio, deducendo che il resistente non ha mai ottemperato ai doveri gravanti sul medesimo in forza della sentenza di separazione e che ha interrotto ogni rapporto sia con la ricorrente sia con i figli rendendosi irreperibile.
Ha quindi concluso chiedendo: “1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 2), lett. b), della L. n.
898/1970 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto in Marocco, in data 29/08/2007, non trascritto in Italia, tra la ricorrente IG.ra ed il Parte_1
resistente IG. entrambi cittadini marocchini, se necessario previo accertamento Controparte_1
della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, in ossequio a quanto previsto dal Reg. UE
n. 1259/2010, posto che il nucleo familiare ha stabilito nel territorio bergamasco la propria residenza, con addebito a carico del resistente;
2) Confermare e disporre l'affidamento super- esclusivo alla madre ed odierna ricorrente, IG.ra , dei tre figli minori Parte_1 [...]
e , con loro residenza e collocamento esclusivo Persona_4 Persona_5 Persona_6
2 presso la madre medesima, con previsione di ogni e più ampia facoltà e diritto, da riconoscersi in via esclusiva alla IG.ra , di assumere autonomamente anche le più importanti decisioni Parte_1 nell'interesse esclusivo di ciascuno dei figli, posto che il resistente, IG. risulta Controparte_1
definitivamente e tuttora decaduto dalla responsabilità genitoriale nei riguardi di tutti e tre i minorenni, in forza del succitato decreto definitivo, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 02/08/2016, n. 2226/2016 Cron., all'esito del procedimento civile ivi radicato, al n.
1039/2014 R.G.C.C.. 3) Disporre l'obbligo, in capo all'odierno resistente, IG. di Controparte_1
provvedere al contributo al mantenimento ordinario dei di lui figli minori Persona_1 Per_2
e tramite il versamento, nei confronti dell'odierna ricorrente, IG.ra , di assegno Per_3 Parte_1
mensile pari a totali Euro 600,00 (ossia Euro 200,00 per ogni figlio), importo annualmente ed automaticamente rinnovabile in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ogni figlio. 4) Confermare e disporre
l'obbligo, gravante sul resistente, IG. di concorrere, altresì, al 50% delle c.d. spese Controparte_1 straordinarie sostenute dalla IG.ra nell'interesse dei di lei figli minori, come previste Parte_1
dal relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. 5) Disporre che il c.d. Assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' al pari delle detrazioni fiscali contemplate dalla CP_2
legge e sempre per i figli a carico, siano percepiti integralmente (al 100%) ed esclusivamente, con riferimento a ciascuno dei tre figli minori, dalla ricorrente, IG.ra . 6) Dare atto ed Parte_1
attestare che i coniugi non intrattengono alcun rapporto economico-patrimoniale in comune, nulla potendo pretendere, sul punto – ed eventualmente – il IG. dalla IG.ra Controparte_1 Pt_1
”.
[...]
All'udienza del 17/9/2024 nessuno è comparso per il resistente.
Parte ricorrente, sentita personalmente, ha ribadito di non avere più alcun contatto con l'ex marito e si è resa disponibile a rinunciare alla domanda di incremento del contributo al mantenimento dei figli.
Il procuratore di parte ricorrente ha quindi precisato le conclusioni come da ricorso “specificando, quanto al contributo al mantenimento da parte del convenuto, che si conferma quanto disposto in sede di separazione” (cfr. verbale di udienza del 17/9/2024).
Il Giudice, dato atto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito degli atti conclusivi, espressamente rinunciati.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente sig. il quale, ancorché Controparte_1
ritualmente notiziato della pendenza del giudizio (cfr. deposito dell'8/4/2024), non ha inteso prendere parte al procedimento.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
3 Giova, in primo luogo, affermare la giurisdizione del Giudice nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), § v), del Regolamento UE n. 1111/2019, essendo documentata la residenza della ricorrente in
Capriolo (BS), a decorrere dall'1/9/2018 (doc. 3 e 8).
Parimenti risulta fondata la competenza territoriale giusta il disposto dell'art. 473-bis.11 c.p.c. in base al luogo di attuale residenza dei minori.
È infine da ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8, del Regolamento UE n. 1259/2010.
Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente fin dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale il 10/12/2015 (doc. 6).
Le parti vivevano di fatto separate già prima della pronuncia della stessa;
infatti, il resistente si è reso irreperibile anche nel procedimento di separazione svoltosi in contumacia dello stesso.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) con particolare riguardo al totale disinteresse del resistente il quale ha eliso ogni rapporto con la famiglia fino a rendersi del tutto irreperibile e le attuali condizioni delle parti, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini dello scioglimento del vincolo.
2. Sull'affidamento dei figli minori
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 17/9/2024 (“I figli stanno bene, avvertono la mancanza del padre, ma nel complesso hanno raggiuto un equilibrio. Non ho più avuto alcun contatto con il mio ex marito”) emerge la perdurante lontananza del padre dalla vita dei figli (a conferma di quanto esposto negli atti) e l'abitudine degli stessi alla presenza costante della sola madre.
L'inidoneità genitoriale del sig. già dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con CP_1
decreto del Tribunale dei Minorenni di Brescia nel 2015, trova altresì conferma nell'atteggiamento di quest'ultimo, che non ha neppure tentato di ricostituire i rapporti padre-figli e nella sua mancata costituzione in giudizio. Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie alla condotta del resistente deve essere attribuito il predetto valore.
Ciò premesso si osserva che essendo il resistente tuttora decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale (doc. 5), l'unico genitore abilitato ad assumere scelte, di natura ordinaria e straordinaria, nell'interesse dei figli è la ricorrente, sicché non si fa luogo a provvedere in ordine alla domanda di affido super-esclusivo in capo alla madre essendo tale pronuncia preclusa dalla decadenza paterna.
4
3. Sul contributo per il mantenimento dei figli
Sul punto va premesso che tale obbligazione sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa.
La giurisprudenza al riguardo ha chiarito che: “L'assenza di informazioni aggiornate sulla situazione reddituale del padre non può certo esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6 n. 39411/2017).
La quantificazione dell'assegno deve altresì tenere conto della capacità lavorativa del convenuto, da presumersi in assenza di prova contraria, e della sua assente contribuzione in forma diretta.
Va peraltro rilevato che l'importo richiesto, confermativo di quanto previsto in sede di separazione,
è di adeguata entità anche in relazione alle accresciute esigenze della prole.
Si dispone pertanto, a conferma di quanto previsto in sede di separazione, a carico di parte resistente sig. l'obbligo di versare a favore della ricorrente sig.ra entro il giorno Controparte_1 Parte_1
10 di ogni mese, la somma di complessivi € 450,00 (i.e. € 150,00/mese per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n.
16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Nulla va disposto quanto all'Assegno unico universale per i figli a carico spettando esso ex lege (art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021) alla ricorrente.
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile
– complessità bassa in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al P.S.S. (doc. 10).
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso non trascritto in Italia celebrato il 29/8/2007 tra le parti e Parte_1 Controparte_1
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori e alla madre, essendo quest'ultima l'unica esercente la Persona_4 Per_2 Per_3 responsabilità genitoriale sulla prole stante l'intervenuta decadenza del padre;
3. conferma il collocamento dei figli minori presso la residenza materna;
4. pone a carico del resistente, l'obbligo di versare a favore della ricorrente Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di complessivi € 450,00 (i.e. € 150,00 per
[...]
ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di codesto Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
5. nulla si dispone sull'assegno unico e universale per i figli a carico in quanto spettante alla ricorrete ex lege;
6. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.756,00 (i.e. € 1.701,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€1.453,00 per la fase decisionale) da rifondere in favore dell'Erario essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 23/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2805/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MANNATRIZIO ANNA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
c.f. ) contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 6/3/2024, successivamente modificate in sede di udienza del 17/9/2024 relativamente al solo punto sul contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente (sub 3 ricorso), che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/03/2024 la ricorrente, sig.ra ha dedotto di avere Parte_1
contratto matrimonio religioso in Marocco il 29/08/2007 con il resistente, sig. Controparte_1
1 e che dall'unione sono nati i figli (n. 19/4/2009), (n. 19/5/2010) e Persona_1 Per_2 Per_3
(n. 20/9/2014).
Con decreto provvisorio e urgente n. 3013/2014 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia il
16/9/2014 la ricorrente e i figli minori sono stati affidati ai Servizi sociali territorialmente competenti e collocati all'interno di una struttura protetta. Tale provvedimento è stato emesso in seguito a gravi e ripetuti episodi di maltrattamenti in famiglia che il resistente ha posto in essere ai danni della ricorrente anche in presenza dei figli minori.
Con decreto provvisorio n. 1795/2015, del 19/5/2015, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato il resistente decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli minori (doc. 4).
Con decreto definitivo n. 2226/2016 del 2/8/2016 il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha revocato l'affido dei figli minori ai Servizi sociali affidandoli alla madre, odierna ricorrente, confermando per il resto il decreto provvisorio del 19/5/2015 (doc. 5).
Con sentenza n. 1252/2017 emessa dal Tribunale di Bergamo e pubblicata in data 12/5/2017 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:“- Affida in via esclusiva i figli ed alla madre, presso la quale saranno collocati;
- Pone a Persona_1 Per_2 Per_3 carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli nella misura Controparte_1 di € 150,00 cadauno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- Obbliga ciascun genitore
a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole […]; - Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 Controparte_1 per compensi professionali oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA” (doc. 6).
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti del matrimonio, deducendo che il resistente non ha mai ottemperato ai doveri gravanti sul medesimo in forza della sentenza di separazione e che ha interrotto ogni rapporto sia con la ricorrente sia con i figli rendendosi irreperibile.
Ha quindi concluso chiedendo: “1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 2), lett. b), della L. n.
898/1970 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto in Marocco, in data 29/08/2007, non trascritto in Italia, tra la ricorrente IG.ra ed il Parte_1
resistente IG. entrambi cittadini marocchini, se necessario previo accertamento Controparte_1
della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, in ossequio a quanto previsto dal Reg. UE
n. 1259/2010, posto che il nucleo familiare ha stabilito nel territorio bergamasco la propria residenza, con addebito a carico del resistente;
2) Confermare e disporre l'affidamento super- esclusivo alla madre ed odierna ricorrente, IG.ra , dei tre figli minori Parte_1 [...]
e , con loro residenza e collocamento esclusivo Persona_4 Persona_5 Persona_6
2 presso la madre medesima, con previsione di ogni e più ampia facoltà e diritto, da riconoscersi in via esclusiva alla IG.ra , di assumere autonomamente anche le più importanti decisioni Parte_1 nell'interesse esclusivo di ciascuno dei figli, posto che il resistente, IG. risulta Controparte_1
definitivamente e tuttora decaduto dalla responsabilità genitoriale nei riguardi di tutti e tre i minorenni, in forza del succitato decreto definitivo, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 02/08/2016, n. 2226/2016 Cron., all'esito del procedimento civile ivi radicato, al n.
1039/2014 R.G.C.C.. 3) Disporre l'obbligo, in capo all'odierno resistente, IG. di Controparte_1
provvedere al contributo al mantenimento ordinario dei di lui figli minori Persona_1 Per_2
e tramite il versamento, nei confronti dell'odierna ricorrente, IG.ra , di assegno Per_3 Parte_1
mensile pari a totali Euro 600,00 (ossia Euro 200,00 per ogni figlio), importo annualmente ed automaticamente rinnovabile in base agli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 1 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ogni figlio. 4) Confermare e disporre
l'obbligo, gravante sul resistente, IG. di concorrere, altresì, al 50% delle c.d. spese Controparte_1 straordinarie sostenute dalla IG.ra nell'interesse dei di lei figli minori, come previste Parte_1
dal relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. 5) Disporre che il c.d. Assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' al pari delle detrazioni fiscali contemplate dalla CP_2
legge e sempre per i figli a carico, siano percepiti integralmente (al 100%) ed esclusivamente, con riferimento a ciascuno dei tre figli minori, dalla ricorrente, IG.ra . 6) Dare atto ed Parte_1
attestare che i coniugi non intrattengono alcun rapporto economico-patrimoniale in comune, nulla potendo pretendere, sul punto – ed eventualmente – il IG. dalla IG.ra Controparte_1 Pt_1
”.
[...]
All'udienza del 17/9/2024 nessuno è comparso per il resistente.
Parte ricorrente, sentita personalmente, ha ribadito di non avere più alcun contatto con l'ex marito e si è resa disponibile a rinunciare alla domanda di incremento del contributo al mantenimento dei figli.
Il procuratore di parte ricorrente ha quindi precisato le conclusioni come da ricorso “specificando, quanto al contributo al mantenimento da parte del convenuto, che si conferma quanto disposto in sede di separazione” (cfr. verbale di udienza del 17/9/2024).
Il Giudice, dato atto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza termini per il deposito degli atti conclusivi, espressamente rinunciati.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente sig. il quale, ancorché Controparte_1
ritualmente notiziato della pendenza del giudizio (cfr. deposito dell'8/4/2024), non ha inteso prendere parte al procedimento.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
3 Giova, in primo luogo, affermare la giurisdizione del Giudice nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), § v), del Regolamento UE n. 1111/2019, essendo documentata la residenza della ricorrente in
Capriolo (BS), a decorrere dall'1/9/2018 (doc. 3 e 8).
Parimenti risulta fondata la competenza territoriale giusta il disposto dell'art. 473-bis.11 c.p.c. in base al luogo di attuale residenza dei minori.
È infine da ritenersi applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8, del Regolamento UE n. 1259/2010.
Tanto premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente fin dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale il 10/12/2015 (doc. 6).
Le parti vivevano di fatto separate già prima della pronuncia della stessa;
infatti, il resistente si è reso irreperibile anche nel procedimento di separazione svoltosi in contumacia dello stesso.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) con particolare riguardo al totale disinteresse del resistente il quale ha eliso ogni rapporto con la famiglia fino a rendersi del tutto irreperibile e le attuali condizioni delle parti, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini dello scioglimento del vincolo.
2. Sull'affidamento dei figli minori
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 17/9/2024 (“I figli stanno bene, avvertono la mancanza del padre, ma nel complesso hanno raggiuto un equilibrio. Non ho più avuto alcun contatto con il mio ex marito”) emerge la perdurante lontananza del padre dalla vita dei figli (a conferma di quanto esposto negli atti) e l'abitudine degli stessi alla presenza costante della sola madre.
L'inidoneità genitoriale del sig. già dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con CP_1
decreto del Tribunale dei Minorenni di Brescia nel 2015, trova altresì conferma nell'atteggiamento di quest'ultimo, che non ha neppure tentato di ricostituire i rapporti padre-figli e nella sua mancata costituzione in giudizio. Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie alla condotta del resistente deve essere attribuito il predetto valore.
Ciò premesso si osserva che essendo il resistente tuttora decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale (doc. 5), l'unico genitore abilitato ad assumere scelte, di natura ordinaria e straordinaria, nell'interesse dei figli è la ricorrente, sicché non si fa luogo a provvedere in ordine alla domanda di affido super-esclusivo in capo alla madre essendo tale pronuncia preclusa dalla decadenza paterna.
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3. Sul contributo per il mantenimento dei figli
Sul punto va premesso che tale obbligazione sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa.
La giurisprudenza al riguardo ha chiarito che: “L'assenza di informazioni aggiornate sulla situazione reddituale del padre non può certo esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6 n. 39411/2017).
La quantificazione dell'assegno deve altresì tenere conto della capacità lavorativa del convenuto, da presumersi in assenza di prova contraria, e della sua assente contribuzione in forma diretta.
Va peraltro rilevato che l'importo richiesto, confermativo di quanto previsto in sede di separazione,
è di adeguata entità anche in relazione alle accresciute esigenze della prole.
Si dispone pertanto, a conferma di quanto previsto in sede di separazione, a carico di parte resistente sig. l'obbligo di versare a favore della ricorrente sig.ra entro il giorno Controparte_1 Parte_1
10 di ogni mese, la somma di complessivi € 450,00 (i.e. € 150,00/mese per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n.
16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Nulla va disposto quanto all'Assegno unico universale per i figli a carico spettando esso ex lege (art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021) alla ricorrente.
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per una causa di valore indeterminabile
– complessità bassa in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al P.S.S. (doc. 10).
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso non trascritto in Italia celebrato il 29/8/2007 tra le parti e Parte_1 Controparte_1
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori e alla madre, essendo quest'ultima l'unica esercente la Persona_4 Per_2 Per_3 responsabilità genitoriale sulla prole stante l'intervenuta decadenza del padre;
3. conferma il collocamento dei figli minori presso la residenza materna;
4. pone a carico del resistente, l'obbligo di versare a favore della ricorrente Controparte_1 Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di complessivi € 450,00 (i.e. € 150,00 per
[...]
ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di codesto Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
5. nulla si dispone sull'assegno unico e universale per i figli a carico in quanto spettante alla ricorrete ex lege;
6. condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.756,00 (i.e. € 1.701,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€1.453,00 per la fase decisionale) da rifondere in favore dell'Erario essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 23/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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