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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 982/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA CE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9243/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU GI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500002169707 REG RECUP CRED
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento indicato in epigrafe, avente ad oggetto il cd. “raddoppio” del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovuto in conseguenza del giudizio conclusosi presso la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 28093 del 2023, di rigetto del ricorso da esso proposto avverso una decisione di secondo grado.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha dedotto che la menzionata ordinanza era stata in seguito revocata dalla stessa Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3006 del 2025.
2.- L'QU ha chiamato in causa la Corte d'Appello di Roma-Ufficio recupero crediti, dal quale aveva ricevuto mandato a procedere al recupero del contributo, contestando anche nel merito la fondatezza del ricorso.
3.- La Corte d'Appello di Roma-Ufficio recupero crediti non si è costituita malgrado la suddetta chiamata.
4.- All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, sulla produzione di una memoria del ricorrente, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Come si è detto nello storico della lite, l'invito impugnato trae origine dall'ordinanza n. 28093 del 2023, con cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso una decisione di secondo grado.
2.- Sennonché, il ricorrente ha dimostrato che la suddetta ordinanza è stata revocata, dalla stessa Suprema
Corte, con la successiva ordinanza n. 3006 del 2025, pubblicata il 6 febbraio 2025, prima dell'adozione dell'atto gravato (datato 25 febbraio 2025).
Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
3.- Avendo l'QU agito su impulso della Corte d'Appello di Roma-Ufficio recupero crediti, le spese di lite devono essere poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Corte d'Appello di Roma-Ufficio recupero crediti al pagamento delle spese, che liquida in euro 278,00, oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il giudice
RA LE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA CE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9243/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
QU GI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500002169707 REG RECUP CRED
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento indicato in epigrafe, avente ad oggetto il cd. “raddoppio” del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovuto in conseguenza del giudizio conclusosi presso la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 28093 del 2023, di rigetto del ricorso da esso proposto avverso una decisione di secondo grado.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha dedotto che la menzionata ordinanza era stata in seguito revocata dalla stessa Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3006 del 2025.
2.- L'QU ha chiamato in causa la Corte d'Appello di Roma-Ufficio recupero crediti, dal quale aveva ricevuto mandato a procedere al recupero del contributo, contestando anche nel merito la fondatezza del ricorso.
3.- La Corte d'Appello di Roma-Ufficio recupero crediti non si è costituita malgrado la suddetta chiamata.
4.- All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, sulla produzione di una memoria del ricorrente, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Come si è detto nello storico della lite, l'invito impugnato trae origine dall'ordinanza n. 28093 del 2023, con cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso una decisione di secondo grado.
2.- Sennonché, il ricorrente ha dimostrato che la suddetta ordinanza è stata revocata, dalla stessa Suprema
Corte, con la successiva ordinanza n. 3006 del 2025, pubblicata il 6 febbraio 2025, prima dell'adozione dell'atto gravato (datato 25 febbraio 2025).
Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
3.- Avendo l'QU agito su impulso della Corte d'Appello di Roma-Ufficio recupero crediti, le spese di lite devono essere poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Corte d'Appello di Roma-Ufficio recupero crediti al pagamento delle spese, che liquida in euro 278,00, oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il giudice
RA LE