Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 982
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Revoca ordinanza della Cassazione

    Il giudice ha ritenuto provato che l'ordinanza della Cassazione su cui si basava l'invito al pagamento è stata revocata prima dell'emissione dell'atto impugnato, rendendo di fatto inesistente il presupposto per il pagamento richiesto.

  • Accolto
    Posizione soccombente dell'ente pubblico

    L'accoglimento del ricorso del contribuente comporta la condanna alle spese legali a carico dell'ente pubblico che ha promosso il recupero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 982
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 982
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo