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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11167 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 26167/2024 R.G.; causa pendente tra:
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Spena (C.F.: , presso C.F._2 il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Gen. G. Orsini
n. 40, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche inerenti al presente giudizio al seguente indirizzo di p.e.c.: Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
TA Gallì C.F. , giusta procura in atti, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Locri (RC), alla via Firenze 113, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC
Email_2
PARTE APPELLATA
NONCHE'
– U.T.G. , C.F.: Controparte_2 Controparte_3
in persona del Prefetto pro tempore P.IVA_2
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 03.06.2022 impugnava la cartella di pagamento n. Parte_1
071/2021/00320388/61/000, unitamente al sotteso ruolo esattoriale n. 2021/002972, avente ad oggetto il verbale n.
V:126/0002994149 per contravvenzione al Codice della Strada del
2017, oltre a “maggiorazioni”, oneri di riscossione e diritti di notifica, per un importo complessivo pari a €. 1.034,82, per le seguenti motivazioni: 1) nullità della cartella esattoriale per mancanza di requisiti essenziali;
2) mancata notifica del verbale presupposto alla cartella;
3) illegittimità ed inammissibilità dell'applicazione delle cc.dd. “maggiorazioni” ex art. 27, co. 6, l. 689/81; IV;
4) nullità per violazione degli artt. 1 e 6, co. 5, della legge 27 luglio 200, n. 212.
Concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare ed inaudita altera parte, sospendersi l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, in quanto nulla ed inesistente e, nel merito, in accoglimento dell'opposizione, chiedeva accertarsi l'illegittimità della procedura di riscossione per carenza di un valido titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità della cartella di pagamento opposta e del ruolo esattoriale in essa contenuto per intervenuta estinzione del credito, o comunque, per mancata e/o irrituale notifica dell'atto presupposto, con condanna delle convenute,
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in via esclusiva e/o in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Le convenute e la Controparte_1 CP_3
non si costituivano rimanendo contumaci.
[...]
Con sentenza n. 4370/2024 depositata il 07.06.2024, il Giudice di
Pace, qualificata la domanda nei termini di un'opposizione c.d.
“recuperatoria” ex art. 7 del dlgs 150/2011, dichiarava la propria incompetenza territoriale così statuendo: “… giova osservare che la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 17679/2015 è intervenuta per definire la competenza territoriale del giudice in riferimento a una opposizione avverso una cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, precisando che competente a conoscere dell'opposizione è sempre il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Orbene, in applicazione dei suesposti principi di diritto, nella fattispecie esaminati gli atti di causa, va dichiarata
l'incompetenza per territorio di questo giudice in favore del Giudice di
Pace di in considerazione del luogo di commissione della CP_3 sanzione…”.
Con atto di citazione notificato in data 05.12.2024, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo, eccepiva, in primo luogo, l'illegittimità della declaratoria di incompetenza territoriale in quanto rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado oltre la prima udienza, in violazione dell'art. 38 c.p.c.; al riguardo, deduceva altresì che il Giudice di Pace avrebbe dovuto decidere nel merito la causa, mentre, a contrario, ha denegato giustizia, in violazione del diritto di difesa dell'opponente e, per tale motivazione, reiterava con l'atto di appello tutte le censure relative al merito della controversia già proposte in primo grado, chiedendo a codesto Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la nullità della sentenza appellata per erronea declinatoria della
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competenza e di decidere la controversia nel merito, accogliendo la spiegata opposizione.
Con comparsa depositata il 24.05.2025 si costituiva l'
[...]
, chiedendo confermarsi la sentenza impugnata e, Controparte_1 in subordine, nell'ipotesi di decisione nel merito della controversia, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente ed in ogni caso rigettarsi l'opposizione in quanto priva di fondamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva la . Controparte_3
All'udienza del 25/11/2025 il Giudice invitava la parte presente a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della . Non risulta Controparte_3 infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. Nel merito, l'appello risulta fondato limitatamente al primo motivo che, dunque, deve essere accolto, per le ragioni di seguito indicate.
E' fondato, infatti, il motivo di appello afferente l'erronea pronuncia del giudice di primo grado in punto di competenza, laddove viene affermata l'incompetenza territoriale del Giudice di pace Napoli in favore del Giudice di Pace di CP_3
Al riguardo, è necessario premettere che, nel caso de quo, nel giudizio di primo grado parte appellante impugnava, con opposizione all'esecuzione formulata ex art. 615 cpc, 1° comma, la cartella esattoriale nr. 07120210032038861000, per una presunta contravvenzione del codice della strada elevata nel 2017.
Orbene, le norme che stabiliscono i criteri in base ai quali determinare la competenza (per materia, valore e territorio) del giudice in tema di controversie per le c.d. "multe" per violazioni al
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codice della strada sono distribuite tra codice di procedura civile, codice della strada e leggi ordinarie (1. 689/81, d. lgs. 150/11), per di più ripetutamente modificate in diverse occasioni dal legislatore.
In tema sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte
(Sentenza n. 10261 del 27/04/2018), che hanno espresso alcuni principi chiarificatori.
In particolare, hanno affermato che l'iter legislativo relativo alla competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in materia di controversie concernenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, è oggi rappresentato dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 che prevedono che le opposizioni a sanzioni amministrative si propongono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se deve distinguersi tra opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981 ed ai sensi dell'art. 204 codice della strada, regolate dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 e l'opposizione ex art. 204- bis del d.lgs. n. 285/92 al verbale di accertamento, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011. Quanto all' opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui agli artt. 240- bis d.lgs. n. 285/1992, ora art. 7 d.lgs. n. 150/2011, si afferma che appartiene alla competenza esclusiva per materia, senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione, del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. A quest'orientamento interpretativo sono seguite altre pronunce dello stesso avviso (cfr.
Cass. sesta sezione civile,3, sentenza nr. 40561\2021 - Corte di
Cassazione, sezione 3, Civile, ordinanza n. 14328 del 24 maggio
2023). Del resto, la lettura degli artt. 6 e 7 del Dlgs 150\2011 lascia poco spazio ad una diversa interpretazione. Infatti, l'art 7, che regolamenta le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, prevede che
“L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
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Orbene, con il libello introduttivo l'opponente si doleva dell'illegittimità della cartella per l'omessa previa notifica del sotteso verbale di contestazione, con conseguente intervenuta decadenza dal potere di notifica ex art 201 C.d.S. ed insussistenza del titolo esecutivo. Eccepiva, altresì, l'illegittimità dell'atto per vizi formali e per illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art 27 L. 689/1981, proponendo così un cumulo di domande.
In merito, occorre prendere le mosse da quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, ovvero che, laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n.
150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella. Per altro verso, la stessa pronuncia ha però precisato che la medesima opposizione può assolvere a plurime funzioni, ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. civ., ord. n.
21905/2022, Cass. civ., ord. n. 16333/2020; cfr. anche Cass. civ, n.
13300/2024 e n. 13304/2024) cosicché per tali censure risulta comunque ammissibile il ricorso al rito ordinario ed alla forma della citazione per l'atto introduttivo del giudizio. Nello specifico i giudici di legittimità, a corredo del principio posto dalle S.U. con la richiamata decisione n. 22080/2017, hanno affermato il seguente ulteriore principio di diritto: “qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della
Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli
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artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art.
615 c.p.c.” (Cass. civ., ord. n. 22094/2019). Nella fattispecie la domanda di primo grado è stata avanzata con citazione perché qualificata dall'attore come opposizione preventiva all'esecuzione.
Pertanto, quanto all'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre considerare che sia per l'opposizione recuperatoria che per l'opposizione preventiva all'esecuzione è prevista una competenza territoriale inderogabile (art. 28 c.p.c.); la prima in favore del giudice del luogo della commessa infrazione, la seconda determinata ex art. 27 c.p.c. che stabilisce che “per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480, terzo comma”. Ora, la giurisprudenza innanzi citata ha espressamente ammesso che dinanzi ad un cumulo di domande proposte tra le stesse parti l'opposizione possa introdursi con un unico atto, circostanza che necessariamente impone l'opzione in favore di uno dei due criteri menzionati. In tal senso, anche argomentando dalla recente pronuncia n. 29388/2024, la Corte di cassazione ha stabilito che “…quanto al radicamento della causa ratione loci, versandosi in opposizione preventiva all'esecuzione, la competenza va determinata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. civ., in base al luogo della minacciata esecuzione, cioè a dire, in forza dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., al luogo di notificazione della cartella di pagamento (atto, come detto, assimilabile al precetto), corrispondente alla residenza, domicilio o sede del destinatario della cartella stessa, sempreché in essa manchi l'elezione di domicilio del creditore istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione
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dell'esecuzione…” (sull'argomento, Cass. 30/09/2015, n. 19579;
Cass.16/10/2014, n. 21914; Cass. 23/06/2014, n. 14157; Cass.
15/04/2011, n. 8704; cfr. anche Cass. civ., sent. n. 29388/2024).
Nel caso di cumulo di domande ovvero allorché, come nel caso di specie, il contribuente lamenti sia l'omessa notifica dell'atto presupposto, sia contesti il diritto dell'amministrazione procedente ad agire in executivis, non può trovare applicazione l'art. 40 c.p.c., in quanto sussiste un ipotesi di competenza funzionale del Giudice di
Pace, ma si deve ritenere territorialmente competente ad esaminare tutti i motivi di doglianza il giudice dell'opposizione recuperatoria, essendo tale scrutinio logicamente preliminare a qualsiasi altra valutazione (cfr. Cass.n.19801/2014 in motivazione).
Ciò posto, ne consegue che, nel caso di specie, essendo stati proposti sia motivi di opposizione ex art 617 c.p.c. (come meglio si preciserà innanzi), sia motivi integranti un' opposizione recuperatoria ex art 7 Dlgs 150 del 2011, sarebbe risultato territorialmente competente per i primi il Giudice di Pace di Napoli, mentre per gli altri il Giudice di Pace di ma, stante la natura CP_3 funzionale ed inderogabile della competenza del Giudice del luogo della commessa infrazione, nonché la pregiudizialità necessaria dell'accertamento della notifica dell'atto presupposto, l'intera controversia rientrava nella competenza del Giudice di Pace di CP_3
Quanto fin qui argomentato porterebbe a concludere che il
Giudice di Pace di Napoli, avrebbe correttamente dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di CP_3
Tuttavia, come correttamente dedotto da parte appellante, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. applicabile ratione temporis, l'incompetenza doveva essere eccepita, a pena di decadenza, o dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, oppure rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Una volta superate queste fasi processuali, la competenza deve ritenersi radicata definitivamente in capo al giudice adito. Come noto, infatti, il terzo
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comma dell'art. 38 c.p.c. all'epoca vigente, prevedeva espressamente che “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre
l'udienza di cui all'art. 183…”. Sul punto, la Cassazione si è più volte pronunciata in tal senso, fino alla sentenza delle Sezioni Unite, dove si è definitivamente affermato che:”… Nel regime successivo alla l. n.
69 del 2009 il termine di preclusione va riferito all'udienza di cui all'art.
183, che l'art. 38, nel testo sostituito dall'art. 45 della legge, indica come momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e per territorio inderogabile (v., ad es., Cass.
n. 16143/2015)…” (Cass. SS.UU. n. 11866 del 2020).
Dunque, il giudice di prime cure, non avendo rilevato il proprio difetto di competenza entro i termini previsti dalla disciplina citata, e avendo con ciò radicato presso di sé la relativa competenza, non avrebbe potuto dichiararla soltanto in sentenza e avrebbe dovuto decidere nel merito la causa.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di appello deve essere accolto con conseguente declaratoria di competenza per territorio del Giudice di pace di Napoli.
$4.Ciò posto, occorre a questo punto verificare se il Tribunale possa trattenere la causa e deciderla nel merito, ovvero se la causa debba essere rimessa al giudice competente. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, sez. 3, Ordinanza n.
13623 del 02/07/2015), distingue l'ipotesi in cui il primo giudice abbia erroneamente declinato la propria competenza da quella in cui il giudice di primo grado abbia erroneamente affermato la sua competenza. Invero, ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di
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erroneo radicamento della competenza, il divieto di rimessione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, non può trattenere la causa e deciderla nel merito. Opera invece il potere sostitutivo/devolutivo del giudice dell'appello, che deve decidere la causa nel merito senza possibilità di rimessione al primo giudice, nei casi (come quello di specie) in cui il giudice di primo grado, pur essendo competente, si sia dichiarato erroneamente incompetente. Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato e dedotto, si impone la decisione nel merito di questo
Tribunale, in funzione di giudice d'appello.
§5. Va a questo punto esaminata la questione, sollevata in comparsa di costituzione dall'appellata Controparte_1
, delle conseguenze processuali del rito concretamente
[...] utilizzato dall'opponente, ai fini della verifica della tempestività della domanda.
In virtù di quanto dedotto da la qualificazione CP_4 dell'opposizione, da parte del giudice di prime cure, nei termini di un'opposizione c.d. “recuperatoria”, avrebbe dovuto comportare l'applicazione del rito previsto dal sopra citato art. 7 del D. Lgs. n.
150 del 2011 e, quindi, la formulazione dell'opposizione con il deposito di un ricorso entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in luogo dell'atto di citazione concretamente utilizzato.
Va innanzitutto premesso che codesto Tribunale, quale giudice d'appello, non potrà desumere alcun elemento di prova dalla documentazione prodotta da in tale grado di giudizio, poiché CP_4 parte contumace in primo grado;
ed il contumace che si costituisce in ritardo accetta il processo nello stato in cui si trova, con le preclusioni probatorie già maturate, non potendo godere di diritti più ampi di quelli che spettano alla parte regolarmente costituitasi in
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giudizio (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4404del04/05/1998,
Rv. 515016 - 01).
Pertanto, alla luce di quanto emerso dalla sola documentazione depositata in atti dall'appellante, non vi è prova della data di notifica della cartella di pagamento opposta, per cui non vi è la possibilità di verificare la tempestività dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 150/2011, che deve essere azionata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica della cartella stessa.
In assenza di prova in tal senso, il motivo di opposizione volto a far valere la mancata e/o irrituale notificazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada va dichiarato inammissibile.
§ 6. Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, osserva questo giudice come le ulteriori tre doglianze formulate dal (nullità Pt_1 della cartella per carenza dei requisiti essenziali, illegittima applicazione delle c.d. “maggiorazioni e violazione degli artt. 1 e 6 dello statuto del contribuente), integrino un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c.p.c., in quanto tali contestazioni involgono la regolarità formale dell'atto impugnato. Occorre prioritariamente tener conto della qualificazione dei complessivi motivi di opposizione, atteso che tale qualificazione incide anche sull'ammissibilità del gravame per alcune delle doglianze riproposte nella presente sede.
Orbene, mentre per il primo motivo di opposizione (consistente nella deduzione dell'omessa notificazione dei verbali) il giudice di prime cure ne ha fornito in modo espresso una qualificazione in termini di azione recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, per gli altri motivi manca qualsivoglia qualificazione da parte del giudice di prime cure: pertanto, in tale eventualità, spetta al giudice dell'impugnazione eseguire la qualificazione della domanda (Cass. 26 maggio 2017, n. 13381; Cass. 22 giugno 2016, n. 12872; Cass. 22
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ottobre 2015, n. 21520; Cass. 2 marzo 2012, n. 3338; Cass. Sez. Un.
25 febbraio 2011, n. 4617; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3712).
Ciò posto, i suindicati motivi di opposizione reiterati con il presente gravame sono tout court inammissibili.
Invero, la qualificazione degli stessi nei termini di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. comporta l'inappellabilità della sentenza, atteso che
– ai sensi dell'art. 618, ultimo comma, c.p.c. – le sentenze sulle opposizioni di tal fatta sono espressamente dichiarate non impugnabili, ciò che comporta la soggezione unicamente al rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
§ 7. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia della;
Controparte_3
• ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello limitatamente al primo motivo e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza territoriale, dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Napoli;
• RIGETTA gli ulteriori motivi di appello;
• COMPENSA le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 28/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 26167/2024 R.G.; causa pendente tra:
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Domenico Spena (C.F.: , presso C.F._2 il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Gen. G. Orsini
n. 40, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche inerenti al presente giudizio al seguente indirizzo di p.e.c.: Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
TA Gallì C.F. , giusta procura in atti, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Locri (RC), alla via Firenze 113, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC
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PARTE APPELLATA
NONCHE'
– U.T.G. , C.F.: Controparte_2 Controparte_3
in persona del Prefetto pro tempore P.IVA_2
PARTE APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 03.06.2022 impugnava la cartella di pagamento n. Parte_1
071/2021/00320388/61/000, unitamente al sotteso ruolo esattoriale n. 2021/002972, avente ad oggetto il verbale n.
V:126/0002994149 per contravvenzione al Codice della Strada del
2017, oltre a “maggiorazioni”, oneri di riscossione e diritti di notifica, per un importo complessivo pari a €. 1.034,82, per le seguenti motivazioni: 1) nullità della cartella esattoriale per mancanza di requisiti essenziali;
2) mancata notifica del verbale presupposto alla cartella;
3) illegittimità ed inammissibilità dell'applicazione delle cc.dd. “maggiorazioni” ex art. 27, co. 6, l. 689/81; IV;
4) nullità per violazione degli artt. 1 e 6, co. 5, della legge 27 luglio 200, n. 212.
Concludeva, dunque, chiedendo, in via preliminare ed inaudita altera parte, sospendersi l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, in quanto nulla ed inesistente e, nel merito, in accoglimento dell'opposizione, chiedeva accertarsi l'illegittimità della procedura di riscossione per carenza di un valido titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità della cartella di pagamento opposta e del ruolo esattoriale in essa contenuto per intervenuta estinzione del credito, o comunque, per mancata e/o irrituale notifica dell'atto presupposto, con condanna delle convenute,
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in via esclusiva e/o in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Le convenute e la Controparte_1 CP_3
non si costituivano rimanendo contumaci.
[...]
Con sentenza n. 4370/2024 depositata il 07.06.2024, il Giudice di
Pace, qualificata la domanda nei termini di un'opposizione c.d.
“recuperatoria” ex art. 7 del dlgs 150/2011, dichiarava la propria incompetenza territoriale così statuendo: “… giova osservare che la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 17679/2015 è intervenuta per definire la competenza territoriale del giudice in riferimento a una opposizione avverso una cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, precisando che competente a conoscere dell'opposizione è sempre il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Orbene, in applicazione dei suesposti principi di diritto, nella fattispecie esaminati gli atti di causa, va dichiarata
l'incompetenza per territorio di questo giudice in favore del Giudice di
Pace di in considerazione del luogo di commissione della CP_3 sanzione…”.
Con atto di citazione notificato in data 05.12.2024, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo, eccepiva, in primo luogo, l'illegittimità della declaratoria di incompetenza territoriale in quanto rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado oltre la prima udienza, in violazione dell'art. 38 c.p.c.; al riguardo, deduceva altresì che il Giudice di Pace avrebbe dovuto decidere nel merito la causa, mentre, a contrario, ha denegato giustizia, in violazione del diritto di difesa dell'opponente e, per tale motivazione, reiterava con l'atto di appello tutte le censure relative al merito della controversia già proposte in primo grado, chiedendo a codesto Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la nullità della sentenza appellata per erronea declinatoria della
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competenza e di decidere la controversia nel merito, accogliendo la spiegata opposizione.
Con comparsa depositata il 24.05.2025 si costituiva l'
[...]
, chiedendo confermarsi la sentenza impugnata e, Controparte_1 in subordine, nell'ipotesi di decisione nel merito della controversia, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente ed in ogni caso rigettarsi l'opposizione in quanto priva di fondamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si costituiva la . Controparte_3
All'udienza del 25/11/2025 il Giudice invitava la parte presente a concludere e, all'esito della discussione orale, assegnava la causa a sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della . Non risulta Controparte_3 infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. Nel merito, l'appello risulta fondato limitatamente al primo motivo che, dunque, deve essere accolto, per le ragioni di seguito indicate.
E' fondato, infatti, il motivo di appello afferente l'erronea pronuncia del giudice di primo grado in punto di competenza, laddove viene affermata l'incompetenza territoriale del Giudice di pace Napoli in favore del Giudice di Pace di CP_3
Al riguardo, è necessario premettere che, nel caso de quo, nel giudizio di primo grado parte appellante impugnava, con opposizione all'esecuzione formulata ex art. 615 cpc, 1° comma, la cartella esattoriale nr. 07120210032038861000, per una presunta contravvenzione del codice della strada elevata nel 2017.
Orbene, le norme che stabiliscono i criteri in base ai quali determinare la competenza (per materia, valore e territorio) del giudice in tema di controversie per le c.d. "multe" per violazioni al
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codice della strada sono distribuite tra codice di procedura civile, codice della strada e leggi ordinarie (1. 689/81, d. lgs. 150/11), per di più ripetutamente modificate in diverse occasioni dal legislatore.
In tema sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte
(Sentenza n. 10261 del 27/04/2018), che hanno espresso alcuni principi chiarificatori.
In particolare, hanno affermato che l'iter legislativo relativo alla competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in materia di controversie concernenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, è oggi rappresentato dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 che prevedono che le opposizioni a sanzioni amministrative si propongono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se deve distinguersi tra opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981 ed ai sensi dell'art. 204 codice della strada, regolate dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 e l'opposizione ex art. 204- bis del d.lgs. n. 285/92 al verbale di accertamento, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011. Quanto all' opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui agli artt. 240- bis d.lgs. n. 285/1992, ora art. 7 d.lgs. n. 150/2011, si afferma che appartiene alla competenza esclusiva per materia, senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione, del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. A quest'orientamento interpretativo sono seguite altre pronunce dello stesso avviso (cfr.
Cass. sesta sezione civile,3, sentenza nr. 40561\2021 - Corte di
Cassazione, sezione 3, Civile, ordinanza n. 14328 del 24 maggio
2023). Del resto, la lettura degli artt. 6 e 7 del Dlgs 150\2011 lascia poco spazio ad una diversa interpretazione. Infatti, l'art 7, che regolamenta le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, prevede che
“L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
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Orbene, con il libello introduttivo l'opponente si doleva dell'illegittimità della cartella per l'omessa previa notifica del sotteso verbale di contestazione, con conseguente intervenuta decadenza dal potere di notifica ex art 201 C.d.S. ed insussistenza del titolo esecutivo. Eccepiva, altresì, l'illegittimità dell'atto per vizi formali e per illegittimità delle maggiorazioni applicate ex art 27 L. 689/1981, proponendo così un cumulo di domande.
In merito, occorre prendere le mosse da quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, ovvero che, laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n.
150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella. Per altro verso, la stessa pronuncia ha però precisato che la medesima opposizione può assolvere a plurime funzioni, ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. civ., ord. n.
21905/2022, Cass. civ., ord. n. 16333/2020; cfr. anche Cass. civ, n.
13300/2024 e n. 13304/2024) cosicché per tali censure risulta comunque ammissibile il ricorso al rito ordinario ed alla forma della citazione per l'atto introduttivo del giudizio. Nello specifico i giudici di legittimità, a corredo del principio posto dalle S.U. con la richiamata decisione n. 22080/2017, hanno affermato il seguente ulteriore principio di diritto: “qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della
Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli
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artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art.
615 c.p.c.” (Cass. civ., ord. n. 22094/2019). Nella fattispecie la domanda di primo grado è stata avanzata con citazione perché qualificata dall'attore come opposizione preventiva all'esecuzione.
Pertanto, quanto all'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre considerare che sia per l'opposizione recuperatoria che per l'opposizione preventiva all'esecuzione è prevista una competenza territoriale inderogabile (art. 28 c.p.c.); la prima in favore del giudice del luogo della commessa infrazione, la seconda determinata ex art. 27 c.p.c. che stabilisce che “per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480, terzo comma”. Ora, la giurisprudenza innanzi citata ha espressamente ammesso che dinanzi ad un cumulo di domande proposte tra le stesse parti l'opposizione possa introdursi con un unico atto, circostanza che necessariamente impone l'opzione in favore di uno dei due criteri menzionati. In tal senso, anche argomentando dalla recente pronuncia n. 29388/2024, la Corte di cassazione ha stabilito che “…quanto al radicamento della causa ratione loci, versandosi in opposizione preventiva all'esecuzione, la competenza va determinata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. civ., in base al luogo della minacciata esecuzione, cioè a dire, in forza dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., al luogo di notificazione della cartella di pagamento (atto, come detto, assimilabile al precetto), corrispondente alla residenza, domicilio o sede del destinatario della cartella stessa, sempreché in essa manchi l'elezione di domicilio del creditore istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione
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dell'esecuzione…” (sull'argomento, Cass. 30/09/2015, n. 19579;
Cass.16/10/2014, n. 21914; Cass. 23/06/2014, n. 14157; Cass.
15/04/2011, n. 8704; cfr. anche Cass. civ., sent. n. 29388/2024).
Nel caso di cumulo di domande ovvero allorché, come nel caso di specie, il contribuente lamenti sia l'omessa notifica dell'atto presupposto, sia contesti il diritto dell'amministrazione procedente ad agire in executivis, non può trovare applicazione l'art. 40 c.p.c., in quanto sussiste un ipotesi di competenza funzionale del Giudice di
Pace, ma si deve ritenere territorialmente competente ad esaminare tutti i motivi di doglianza il giudice dell'opposizione recuperatoria, essendo tale scrutinio logicamente preliminare a qualsiasi altra valutazione (cfr. Cass.n.19801/2014 in motivazione).
Ciò posto, ne consegue che, nel caso di specie, essendo stati proposti sia motivi di opposizione ex art 617 c.p.c. (come meglio si preciserà innanzi), sia motivi integranti un' opposizione recuperatoria ex art 7 Dlgs 150 del 2011, sarebbe risultato territorialmente competente per i primi il Giudice di Pace di Napoli, mentre per gli altri il Giudice di Pace di ma, stante la natura CP_3 funzionale ed inderogabile della competenza del Giudice del luogo della commessa infrazione, nonché la pregiudizialità necessaria dell'accertamento della notifica dell'atto presupposto, l'intera controversia rientrava nella competenza del Giudice di Pace di CP_3
Quanto fin qui argomentato porterebbe a concludere che il
Giudice di Pace di Napoli, avrebbe correttamente dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di CP_3
Tuttavia, come correttamente dedotto da parte appellante, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. applicabile ratione temporis, l'incompetenza doveva essere eccepita, a pena di decadenza, o dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, oppure rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Una volta superate queste fasi processuali, la competenza deve ritenersi radicata definitivamente in capo al giudice adito. Come noto, infatti, il terzo
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comma dell'art. 38 c.p.c. all'epoca vigente, prevedeva espressamente che “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre
l'udienza di cui all'art. 183…”. Sul punto, la Cassazione si è più volte pronunciata in tal senso, fino alla sentenza delle Sezioni Unite, dove si è definitivamente affermato che:”… Nel regime successivo alla l. n.
69 del 2009 il termine di preclusione va riferito all'udienza di cui all'art.
183, che l'art. 38, nel testo sostituito dall'art. 45 della legge, indica come momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e per territorio inderogabile (v., ad es., Cass.
n. 16143/2015)…” (Cass. SS.UU. n. 11866 del 2020).
Dunque, il giudice di prime cure, non avendo rilevato il proprio difetto di competenza entro i termini previsti dalla disciplina citata, e avendo con ciò radicato presso di sé la relativa competenza, non avrebbe potuto dichiararla soltanto in sentenza e avrebbe dovuto decidere nel merito la causa.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di appello deve essere accolto con conseguente declaratoria di competenza per territorio del Giudice di pace di Napoli.
$4.Ciò posto, occorre a questo punto verificare se il Tribunale possa trattenere la causa e deciderla nel merito, ovvero se la causa debba essere rimessa al giudice competente. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, sez. 3, Ordinanza n.
13623 del 02/07/2015), distingue l'ipotesi in cui il primo giudice abbia erroneamente declinato la propria competenza da quella in cui il giudice di primo grado abbia erroneamente affermato la sua competenza. Invero, ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di
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erroneo radicamento della competenza, il divieto di rimessione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, non può trattenere la causa e deciderla nel merito. Opera invece il potere sostitutivo/devolutivo del giudice dell'appello, che deve decidere la causa nel merito senza possibilità di rimessione al primo giudice, nei casi (come quello di specie) in cui il giudice di primo grado, pur essendo competente, si sia dichiarato erroneamente incompetente. Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato e dedotto, si impone la decisione nel merito di questo
Tribunale, in funzione di giudice d'appello.
§5. Va a questo punto esaminata la questione, sollevata in comparsa di costituzione dall'appellata Controparte_1
, delle conseguenze processuali del rito concretamente
[...] utilizzato dall'opponente, ai fini della verifica della tempestività della domanda.
In virtù di quanto dedotto da la qualificazione CP_4 dell'opposizione, da parte del giudice di prime cure, nei termini di un'opposizione c.d. “recuperatoria”, avrebbe dovuto comportare l'applicazione del rito previsto dal sopra citato art. 7 del D. Lgs. n.
150 del 2011 e, quindi, la formulazione dell'opposizione con il deposito di un ricorso entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in luogo dell'atto di citazione concretamente utilizzato.
Va innanzitutto premesso che codesto Tribunale, quale giudice d'appello, non potrà desumere alcun elemento di prova dalla documentazione prodotta da in tale grado di giudizio, poiché CP_4 parte contumace in primo grado;
ed il contumace che si costituisce in ritardo accetta il processo nello stato in cui si trova, con le preclusioni probatorie già maturate, non potendo godere di diritti più ampi di quelli che spettano alla parte regolarmente costituitasi in
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giudizio (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4404del04/05/1998,
Rv. 515016 - 01).
Pertanto, alla luce di quanto emerso dalla sola documentazione depositata in atti dall'appellante, non vi è prova della data di notifica della cartella di pagamento opposta, per cui non vi è la possibilità di verificare la tempestività dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 150/2011, che deve essere azionata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica della cartella stessa.
In assenza di prova in tal senso, il motivo di opposizione volto a far valere la mancata e/o irrituale notificazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada va dichiarato inammissibile.
§ 6. Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, osserva questo giudice come le ulteriori tre doglianze formulate dal (nullità Pt_1 della cartella per carenza dei requisiti essenziali, illegittima applicazione delle c.d. “maggiorazioni e violazione degli artt. 1 e 6 dello statuto del contribuente), integrino un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c.p.c., in quanto tali contestazioni involgono la regolarità formale dell'atto impugnato. Occorre prioritariamente tener conto della qualificazione dei complessivi motivi di opposizione, atteso che tale qualificazione incide anche sull'ammissibilità del gravame per alcune delle doglianze riproposte nella presente sede.
Orbene, mentre per il primo motivo di opposizione (consistente nella deduzione dell'omessa notificazione dei verbali) il giudice di prime cure ne ha fornito in modo espresso una qualificazione in termini di azione recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, per gli altri motivi manca qualsivoglia qualificazione da parte del giudice di prime cure: pertanto, in tale eventualità, spetta al giudice dell'impugnazione eseguire la qualificazione della domanda (Cass. 26 maggio 2017, n. 13381; Cass. 22 giugno 2016, n. 12872; Cass. 22
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ottobre 2015, n. 21520; Cass. 2 marzo 2012, n. 3338; Cass. Sez. Un.
25 febbraio 2011, n. 4617; Cass. 15 febbraio 2011, n. 3712).
Ciò posto, i suindicati motivi di opposizione reiterati con il presente gravame sono tout court inammissibili.
Invero, la qualificazione degli stessi nei termini di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. comporta l'inappellabilità della sentenza, atteso che
– ai sensi dell'art. 618, ultimo comma, c.p.c. – le sentenze sulle opposizioni di tal fatta sono espressamente dichiarate non impugnabili, ciò che comporta la soggezione unicamente al rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
§ 7. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia della;
Controparte_3
• ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello limitatamente al primo motivo e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza territoriale, dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Napoli;
• RIGETTA gli ulteriori motivi di appello;
• COMPENSA le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 28/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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