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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6602 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
23/03/1977, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Felicina Perra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela Fadda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26/05/2013 tra e trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Sestu, anno 2013, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) affidare il figlio , secondo il regime dell'affido condiviso, ad entrambi Per_1
i genitori i quali ne cureranno l'istruzione e l'educazione, provvedendo ai bisogni materiali e spirituali dello stesso.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Sestu, Via Trento n. 7, alla signora
[...]
che vi abiterà con il minore figlio. Parte_1
Pag. 2 di 3 3) Il sig. verserà alla signora , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio la somma pari ad € 250,00, entro il giorno Per_1
10 di ogni mese;
somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT e costo vita.
Il Sig. inoltre, corrisponderà, alla Sig.ra la quota pari al 50% CP_1 Pt_1 dell'assegno unico percepito.
4) Le spese straordinarie, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese scolastiche, mediche non mutualistiche, ludiche, tutte occorrenti per il minore figlio, saranno suddivise nella misura pari al 50% tra i genitori.
Dette spese dovranno essere sempre debitamente documentate.
5) Il sig. verserà, in favore di , la somma pari ad € CP_1 Parte_1
50,00, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio;
somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT al costo della vita.
6) Il padre potrà tenere con sé il minore per 2 giorni alla settimana, Per_1 dalle ore 15,30 alle ore 20,00 e, a settimane alterne, dalla giornata del sabato dalle 15,30 alla giornata della domenica alle 20,00 per poi ricondurlo alla madre.
Per le festività verrà seguito il principio di alternanza fra i genitori.
I giorni di visita infrasettimanali verranno concordati tra i genitori nel fine settimana precedente compatibilmente con i turni di lavoro del sig. CP_1
Durante la stagione estiva o, comunque, durante le rispettive ferie, ciascuno dei genitori trascorrerà con il minore un periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, con l'impegno di darne congruo preavviso di almeno 30 giorni all'altro genitore.
Dette modalità di visita potranno essere modificate previo accordo tra i genitori e solo con congruo preavviso ma sempre nel precipuo interesse del minore (a titolo meramente esemplificativo: per imprevisti negli orari dell'attività lavorativa del sig. per impegni scolastici del figlio, ecc.). CP_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6602 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
23/03/1977, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Felicina Perra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela Fadda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26/05/2013 tra e trascritto presso il registro dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Sestu, anno 2013, numero 6, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) affidare il figlio , secondo il regime dell'affido condiviso, ad entrambi Per_1
i genitori i quali ne cureranno l'istruzione e l'educazione, provvedendo ai bisogni materiali e spirituali dello stesso.
2) Assegnare la casa coniugale sita in Sestu, Via Trento n. 7, alla signora
[...]
che vi abiterà con il minore figlio. Parte_1
Pag. 2 di 3 3) Il sig. verserà alla signora , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio la somma pari ad € 250,00, entro il giorno Per_1
10 di ogni mese;
somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT e costo vita.
Il Sig. inoltre, corrisponderà, alla Sig.ra la quota pari al 50% CP_1 Pt_1 dell'assegno unico percepito.
4) Le spese straordinarie, quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese scolastiche, mediche non mutualistiche, ludiche, tutte occorrenti per il minore figlio, saranno suddivise nella misura pari al 50% tra i genitori.
Dette spese dovranno essere sempre debitamente documentate.
5) Il sig. verserà, in favore di , la somma pari ad € CP_1 Parte_1
50,00, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio;
somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT al costo della vita.
6) Il padre potrà tenere con sé il minore per 2 giorni alla settimana, Per_1 dalle ore 15,30 alle ore 20,00 e, a settimane alterne, dalla giornata del sabato dalle 15,30 alla giornata della domenica alle 20,00 per poi ricondurlo alla madre.
Per le festività verrà seguito il principio di alternanza fra i genitori.
I giorni di visita infrasettimanali verranno concordati tra i genitori nel fine settimana precedente compatibilmente con i turni di lavoro del sig. CP_1
Durante la stagione estiva o, comunque, durante le rispettive ferie, ciascuno dei genitori trascorrerà con il minore un periodo di 7 giorni, anche non consecutivi, con l'impegno di darne congruo preavviso di almeno 30 giorni all'altro genitore.
Dette modalità di visita potranno essere modificate previo accordo tra i genitori e solo con congruo preavviso ma sempre nel precipuo interesse del minore (a titolo meramente esemplificativo: per imprevisti negli orari dell'attività lavorativa del sig. per impegni scolastici del figlio, ecc.). CP_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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