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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2024, n. 6331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6331 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64447 del Ruolo Generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2024 e vertente TRA in persona del liquidatore rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Francesco Romeo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via del Gesù n. 62, giusto mandato in atti - OPPONENTE - E in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ugo De Carolis n.31, presso e nello studio dell'Avv. Vito Sola che lo rappresenta e difende per procura in atti. - OPPOSTO -
Conclusioni: all'udienza del 17 gennaio 2024 le parti hanno concluso come in atti.
Svolgimento del Processo Con ricorso notificato in data 16 novembre 2021 la , Parte_1 proprietaria dell'unità immobiliare int. A/201022, ha proposto opposizione avverso il decreto n. 15479/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 21 agosto 2021, R.G. n. 47096/2021, provvisoriamente esecutivo e notificato in data 9 settembre 2021, che ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 17.485,75, oltre interessi e spese del monitorio che sarebbero dovuti alla per aver l'opponente Controparte_1 mancato di versare gli oneri condominiali relativi al bilancio consuntivo 1.11.2019 – 31.10.2020 il cui riparto era stato approvato dall'assemblea del 1 maggio 2021. A supporto dell'opposizione la società, nel sostenere che i crediti non fossero, certi liquidi ed esigibili ha concluso nei seguenti termini;
1 Preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, perché il credito in parte è sicuramente prescritto e perché lo stesso non è certo, liquido ed esigibile. Infatti la mancata convocazione assembleare, il mancato esercizio del diritto di voto e in ultimo l'impossibilità di impugnare le assemblee rendono il credito non azionabile con una procedura monitoria men che meno meritevole dell'applicazione dell'art. 642 cpc.
2. Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 15479/2021 rg 47096/2021 opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria per tutti i motivi sopra riportati ed esposti. Si chiede l'ordine di esibizione dei documenti sopra riportati e CTU contabile per verificare la corretta applicazione degli oneri condominiali all'attuale ricorrente.
3. All'esito della produzione documentale richiesta la ricorrente in via riconvenzionale chiede che il Giudice voglia dichiarare la nullità o l'annullamento delle delibere assembleari ed in particolare di una o più delibere nel caso in cui le convocazioni non siano state effettuate regolarmente o il contenuto della delibera meriti di essere dichiarata nulla o annullabile. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
1 2
Si è costituito il eccependo in via preliminare la tardività della opposizione CP_2 rilevando che il ricorso in opposizione è stato notificato alla Comunione creditrice solamente in data 16 novembre 2021 laddove il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 9 settembre 2021, Nel merito ha osservato che i crediti era supportati da una delibera valida ed efficace
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata. Motivi della decisione
La parte opponente ha proposto - con ricorso - opposizione avverso un decreto ingiuntivo concernente la richiesta di pagamento di oneri condominiali richiamando anche le disposizioni di cui degli artt. 447 bis e 415 c.p.c. che disciplinano il rito per le controversie in materia di locazione, comodato ed affitto non applicabile alle questioni oggetto del contendere. Essendo stata poi la causa introdotta con ricorso e non con citazione la vocatio in jus si è perfezionata oltre il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La opponente, infatti, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in questa sede opposto che si era perfezionata in data 9 settembre 2021, ha depositato il ricorso in cancelleria in data 18 ottobre 2021 notificando lo stesso, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, in data 16 novembre 2021 e quando era ormai scaduto il termine di quaranta giorni L'opposizione è pertanto inammissibile perché tardiva. Tale declaratoria determina anche la pronuncia di inammissibilità delle ulteriori domande essendo le stesse inscindibilmente connesse ai motivi posti a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Come è stato infatti osservato in giurisprudenza non può darsi ingresso all'esame di una domanda riconvenzionale proposta dall'attore opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.: "l'inammissibilità dell'opposizione infatti determina l'impossibilità di dar luogo ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimane travolta dallo stesso vizio che inficia la domanda principale" (cfr. Tribunale Torino, sez. I, n. 1398 del 16 marzo 2017; Tribunale Milano, sez. VIII, 25 giugno 2009, n. 8280). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Tali spese sono da distrarsi in favore dell'avv.to Vito Sola dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Parte_1
in persona del liquidatore avverso il decreto ingiuntivo n. 15479/2021 emesso
[...] dal Tribunale Ordinario di Roma in data 21 agosto 2021 all'esito del procedimento R.G. n. 47096/2021 e delle ulteriori domande proposte dalla opponente nei confronti della
Controparte_1
- Condanna la in persona del liquidatore al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della che si Controparte_1 liquidano in euro 3,100,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Tali spese sono da distrarsi in favore dell'avv.to Vito Sola dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 11/04/2024
IL GIUDICE
(Lorenzo Pontecorvo)
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64447 del Ruolo Generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2024 e vertente TRA in persona del liquidatore rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Francesco Romeo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via del Gesù n. 62, giusto mandato in atti - OPPONENTE - E in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ugo De Carolis n.31, presso e nello studio dell'Avv. Vito Sola che lo rappresenta e difende per procura in atti. - OPPOSTO -
Conclusioni: all'udienza del 17 gennaio 2024 le parti hanno concluso come in atti.
Svolgimento del Processo Con ricorso notificato in data 16 novembre 2021 la , Parte_1 proprietaria dell'unità immobiliare int. A/201022, ha proposto opposizione avverso il decreto n. 15479/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 21 agosto 2021, R.G. n. 47096/2021, provvisoriamente esecutivo e notificato in data 9 settembre 2021, che ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 17.485,75, oltre interessi e spese del monitorio che sarebbero dovuti alla per aver l'opponente Controparte_1 mancato di versare gli oneri condominiali relativi al bilancio consuntivo 1.11.2019 – 31.10.2020 il cui riparto era stato approvato dall'assemblea del 1 maggio 2021. A supporto dell'opposizione la società, nel sostenere che i crediti non fossero, certi liquidi ed esigibili ha concluso nei seguenti termini;
1 Preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, perché il credito in parte è sicuramente prescritto e perché lo stesso non è certo, liquido ed esigibile. Infatti la mancata convocazione assembleare, il mancato esercizio del diritto di voto e in ultimo l'impossibilità di impugnare le assemblee rendono il credito non azionabile con una procedura monitoria men che meno meritevole dell'applicazione dell'art. 642 cpc.
2. Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 15479/2021 rg 47096/2021 opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria per tutti i motivi sopra riportati ed esposti. Si chiede l'ordine di esibizione dei documenti sopra riportati e CTU contabile per verificare la corretta applicazione degli oneri condominiali all'attuale ricorrente.
3. All'esito della produzione documentale richiesta la ricorrente in via riconvenzionale chiede che il Giudice voglia dichiarare la nullità o l'annullamento delle delibere assembleari ed in particolare di una o più delibere nel caso in cui le convocazioni non siano state effettuate regolarmente o il contenuto della delibera meriti di essere dichiarata nulla o annullabile. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
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Si è costituito il eccependo in via preliminare la tardività della opposizione CP_2 rilevando che il ricorso in opposizione è stato notificato alla Comunione creditrice solamente in data 16 novembre 2021 laddove il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 9 settembre 2021, Nel merito ha osservato che i crediti era supportati da una delibera valida ed efficace
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata. Motivi della decisione
La parte opponente ha proposto - con ricorso - opposizione avverso un decreto ingiuntivo concernente la richiesta di pagamento di oneri condominiali richiamando anche le disposizioni di cui degli artt. 447 bis e 415 c.p.c. che disciplinano il rito per le controversie in materia di locazione, comodato ed affitto non applicabile alle questioni oggetto del contendere. Essendo stata poi la causa introdotta con ricorso e non con citazione la vocatio in jus si è perfezionata oltre il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La opponente, infatti, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo in questa sede opposto che si era perfezionata in data 9 settembre 2021, ha depositato il ricorso in cancelleria in data 18 ottobre 2021 notificando lo stesso, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, in data 16 novembre 2021 e quando era ormai scaduto il termine di quaranta giorni L'opposizione è pertanto inammissibile perché tardiva. Tale declaratoria determina anche la pronuncia di inammissibilità delle ulteriori domande essendo le stesse inscindibilmente connesse ai motivi posti a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Come è stato infatti osservato in giurisprudenza non può darsi ingresso all'esame di una domanda riconvenzionale proposta dall'attore opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.: "l'inammissibilità dell'opposizione infatti determina l'impossibilità di dar luogo ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda riconvenzionale proposta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimane travolta dallo stesso vizio che inficia la domanda principale" (cfr. Tribunale Torino, sez. I, n. 1398 del 16 marzo 2017; Tribunale Milano, sez. VIII, 25 giugno 2009, n. 8280). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Tali spese sono da distrarsi in favore dell'avv.to Vito Sola dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Parte_1
in persona del liquidatore avverso il decreto ingiuntivo n. 15479/2021 emesso
[...] dal Tribunale Ordinario di Roma in data 21 agosto 2021 all'esito del procedimento R.G. n. 47096/2021 e delle ulteriori domande proposte dalla opponente nei confronti della
Controparte_1
- Condanna la in persona del liquidatore al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della che si Controparte_1 liquidano in euro 3,100,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Tali spese sono da distrarsi in favore dell'avv.to Vito Sola dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 11/04/2024
IL GIUDICE
(Lorenzo Pontecorvo)
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