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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1675/2025 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Teresa Catacchio e Parte_1
Maria Teresa Modugno;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Giacomo Controparte_1
Sgobba;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione.
IN FATTO.
Con ricorso depositato il 05.02.2025 , premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 4811/2023, pubblicata il 23.11.2023, era stata pronunciata dal Tribunale di
Bari in data 21.11.2023 la separazione giudiziale dalla moglie, con previsione tra l'altro del contributo paterno al mantenimento dei figli e , nati rispettivamente Per_2 Persona_3 il 18.12.2002 ed il 04.08.2008) di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 cadauno);
2. che il figlio maggiorenne aveva raggiunto la sua indipendenza economica poichè Per_2 aveva trovato lavoro in data 06.03.2024, in qualità di addetto al carico e scarico di merci presso la società con sede in Monopoli alla via Conchia lotto 2 (assunto CP_2 inizialmente con contratto a tempo determinato e a decorrere dal 02.12.2024 con contratto a tempo indeterminato); chiedeva la revoca, a decorrere dalla data della domanda, del contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne e, in estremo subordine, la sua riduzione con versamento diretto in favore Per_2 del figlio.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in giudizio con memoria depositata il 03.05.2025, eccependo la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza per violazione del combinato disposto di cui all'art. 3 bis, comma 1, l. 53/94 e dell'art. 137
c.p.c. nonché per la tardività della stessa e chiedendo, in ogni caso, di rigettare l'avversa domanda.
All'udienza del 04.06.2025 il procuratore di parte resistente rinunciava all'eccezione di nullità della notifica, accettando il contraddittorio, e la causa veniva riservata per la decisione, dopo aver proceduto all'audizione di ambedue le parti.
Il P.M. con nota del 22.02.2025 interveniva in giudizio.
IN DIRITTO
1.- Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione personale è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156 C.C. che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di separazione natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico - applicabile anche alla materia della separazione personale per la eadem ratio -, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr.
Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo che determina l'accoglimento della sua domanda, consistente nella raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne Per_2
Detta circostanza è stata comprovata per tabulas (cfr. buste paga, contratti di lavoro, modello Unilav)
e non è stata contestata poiché la resistente ha riconosciuto che all'attualità il figlio lavori, seppur implicitamente (la resistente, interrogata all'udienza del 04.06.2025, ha disconosciuto unicamente che il figlio abbia lavorato per la menzionata società “in precedenza”, “forse solo un paio di mesi”, assunti comunque smentiti dalla documentazione prodotta da controparte in allegato al ricorso).
L'aver sottoscritto in data 25.11.2024 un contratto di lavoro a tempo pieno determinato (ma trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 02.12.2024 - cfr. all.ti 2 e 3 del ricorso introduttivo), con uno stipendio che varia tra € 700,00 ed € 950,00 (come da buste paga in atti) dimostra sia una capacità lavorativa che una congrua capacità reddituale del ragazzo ed esclude a priori (senza che occorra alcun vaglio sui dati reddituali delle odierne parti processuali e senza che assuma alcun rilievo a riguardo la circostanza dell'intenzione del figlio di volersi iscrivere Per_2 al corso di laurea in infermieristica in futuro) che il figlio possa continuare a percepire il contributo paterno al suo mantenimento.
Detta circostanza impone la revoca del contributo al mantenimento del figlio a decorrere dal Per_2 mese di febbraio 2025 (mese del deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173). 3.- Alla soccombenza della resistente consegue la sua condanna al pagamento integrale delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad €
26.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
05.02.2025 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. revoca, a decorrere dal mese di febbraio 2025, il contributo paterno al mantenimento del figlio Per_2
2. condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in complessivi € 1.728,00, di cui € 1.698,50 per compensi ed € 29,50 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1675/2025 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Teresa Catacchio e Parte_1
Maria Teresa Modugno;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Giacomo Controparte_1
Sgobba;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione.
IN FATTO.
Con ricorso depositato il 05.02.2025 , premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 4811/2023, pubblicata il 23.11.2023, era stata pronunciata dal Tribunale di
Bari in data 21.11.2023 la separazione giudiziale dalla moglie, con previsione tra l'altro del contributo paterno al mantenimento dei figli e , nati rispettivamente Per_2 Persona_3 il 18.12.2002 ed il 04.08.2008) di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 cadauno);
2. che il figlio maggiorenne aveva raggiunto la sua indipendenza economica poichè Per_2 aveva trovato lavoro in data 06.03.2024, in qualità di addetto al carico e scarico di merci presso la società con sede in Monopoli alla via Conchia lotto 2 (assunto CP_2 inizialmente con contratto a tempo determinato e a decorrere dal 02.12.2024 con contratto a tempo indeterminato); chiedeva la revoca, a decorrere dalla data della domanda, del contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne e, in estremo subordine, la sua riduzione con versamento diretto in favore Per_2 del figlio.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in giudizio con memoria depositata il 03.05.2025, eccependo la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza per violazione del combinato disposto di cui all'art. 3 bis, comma 1, l. 53/94 e dell'art. 137
c.p.c. nonché per la tardività della stessa e chiedendo, in ogni caso, di rigettare l'avversa domanda.
All'udienza del 04.06.2025 il procuratore di parte resistente rinunciava all'eccezione di nullità della notifica, accettando il contraddittorio, e la causa veniva riservata per la decisione, dopo aver proceduto all'audizione di ambedue le parti.
Il P.M. con nota del 22.02.2025 interveniva in giudizio.
IN DIRITTO
1.- Preliminarmente va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione personale è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156 C.C. che appunto ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di separazione natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico - applicabile anche alla materia della separazione personale per la eadem ratio -, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr.
Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di un fatto nuovo che determina l'accoglimento della sua domanda, consistente nella raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne Per_2
Detta circostanza è stata comprovata per tabulas (cfr. buste paga, contratti di lavoro, modello Unilav)
e non è stata contestata poiché la resistente ha riconosciuto che all'attualità il figlio lavori, seppur implicitamente (la resistente, interrogata all'udienza del 04.06.2025, ha disconosciuto unicamente che il figlio abbia lavorato per la menzionata società “in precedenza”, “forse solo un paio di mesi”, assunti comunque smentiti dalla documentazione prodotta da controparte in allegato al ricorso).
L'aver sottoscritto in data 25.11.2024 un contratto di lavoro a tempo pieno determinato (ma trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 02.12.2024 - cfr. all.ti 2 e 3 del ricorso introduttivo), con uno stipendio che varia tra € 700,00 ed € 950,00 (come da buste paga in atti) dimostra sia una capacità lavorativa che una congrua capacità reddituale del ragazzo ed esclude a priori (senza che occorra alcun vaglio sui dati reddituali delle odierne parti processuali e senza che assuma alcun rilievo a riguardo la circostanza dell'intenzione del figlio di volersi iscrivere Per_2 al corso di laurea in infermieristica in futuro) che il figlio possa continuare a percepire il contributo paterno al suo mantenimento.
Detta circostanza impone la revoca del contributo al mantenimento del figlio a decorrere dal Per_2 mese di febbraio 2025 (mese del deposito del ricorso, così retroagendo la modifica al momento della domanda - cfr. Cass. Civ., ordinanza del 9/4-30/7/2015 n. 16173). 3.- Alla soccombenza della resistente consegue la sua condanna al pagamento integrale delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad €
26.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
05.02.2025 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. revoca, a decorrere dal mese di febbraio 2025, il contributo paterno al mantenimento del figlio Per_2
2. condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in complessivi € 1.728,00, di cui € 1.698,50 per compensi ed € 29,50 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato