Legge 7 febbraio 1992, n. 140

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  • 1Legge 104 e dimora temporanea, ecco il metodo per non perdere permessi e congedo, senza dover spostare la residenza
    Avv. Fabio Russo · https://www.brocardi.it/ · 22 dicembre 2023

    La legge prevede la possibilità di avere un congedo straordinario dal lavoro di due anni per assistere un familiare disabile. Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso al lavoratore dipendente che ha la responsabilità di prendersi cura di un parente con grave disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 140/1992. I due anni di congedo sono concessi a determinate condizioni. Tra queste condizioni, c'è quella della convivenza, presso la stessa residenza, con il disabile da assistere. Quindi, chi non convive con il disabile può chiedere questo congedo? Se il lavoratore e il familiare disabile vivono in Comuni diversi, si può comunque usufruire …

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  • 2cos’è, come funziona, quanto costa
    Notai Di Torino · https://blog.notaiotorino.org/ · 7 novembre 2023

Giurisprudenza35

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  • 1Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 211
    Provvedimento: N.R.G. 5808/2024 Tribunale Ordinario di Catania SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 17 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5808/2024 R.G. e vertente TRA , nato in [...], il [...], cod. fisc. Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA MAZZAGLIA, per procura C.F._1 in atti RICORRENTE CONTRO in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e …
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    • art. 152 disp. att. c.p.c.·
    • art. 3 legge 104/1992·
    • disabilità grave·
    • CTU·
    • opposizione ad accertamento tecnico preventivo·
    • esonero spese di lite·
    • indennità di accompagnamento·
    • requisiti sanitari·
    • art. 127 ter c.p.c.

  • 2Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 790
    Provvedimento: Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 29.05.2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2043 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da 1. RO , in persona del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le [...] Regina Margherita n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente, …
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    • art. 445-bis c.p.c.·
    • invalidità civile·
    • revisione invalidità·
    • principio di soccombenza·
    • risarcimento danni·
    • responsabilità extracontrattuale·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • art. 2043 c.c.·
    • revoca decreto ingiuntivo·
    • onere della prova

  • 3Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/08/2024, n. 1996
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2438/2021, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 5134/2019 TRA nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. R. Franceschetti, Parte_1 m. in Curti (CE) alla via Piave n. 53, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. F. Gramuglia ed E. …
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    • handicap in condizione di gravità·
    • art. 445-bis c.p.c.·
    • invalidità civile·
    • decorrenza riconoscimento handicap·
    • contestazione CTU·
    • opposizione ad accertamento tecnico preventivo·
    • spese di consulenza tecnica·
    • art. 3 comma 3 L. 104/92·
    • compensazione spese di lite

  • 4Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5327
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE I CIVILE così composto: Dott.ssa Marta IENZI Presidente Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71420 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, vertente TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando PLACIDI per procura in atti RICORRENTE E CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza DI CRISTOFANO e Carmelo CURCIO per procura in atti RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale …
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    • contributo mantenimento figlio maggiorenne·
    • art. 205 c.p.c.·
    • squilibrio economico-patrimoniale·
    • assegno divorzile·
    • art. 232 c.c.·
    • revoca assegnazione casa coniugale·
    • cessazione effetti civili matrimonio·
    • prova per interpello·
    • art. 190 c.p.c.·
    • funzione perequativo-compensativa assegno divorzile

  • 5Trib. Sciacca, sentenza 12/06/2025, n. 219
    Provvedimento: N. 972 /2024 R.G. TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. POLIZZI DOMENICO C.F._1 CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, …
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    • accertamento tecnico preventivo·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • spese di lite·
    • indennità di accompagnamento·
    • art. 3 comma 3 Legge 104/1992·
    • handicap grave·
    • invalidità 100%·
    • requisiti sanitari
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell' articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , a contrarre mutui ((decennali)) con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato ai limiti di impegno ((decennali)) di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo.
    2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalita', i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui.
  • Art. 2. 1. Alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di lire 40 miliardi per l'anno 1992, per operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passivita' onerose a breve. ((2)) 2. I mutui a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per cento del capitale versato dai soci ai sensi del medesimo comma. Nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , tale percentuale e' elevata al 200 per cento.
    3. Il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non puo' superare il 10 per cento, secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
    ----------------- AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646 , convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Le somme stanziate ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140 , e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalita' e con le modalita' di cui all' articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 , per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1".
  • Art. 3. 1. Il termine fissato dall' articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 , da ultimo differito dall' articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 209 , e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1992.
    Il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 10 luglio 1991, n. 201 , per l'anno 1992.
    Nota all' art. 3 :
    - L' art. 14 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) ha previsto la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico, operante alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che collabori alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale.
    Il termine di due anni fissato dall'art. 14 della predetta legge n. 194/1984 , gia' prorogato dall' art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752 , e' stato differito al 31 dicembre 1990 dall' art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 209 , recante nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo- saccarifero.
    Con l'art. 3 della presente legge, tale termine temporale viene ulteriormente differito al 31 dicembre 1992.
    L'onere di tale differimento per il 1992 e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa recata dall' art. 1, comma 2, della legge n. 201/1991 relativa al "Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)".
    Si trascrivono i testi di legge richiamati nell'art. 3 della legge qui pubblicata:
    " Art. 14 legge n. 194/1984 . - Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del piano agricolo nazionale, e' autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.
    Il gruppo operera' alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sara' composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di quaranta unita', di cui non piu' della meta' estranee alla pubblica amministrazione.
    L'incarico di far parte del gruppo e' a tempo determinato.
    Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.
    Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attivita' del gruppo.
    Il trattamento economico dei componenti del gruppo sara' determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall' art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 . Per le finalita' di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessita', l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.
    Per i fini di cui al presente articolo, e' autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984".
    " Art. 1, comma 7, legge n. 209/1990 . - Il termine temporale fissato dall' art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 , gia' prorogato dall' art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752 , e' differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere determinato in lire 3 miliardi, e' a carico degli stanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990".
    " Art. 1, comma 2, legge n. 201/1991 . - Per gli anni 1991 e 1992 e' autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.675 miliardi e di lire 3.085 miliardi. La ripartizione delle suddette somme per le azioni e finalita' previste dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 , ha luogo con delibera del CIPE da adottarsi, per l'anno 1991, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per l'anno 1992, entro il 31 marzo dello stesso anno".