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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9195 /2025 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
AVV. (C.F. ), che si difende in proprio, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore n. 22;
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Gargiulo e Antonella Trentini, e per elezione domiciliato presso la civica Avvocatura in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, in forza di procura generale ad lites annotata, con Rep. n. 7893 del 05 giugno 2023, nel repertorio degli atti tenuto dal Segretario
Generale del Controparte_1
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c- giudizio di merito ex art. 616
Conclusioni delle parti: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi. Parte opposta chiede dichiararsi l'improcedibilità per tardività della presente opposizione con vittoria delle spese di lite, in subordine, aderisce al rilievo d'ufficio dell'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice di pace di Bologna;
parte opponente ritenuta ammissibile e tempestiva l'opposizione, precisa che se vi è stato errore nell'introduzione del presente giudizio di merito, ove non vincolante l'indicazione del GE, è riconducibile al tenore dell'ordinanza del GE del 21.03.2025; ove ritenuta tardiva l'introduzione della presente opposizione, chiede dichiararsi l'estinzione dell'esecuzione esattoriale ” (cfr. verbale d'udienza del
27.11.2025).
1 FATTO
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 21.06.2025 ed iscritto a ruolo il 7.07.2025, l'attore in epigrafe (debitore esecutato) ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione esecutiva ex artt. 615 co. 2 c.p.c. definita, in fase cautelare endo- esecutiva, con ordinanza del GE del 21.03.2025 di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione esattoriale presso terzi ex artt. 72 e 72-bis D.P.R. 602/73 (RGE 185/2025, terzo pignorato scaturente da pignoramento esattoriale n. Controparte_2
20240041502801923151959 notificatogli il 21 ottobre 2024 per l'importo di € 1.256,76 (fondato su sanzioni del codice della Strada ed accessori).
Nella presente sede l'opponente, reiterati i motivi di opposizione (sub specie di asserita insussistenza del credito azionato in exectuvis, anche per compensazione con
contro
-crediti -di maggior importo- vantati nei confronti del e fondati su titoli giudiziali per € Controparte_1
1.761,69; cfr. pag. 3 e 4 atto di citazione), ha concluso, chiedendo di: “dichiarare che il
[...]
non aveva, né ha, diritto all'esecuzione promossa con l'atto di pignoramento presso CP_1 terzi notificato il 21.10.2024, e dichiarare pertanto la nullità dell'Atto di pignoramento e dell'intero procedimento esecutivo;
con salvezza delle spese e competenze di tutte le fasi del giudizio, e con riserva di richiesta del risarcimento degli eventuali danni”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.07.2025 si è costituito in giudizio il CP_1 opposto, eccependo, preliminarmente, l'irritualità dell'atto introduttivo (sull'asserito assunto della mancata celebrazione della fase oppositiva endo-esecutiva) e, nel merito, contestando la fondatezza dell'opposizione1, della quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con decreto dell'8.08.2025 questo GI ha disposto il mutamento del rito (da ordinario in semplificato), con fissazione dell'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. al 30.10.2025 e assegnazione del termine perentorio sino al 30.09.2025 per il deposito di memorie integrative, rilevando pregiudizialmente d'ufficio, onde consentire il contraddittorio sul punto, che:
l'ordinanza del GE dell'esecuzione esattoriale presso terzi RGE 185/2025 “è stata resa all'udienza del 21.03.2025 alla presenza della parte opponente e, dunque, la comunicazione si
è avuta in udienza, di tal chè il termine perentorio assegnato per l'introduzione del giudizio di merito (in disparte la competenza dell'adito Tribunale) risulta spirato il 19.06.2025; 1 In particolare, osserva il quanto ai crediti opposti in compensazione, che: “per quanto riguarda le spese CP_1 legali riconosciute al sig. a seguito di contenziosi in cui il è risultato soccombente, si rileva che il Parte_1 CP_1 pagamento è stato legittimamente sospeso ai sensi dell'art. 36, comma 1, del “ Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione ” P.G. n. 285815/2024 (doc. n. 6) , in quanto il predetto, alla data di deposito delle sentenze, risultava debitore nei confronti del di una maggiore somma in conseguenza di sanzioni elevate per violazioni CP_1 al Codice della Strada.”. 2 l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito risulta tardivamente notificato a mezzo pec al Comune opposto (non anche al terzo pignorato/litisconsorte necessario) in data
21.06.2025 (oltre che tardivamente iscritto a ruolo il 7.07.2025), con conseguente improcedibilità, prima facie, del presente giudizio di merito;
la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato comporta
(semprechè rettificato il dispositivo dell'ordinanza del GE in termini di sospensione dell'esecuzione e non già accoglimento dell'opposizione) l'estinzione dell'esecuzione opposta ex art. 624 c.p.c. opposta su ricorso della parte al GE”.
In via gradata, inoltre, questo GI ha rilevato d'ufficio che il motivo di opposizione ex art. 615
c.p.c. dedotto (id est insussistenza del credito azionato in executivis per sanzioni codice della
Strada), “appare prima facie per valore e ratione materiae di competenza del Giudice di pace e non già dell'adito Tribunale, avanti al quale è stato introdotto il giudizio di merito”; ed ancora che “difetta, altresì, l'integrità del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e, tuttavia, alla luce dei rilievi pregiudiziali di cui sopra appare superflua, per esigenze di ragionevole durata del processo, l'emissione dell'ordine di integrazione del contraddittorio”.
Con memorie integrative depositate in data 30.09.2025 (parte opponente) e 29.09.2025 (Comune opposto), le parti hanno preso posizione anche sui rilievi d'ufficio di cui sopra.
Segnatamente parte opponente ha insistito nella tempestività dell'introduzione del giudizio di merito (decorrendo i 90 giorni non dalla lettura dell'ordinanza all'udienza del 21 marzo 2025, ma dalla sua 'comunicazione' da parte della cancelleria, avvenuta, come risulta dallo “storico” del procedimento R.G.E. n. 185/2025 -doc. n. 13/14- il 25 marzo 2025) e nella sussistenza del competenza dell'adito Tribunale, in luogo del Giudice di pace, sull'assunto secondo il quale “i crediti rivendicati dal sottoscritto in contrapposizione” (recte in compensazione) “a quello preteso ed azionato esecutivamente dall'Amministrazione comunale, deriv(erebbero) in parte da condanne alle spese pronunciate a suo carico dalle Corti di giustizia tributarie, di Bologna e
Regionale, e per il resto da condanne alle spese pronunciate sia dal Giudice di Pace che dal
Tribunale di Bologna: non, quindi, direttamente da “sanzioni codice della Strada”; “ritiene, comunque, che la competenza del Tribunale per le opposizioni esecutive derivi dal riferimento alle cause di “esecuzione forzata” prevista dal 2° comma dell'art. 9 del codice di rito e, congiuntamente, dalla considerazione che non sono previste dalla specifica elencazione effettuata dell'art. 7 dello stesso codice delle materie rientranti nella competenza del Giudice di
Pace”.
Per contro, il opposto ha dichiarato di “accettare il contraddittorio nel merito CP_1 dell'opposizione, senza che venga dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per tardività
3 dell'introduzione del giudizio di merito ” aderendo al rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia (e valore) del Tribunale adito in favore del Giudice di pace, “avanti al quale dovrà proseguire il giudizio” , opponendosi, dunque, all'estinzione dell'esecuzione, anche in ragione della carenza di prova della notifica del ricorso depositato avanti al GE al opposto (non CP_1 costituitosi in detta fase).
Indi, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
Nella citata udienza il GI ha verificato e dato atto, nel contraddittorio delle parti, “che la prova della notifica a mezzo pec del ricorso in opposizione e pedissequo decreto avanti al GE dell'esecuzione RGE 185/2025”, contrariamente a quanto eccepito dal opposto nella CP_1 memoria integrativa, “risulta depositata dalla parte opponente nel fascicolo dell'esecuzione a quo”.
DIRITTO
1- In limine, in rito.
Assorbito ogni ulteriore rilievo, l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in esame va dichiarata improcedibile per tardiva introduzione del presente giudizio, ben oltre il termine perentorio di 90 giorni (spirato il 19.06.2025), assegnato dal GE ai sensi dell'art. 616 c.p.c. con l'ordinanza definitoria della fase oppositiva endo-esecutiva resa all'udienza del 21.03.2025 alla presenza della parte opponente.
L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito risulta, infatti, tardivamente notificato a mezzo pec al opposto in data 21.06.2025 (oltre il termine perentorio del CP_1
19.06.2025), con conseguente improcedibilità del presente giudizio di merito.
Come chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza 17.01.2018 n.1058 “la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine
…previsto dall'art. 616 c.p.c. - è l'improcedibilità , che non ammette sanatorie. I termini perentori infatti non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenza conseguenti al mancato rispetto del termine stesso” (cfr. altresì Cass. ordinanza n. 21512 del 27/07/2021, quanto alla necessità di aver riguardo, ai fini della tempestiva introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., alla data di notifica dell'atto di citazione e non già alla iscrizione a ruolo).
Inconferente è, sul punto, la 'rinuncia' del Comune opposto a far valere detta decadenza processuale (già rilevata d'ufficio dal GI), venendo in rilievo l'inosservanza di un termine
4 perentorio (cfr. art. 616 c.p.c.) a pena di decadenza: questione rilevabile (e rilevata) d'ufficio e, come tale, sottratta alla disponibilità delle parti.
Non appare condivisibile, al riguardo, la tesi di parte opponente, secondo cui nel caso di specie, pur essendo stata pacificamente emessa l'ordinanza del GE in udienza alla presenza dell'opponente, il termine di 90 giorni decorrerebbe dalla data della comunicazione a mezzo pec dell'ordinanza da parte della cancelleria (adempimento, invero, ultroneo, prescritto dall'art. 134
c.p.c. solo per le ordinanze emesse fuori udienza).
Come, infatti, chiaramente desumibile dalla regola di cui all'art. 176 cod. proc. civ. che ha valenza generale (cfr. in tal senso Cass. n. 14478 del 2018), "le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi", dovendo comunicarsi a mezzo biglietto di cancelleria solo quelle rese fuori udienza (cfr. altresì art. 134 secondo comma cod. proc. civ.).
Di tal ché, per pacifica giurisprudenza, “la pronuncia (dell'ordinanza) in udienza equivale a "comunicazione” ex artt. 134 e 176 cod. proc. civ.” (cfr. in tal senso ampia ricostruzione di Cass. n. 14478 del 2018).
Né sarebbe ragionevolmente ipotizzabile, nella fattispecie in esame, una dilatazione del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (secondo la ricostruzione di parte opponente) in funzione della formale comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza resa in udienza (adempimento ultroneo).
Corollario di quanto sopra, assorbito ogni ulteriore rilievo, è dunque la declaratoria in rito di improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in esame, per tardiva introduzione del presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Con la precisazione che compete al GE che ha disposto la sospensione dell'esecuzione (e non già al Giudice dell'opposizione-fase di merito), ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 co.
3 e 630 c.p.c., dichiarare, su ricorso di parte, l'estinzione del processo esecutivo, alla ricorrenza dei presupposti di legge (id est passaggio in giudicato della presente sentenza di improcedibilità).
2- Sulle spese di lite
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, in ragione della dirimenza del rilievo d'ufficio in punto di tardiva introduzione del presente giudizio e tenore (inconferente) della difesa del opposto sul punto (oltre CP_1 che infondatezza delle censure preliminari di irrituale introduzione del presente giudizio di merito con atto di citazione e carenza di notifica del ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. avanti al GE).
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Bologna, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in oggetto, per tardiva introduzione del presente giudizio di merito, oltre il termine perentorio di cui all'art. 616
c.p.c.;
2) COMPENSA le spese di lite tra le parti
Così deciso in Bologna, in data 27/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9195 /2025 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
AVV. (C.F. ), che si difende in proprio, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore n. 22;
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Gargiulo e Antonella Trentini, e per elezione domiciliato presso la civica Avvocatura in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, in forza di procura generale ad lites annotata, con Rep. n. 7893 del 05 giugno 2023, nel repertorio degli atti tenuto dal Segretario
Generale del Controparte_1
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c- giudizio di merito ex art. 616
Conclusioni delle parti: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi. Parte opposta chiede dichiararsi l'improcedibilità per tardività della presente opposizione con vittoria delle spese di lite, in subordine, aderisce al rilievo d'ufficio dell'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice di pace di Bologna;
parte opponente ritenuta ammissibile e tempestiva l'opposizione, precisa che se vi è stato errore nell'introduzione del presente giudizio di merito, ove non vincolante l'indicazione del GE, è riconducibile al tenore dell'ordinanza del GE del 21.03.2025; ove ritenuta tardiva l'introduzione della presente opposizione, chiede dichiararsi l'estinzione dell'esecuzione esattoriale ” (cfr. verbale d'udienza del
27.11.2025).
1 FATTO
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 21.06.2025 ed iscritto a ruolo il 7.07.2025, l'attore in epigrafe (debitore esecutato) ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione esecutiva ex artt. 615 co. 2 c.p.c. definita, in fase cautelare endo- esecutiva, con ordinanza del GE del 21.03.2025 di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione esattoriale presso terzi ex artt. 72 e 72-bis D.P.R. 602/73 (RGE 185/2025, terzo pignorato scaturente da pignoramento esattoriale n. Controparte_2
20240041502801923151959 notificatogli il 21 ottobre 2024 per l'importo di € 1.256,76 (fondato su sanzioni del codice della Strada ed accessori).
Nella presente sede l'opponente, reiterati i motivi di opposizione (sub specie di asserita insussistenza del credito azionato in exectuvis, anche per compensazione con
contro
-crediti -di maggior importo- vantati nei confronti del e fondati su titoli giudiziali per € Controparte_1
1.761,69; cfr. pag. 3 e 4 atto di citazione), ha concluso, chiedendo di: “dichiarare che il
[...]
non aveva, né ha, diritto all'esecuzione promossa con l'atto di pignoramento presso CP_1 terzi notificato il 21.10.2024, e dichiarare pertanto la nullità dell'Atto di pignoramento e dell'intero procedimento esecutivo;
con salvezza delle spese e competenze di tutte le fasi del giudizio, e con riserva di richiesta del risarcimento degli eventuali danni”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.07.2025 si è costituito in giudizio il CP_1 opposto, eccependo, preliminarmente, l'irritualità dell'atto introduttivo (sull'asserito assunto della mancata celebrazione della fase oppositiva endo-esecutiva) e, nel merito, contestando la fondatezza dell'opposizione1, della quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con decreto dell'8.08.2025 questo GI ha disposto il mutamento del rito (da ordinario in semplificato), con fissazione dell'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. al 30.10.2025 e assegnazione del termine perentorio sino al 30.09.2025 per il deposito di memorie integrative, rilevando pregiudizialmente d'ufficio, onde consentire il contraddittorio sul punto, che:
l'ordinanza del GE dell'esecuzione esattoriale presso terzi RGE 185/2025 “è stata resa all'udienza del 21.03.2025 alla presenza della parte opponente e, dunque, la comunicazione si
è avuta in udienza, di tal chè il termine perentorio assegnato per l'introduzione del giudizio di merito (in disparte la competenza dell'adito Tribunale) risulta spirato il 19.06.2025; 1 In particolare, osserva il quanto ai crediti opposti in compensazione, che: “per quanto riguarda le spese CP_1 legali riconosciute al sig. a seguito di contenziosi in cui il è risultato soccombente, si rileva che il Parte_1 CP_1 pagamento è stato legittimamente sospeso ai sensi dell'art. 36, comma 1, del “ Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione ” P.G. n. 285815/2024 (doc. n. 6) , in quanto il predetto, alla data di deposito delle sentenze, risultava debitore nei confronti del di una maggiore somma in conseguenza di sanzioni elevate per violazioni CP_1 al Codice della Strada.”. 2 l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito risulta tardivamente notificato a mezzo pec al Comune opposto (non anche al terzo pignorato/litisconsorte necessario) in data
21.06.2025 (oltre che tardivamente iscritto a ruolo il 7.07.2025), con conseguente improcedibilità, prima facie, del presente giudizio di merito;
la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato comporta
(semprechè rettificato il dispositivo dell'ordinanza del GE in termini di sospensione dell'esecuzione e non già accoglimento dell'opposizione) l'estinzione dell'esecuzione opposta ex art. 624 c.p.c. opposta su ricorso della parte al GE”.
In via gradata, inoltre, questo GI ha rilevato d'ufficio che il motivo di opposizione ex art. 615
c.p.c. dedotto (id est insussistenza del credito azionato in executivis per sanzioni codice della
Strada), “appare prima facie per valore e ratione materiae di competenza del Giudice di pace e non già dell'adito Tribunale, avanti al quale è stato introdotto il giudizio di merito”; ed ancora che “difetta, altresì, l'integrità del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e, tuttavia, alla luce dei rilievi pregiudiziali di cui sopra appare superflua, per esigenze di ragionevole durata del processo, l'emissione dell'ordine di integrazione del contraddittorio”.
Con memorie integrative depositate in data 30.09.2025 (parte opponente) e 29.09.2025 (Comune opposto), le parti hanno preso posizione anche sui rilievi d'ufficio di cui sopra.
Segnatamente parte opponente ha insistito nella tempestività dell'introduzione del giudizio di merito (decorrendo i 90 giorni non dalla lettura dell'ordinanza all'udienza del 21 marzo 2025, ma dalla sua 'comunicazione' da parte della cancelleria, avvenuta, come risulta dallo “storico” del procedimento R.G.E. n. 185/2025 -doc. n. 13/14- il 25 marzo 2025) e nella sussistenza del competenza dell'adito Tribunale, in luogo del Giudice di pace, sull'assunto secondo il quale “i crediti rivendicati dal sottoscritto in contrapposizione” (recte in compensazione) “a quello preteso ed azionato esecutivamente dall'Amministrazione comunale, deriv(erebbero) in parte da condanne alle spese pronunciate a suo carico dalle Corti di giustizia tributarie, di Bologna e
Regionale, e per il resto da condanne alle spese pronunciate sia dal Giudice di Pace che dal
Tribunale di Bologna: non, quindi, direttamente da “sanzioni codice della Strada”; “ritiene, comunque, che la competenza del Tribunale per le opposizioni esecutive derivi dal riferimento alle cause di “esecuzione forzata” prevista dal 2° comma dell'art. 9 del codice di rito e, congiuntamente, dalla considerazione che non sono previste dalla specifica elencazione effettuata dell'art. 7 dello stesso codice delle materie rientranti nella competenza del Giudice di
Pace”.
Per contro, il opposto ha dichiarato di “accettare il contraddittorio nel merito CP_1 dell'opposizione, senza che venga dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per tardività
3 dell'introduzione del giudizio di merito ” aderendo al rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia (e valore) del Tribunale adito in favore del Giudice di pace, “avanti al quale dovrà proseguire il giudizio” , opponendosi, dunque, all'estinzione dell'esecuzione, anche in ragione della carenza di prova della notifica del ricorso depositato avanti al GE al opposto (non CP_1 costituitosi in detta fase).
Indi, all'udienza del 27.11.2025 la causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
Nella citata udienza il GI ha verificato e dato atto, nel contraddittorio delle parti, “che la prova della notifica a mezzo pec del ricorso in opposizione e pedissequo decreto avanti al GE dell'esecuzione RGE 185/2025”, contrariamente a quanto eccepito dal opposto nella CP_1 memoria integrativa, “risulta depositata dalla parte opponente nel fascicolo dell'esecuzione a quo”.
DIRITTO
1- In limine, in rito.
Assorbito ogni ulteriore rilievo, l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in esame va dichiarata improcedibile per tardiva introduzione del presente giudizio, ben oltre il termine perentorio di 90 giorni (spirato il 19.06.2025), assegnato dal GE ai sensi dell'art. 616 c.p.c. con l'ordinanza definitoria della fase oppositiva endo-esecutiva resa all'udienza del 21.03.2025 alla presenza della parte opponente.
L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito risulta, infatti, tardivamente notificato a mezzo pec al opposto in data 21.06.2025 (oltre il termine perentorio del CP_1
19.06.2025), con conseguente improcedibilità del presente giudizio di merito.
Come chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza 17.01.2018 n.1058 “la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine
…previsto dall'art. 616 c.p.c. - è l'improcedibilità , che non ammette sanatorie. I termini perentori infatti non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenza conseguenti al mancato rispetto del termine stesso” (cfr. altresì Cass. ordinanza n. 21512 del 27/07/2021, quanto alla necessità di aver riguardo, ai fini della tempestiva introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., alla data di notifica dell'atto di citazione e non già alla iscrizione a ruolo).
Inconferente è, sul punto, la 'rinuncia' del Comune opposto a far valere detta decadenza processuale (già rilevata d'ufficio dal GI), venendo in rilievo l'inosservanza di un termine
4 perentorio (cfr. art. 616 c.p.c.) a pena di decadenza: questione rilevabile (e rilevata) d'ufficio e, come tale, sottratta alla disponibilità delle parti.
Non appare condivisibile, al riguardo, la tesi di parte opponente, secondo cui nel caso di specie, pur essendo stata pacificamente emessa l'ordinanza del GE in udienza alla presenza dell'opponente, il termine di 90 giorni decorrerebbe dalla data della comunicazione a mezzo pec dell'ordinanza da parte della cancelleria (adempimento, invero, ultroneo, prescritto dall'art. 134
c.p.c. solo per le ordinanze emesse fuori udienza).
Come, infatti, chiaramente desumibile dalla regola di cui all'art. 176 cod. proc. civ. che ha valenza generale (cfr. in tal senso Cass. n. 14478 del 2018), "le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi", dovendo comunicarsi a mezzo biglietto di cancelleria solo quelle rese fuori udienza (cfr. altresì art. 134 secondo comma cod. proc. civ.).
Di tal ché, per pacifica giurisprudenza, “la pronuncia (dell'ordinanza) in udienza equivale a "comunicazione” ex artt. 134 e 176 cod. proc. civ.” (cfr. in tal senso ampia ricostruzione di Cass. n. 14478 del 2018).
Né sarebbe ragionevolmente ipotizzabile, nella fattispecie in esame, una dilatazione del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (secondo la ricostruzione di parte opponente) in funzione della formale comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza resa in udienza (adempimento ultroneo).
Corollario di quanto sopra, assorbito ogni ulteriore rilievo, è dunque la declaratoria in rito di improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in esame, per tardiva introduzione del presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Con la precisazione che compete al GE che ha disposto la sospensione dell'esecuzione (e non già al Giudice dell'opposizione-fase di merito), ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 co.
3 e 630 c.p.c., dichiarare, su ricorso di parte, l'estinzione del processo esecutivo, alla ricorrenza dei presupposti di legge (id est passaggio in giudicato della presente sentenza di improcedibilità).
2- Sulle spese di lite
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, in ragione della dirimenza del rilievo d'ufficio in punto di tardiva introduzione del presente giudizio e tenore (inconferente) della difesa del opposto sul punto (oltre CP_1 che infondatezza delle censure preliminari di irrituale introduzione del presente giudizio di merito con atto di citazione e carenza di notifica del ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. avanti al GE).
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Bologna, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in oggetto, per tardiva introduzione del presente giudizio di merito, oltre il termine perentorio di cui all'art. 616
c.p.c.;
2) COMPENSA le spese di lite tra le parti
Così deciso in Bologna, in data 27/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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