Versione
14 aprile 1979
14 aprile 1979
Art. 162.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, ai termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11 miliardi 380.000.000.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, ai termini dell' articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , in lire 11 miliardi 380.000.000.