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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 420/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: CH PP Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice LE EC Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Mariano D'Amelio, n. Parte_1
24, presso lo studio dell'Avv. Rosella Lucente, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Controparte_1
Po, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Ferrante, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione con addebito alla coniuge , con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio in Anguillara Sabazia, in data 05.07.2015, trascritto presso il relativo Registro degli atti di matrimonio (Atto n. 43, Parte II, Serie B, Anno 2015), dal quale è Per_ nata la figlia (in data 04.05.2017). 2
Inoltre, il ricorrente ha chiesto disporsi affidamento condiviso della figlia minore, collocamento della stessa nella casa coniugale, assegnazione della casa coniugale al padre, frequentazione paritetica della figlia minore con i genitori mediante turnazione degli stessi nella casa coniugale. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto disporsi affidamento condiviso della figlia minore, collocamento prevalente della stessa nella casa coniugale con la madre, frequentazione paritetica con il padre. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha chiesto disporsi affidamento condiviso della figlia minore, collocamento prevalente della stessa nella casa coniugale con la madre, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 200,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 08.04.2025, si è costituita in giudizio
, chiedendo pronuncia di separazione con addebito al marito, Controparte_1 affidamento condiviso della figlia minore, collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla madre, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 1.000,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori, assegno unico interamente a favore della madre.
All'udienza del 17.06.2025, sono state ascoltate le parti, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente nei confronti della moglie risulta meritevole di accoglimento. Deve essere premesso che “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi 3
familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale” (Cass. 23.05.2014, n. 11516, conf. Cass. 14.02.2012, n. 2059, Cass. 07.12.2007, n. 25618). Nel caso di specie, è risultato incontestato ed è stato confermato in sede di udienza dalla resistente che la stessa ha intrattenuto relazione affettiva e sentimentale con altro uomo, scoperta dal marito nel mese di gennaio 2023. Inoltre, la resistente ha evidenziato che l'indicata relazione sentimentale era in essere da diversi mesi al momento della scoperta da parte del marito, avendo avuto inizio nel mese di settembre 2022. Ulteriormente, la resistente ha confermato che tale relazione sentimentale è proseguita anche successivamente al momento di scoperta da parte del marito, con interruzione avvenuta soltanto dopo il mese di aprile 2023. Va aggiunto che parte resistente non ha fornito alcuna specifica allegazione e prova in ordine all'esistenza di una pregressa crisi coniugale già in atto al momento in cui si è verificata la propria protratta inosservanza del dovere di fedeltà. Diversamente, non sono emerse prove in relazione a quanto dedotto dalla resistente in relazione ad una riconciliazione tra i coniugi successiva all'interruzione della propria relazione sentimentale con altro uomo, specificamente contestata dal marito e non verosimile alla luce dei successivi rispettivi tradimenti realizzati da entrambe le parti, peraltro verificatisi a brevissima distanza temporale dalla crisi del rapporto. Infatti, la resistente ha confermato di aver ripreso il precedente rapporto sentimentale interrotto, vivendo diversi momenti di relazione nell'anno 2024, mentre il ricorrente risulta aver intrapreso un rapporto sentimentale con altra donna dal mese di settembre 2023.
Alla luce delle circostanze fattuali indicate, deve dunque darsi atto dell'assenza di pregressa crisi coniugale delle parti al momento di verificazione del primo tradimento della moglie, che è risultato il primo atto a partire dal quale risulta essersi ingenerata una irreversibile crisi dei rapporti coniugali. Diversamente, le successive violazioni del dovere di fedeltà coniugale, realizzate dal marito tramite l'instaurazione di un rapporto sentimentale con altra donna e dalla moglie tramite la ripresa della propria relazione affettiva con altro uomo, devono inscriversi nel contesto di una crisi famigliare ormai in atto, risultando conseguentemente privi di causalità rispetto all'insorgere della frattura dei rapporti coniugali.
Pertanto, la domanda del ricorrente di addebito della separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale risulta meritevole di accoglimento, mentre deve essere rigettata la contrapposta domanda della resistente di addebito della separazione al marito per la contrapposta violazione realizzata.
3. Affidamento, collocamento e frequentazione della figlia minore 4
Per_ Con riguardo alla figlia minore , le prospettazioni di entrambe le parti risultano conformi nella domanda di affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori. Tale previsione risulta meritevole di condivisione, stante l'applicazione del modello di affidamento indicato dal legislatore in via preferenziale e la non emersione di profili di criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, tali da imporre di derogare al modello indicato. Inoltre, le parti hanno entrambe confermato la sussistenza di un rapporto di dialogo idoneo a consentire alle stesse di assumere congiuntamente le decisioni più rilevanti nell'interesse della figlia, che ha mantenuto un buon rapporto con entrambe le figure genitoriali. Pertanto, deve prevedersi l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa.
In relazione al collocamento e frequentazione della figlia minore, deve essere esaminata la domanda svolta dal ricorrente in ordine alla previsione di un regime di collocamento della minore presso la casa coniugale e di frequentazione paritetica con entrambi i genitori, tramite turnazione degli stessi nella casa coniugale. Tale regime di collocamento e frequentazione, ancorché temporaneamente applicato dalle parti, non può ritenersi meritevole di condivisione. Anzitutto, deve osservarsi che “l'affido alternato, tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano, è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione” (Cass. 15.02.2017, n. 4060). Nel caso di specie, anche a fronte dell'esistenza di una buona capacità di dialogo tra i genitori, deve nondimeno darsi atto della realizzazioni di gravi episodi di conflittualità collegati alla condivisione dei medesimi ambienti, con particolare riguardo agli scontri pacificamente avvenuti in data 25.01.2024. Sul punto, deve ritenersi che la gestione di un medesimo immobile, con periodi di permanenza alternati dei genitori, determinerebbe una situazione di complessità difficilmente gestibile, soprattutto a fronte dei profili di tensione ingenerati, suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla quotidianità della figlia minore. Inoltre, una tale modalità di collocamento e frequentazione non terrebbe conto dell'esigenza della figlia di instaurare un separato legame con le figure genitoriali ed i 5
rispettivi nuovi ambienti famigliari e relazionali, che necessitano di svilupparsi autonomamente nei diversi contesti domestici dei genitori.
Ugualmente, non si ritiene suscettibile di accoglimento la domanda subordinata del ricorrente di collocamento prevalente della figlia minore con la madre presso la casa coniugale e frequentazione paritetica con il padre. Infatti, un tale regime di frequentazione determinerebbe eccessivi spostamenti per la figlia minore e non garantirebbe alla stessa la necessaria stabilità in un ambiente domestico definito, individuato come il proprio contesto abitativo prevalente.
Invece, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore prevedere il collocamento prevalente della stessa con la madre presso la casa coniugale, con determinazione di regime di frequentazione con il padre, come indicato dal ricorrente in via ulteriormente subordinata e dalla resistente in via principale. In primo luogo, risulta meritevole di condivisione la previsione del collocamento prevalente della figlia minore con la madre presso la casa coniugale, in Monterotondo, Via Isarco, n. 2/A, dove la stessa ha mantenuto il proprio ambiente domestico e famigliare, così da salvaguardare le abitudini di vita della medesima e la conservazione degli spazi quotidiani. In considerazione del collocamento della figlia minore presso la madre, in applicazione del criterio legale, deve essere disposta l'assegnazione alla madre dell'indicata abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del padre, dalla quale lo stesso risulta già essersi allontanato.
In secondo luogo, con riguardo alla determinazione del regime di frequentazione della figlia minore con il padre, deve essere effettuato un bilanciamento dell'esigenza di garantire un ampio rapporto della minore con la figura paterna, con la necessità di tenere conto dell'età della figlia e dell'opportunità di non imporre alla stessa eccessivi spostamenti. In ragione di ciò, si prevede che il padre veda e tenga con sé la minore, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando la volontà e le esigenze manifestate dalla figlia, con le seguenti modalità:
- Tutte le settimane, nel giorno di mercoledì, dall'uscita della scuola (ovvero dalle ore 10.00, nei periodi non scolastici), con riaccompagno a scuola la mattina successiva (ovvero con riaccompagno dalla madre la mattina successiva alle ore 10.00, nei periodi non scolastici);
- A finesettimana alternati, partendo dal primo finesettimana con il padre, dal venerdì all'uscita della scuola (ovvero dal venerdì alle ore 10.00, nei periodi non scolastici), con riaccompagno dalla madre la domenica alle ore 20.30;
- Durante il periodo estivo, per quindici giorni anche non continuativi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, in difetto di 6
accordo, nel primo anno con il padre dal 01 agosto al 15 agosto e con la madre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
- Durante il periodo natalizio, nel primo anno con il padre nei giorni del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre nei giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
- Durante il periodo pasquale, nel primo anno con la madre nel giorno di Pasqua e con il padre durante il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- Durante il compleanno del rispettivo genitore, per la Festa del Papà e per la Festa della Mamma, con il genitore festeggiato;
- Durante il compleanno del minore, ad anni alterni, partendo dal primo anno con il padre.
4. Contributo per il mantenimento della figlia
Al fine di determinare il contributo del padre al mantenimento della figlia, occorre premettere la ricostruzione della condizione economica dei genitori. Nel livello di dettaglio della ricostruzione della situazione economica delle parti, deve premettersi che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo rispettivamente dovuto per il mantenimento dei figli, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. 10.09.2021, n. 24460, conf. Cass. 20.01.2021, n. 975, Cass. 12.01.2017, n. 605).
Il ricorrente ha dichiarato in sede di udienza di lavorare come architetto libero professionista, con reddito mensile medio netto di circa Euro 4.500,00. Quanto indicato dal ricorrente ha trovato riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata e nella documentazione fiscale ed estratti di conto corrente allegati dalla parte.
La resistente ha dichiarato in sede di udienza di lavorare come avvocato, con attività nel settore societario e tributario, percependo reddito mensile medio netto di circa Euro 3.200,00. Inoltre, la resistente ha dichiarato di percepire canone di locazione mensile per l'importo di Euro 450,00 da immobile di proprietà a Frosinone, Via Bruno Carloni, n. 2, e canone di locazione per il periodo estivo da immobile di proprietà a San Felice Circeo, Via Terracina, n. 134, sia pure entrambi nell'ambito di gestione condivisa con la propria madre. Quanto indicato dalla resistente ha trovato riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata e nella documentazione fiscale ed estratti di conto corrente allegati dalla parte. 7
Inoltre, occorre tenere conto dell'assegnazione alla resistente della casa famigliare, di piena proprietà del ricorrente, provvedimento dotato di rilevante impatto sul piano economico, per i vantaggi che ne conseguono in favore della parte assegnataria e per le spese correlate alle esigenze abitative della controparte.
Infine, occorre tenere conto delle esigenze fisiologicamente correlate con l'età della figlia minore, nonché del tempo trascorso in via prevalente dalla stessa con la madre, con le maggiori esigenze di cura che vi sono connesse.
Dunque, valutando le indicate circostanze, appare congruo porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, oltre l'adeguamento annuale secondo gli indici Istat. La decorrenza di tale previsione deve essere individuata nel momento della presente decisione, stante la pregressa applicazione di regime di collocamento e frequentazione paritetica tra i genitori.
Inoltre, risulta equilibrato prevedere che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, determinate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote.
In relazione alla domanda della resistente in ordine alla percezione dell'assegno unico erogato in favore della figlia minore, deve disporsi la percezione dello stesso per pari quote da parte di entrambi i genitori. A tal fine, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 230 del 2021 prevede espressamente che l'assegno unico spetti in parti uguali ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli, salve soltanto le previsioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 230 del 2021. Tali disposizioni fanno tassativo riferimento alle ipotesi dell'affidamento esclusivo dei figli minori, ovvero all'ipotesi di nomina di tutore o affidatario dei figli minori, ovvero di figli maggiorenni che presentino la domanda in sostituzione dei genitori. Nel caso di specie, non ricorrendo alcuna delle indicate ipotesi, né alcuna specifica ragione per derogare alle previsioni indicate, deve prevedersi che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori per pari quote.
5. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Anguillara Sabazia, in data
[...]
05.07.2015;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Anguillara Sabazia (Atto n. 43, Parte II, Serie B, Anno 2015);
- Addebita la separazione alla resistente;
- Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa;
- Dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, nella casa coniugale sita in Monterotondo, Via Isarco, n. 2/A;
- Assegna alla madre l'indicata casa coniugale;
- Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia minore, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Determina il contributo del padre al mantenimento della figlia nell'importo mensile complessivo di Euro 400,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della presente decisione;
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, determinate come indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dispone che l'assegno unico erogato in favore della figlia minore sia percepito da entrambe le parti per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LE EC CH PP
N. R.G. 420/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: CH PP Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice LE EC Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Mariano D'Amelio, n. Parte_1
24, presso lo studio dell'Avv. Rosella Lucente, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Controparte_1
Po, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Simonetta Ferrante, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione con addebito alla coniuge , con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio in Anguillara Sabazia, in data 05.07.2015, trascritto presso il relativo Registro degli atti di matrimonio (Atto n. 43, Parte II, Serie B, Anno 2015), dal quale è Per_ nata la figlia (in data 04.05.2017). 2
Inoltre, il ricorrente ha chiesto disporsi affidamento condiviso della figlia minore, collocamento della stessa nella casa coniugale, assegnazione della casa coniugale al padre, frequentazione paritetica della figlia minore con i genitori mediante turnazione degli stessi nella casa coniugale. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto disporsi affidamento condiviso della figlia minore, collocamento prevalente della stessa nella casa coniugale con la madre, frequentazione paritetica con il padre. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha chiesto disporsi affidamento condiviso della figlia minore, collocamento prevalente della stessa nella casa coniugale con la madre, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 200,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 08.04.2025, si è costituita in giudizio
, chiedendo pronuncia di separazione con addebito al marito, Controparte_1 affidamento condiviso della figlia minore, collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla madre, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento della figlia per l'importo mensile di Euro 1.000,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori, assegno unico interamente a favore della madre.
All'udienza del 17.06.2025, sono state ascoltate le parti, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente nei confronti della moglie risulta meritevole di accoglimento. Deve essere premesso che “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi 3
familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale” (Cass. 23.05.2014, n. 11516, conf. Cass. 14.02.2012, n. 2059, Cass. 07.12.2007, n. 25618). Nel caso di specie, è risultato incontestato ed è stato confermato in sede di udienza dalla resistente che la stessa ha intrattenuto relazione affettiva e sentimentale con altro uomo, scoperta dal marito nel mese di gennaio 2023. Inoltre, la resistente ha evidenziato che l'indicata relazione sentimentale era in essere da diversi mesi al momento della scoperta da parte del marito, avendo avuto inizio nel mese di settembre 2022. Ulteriormente, la resistente ha confermato che tale relazione sentimentale è proseguita anche successivamente al momento di scoperta da parte del marito, con interruzione avvenuta soltanto dopo il mese di aprile 2023. Va aggiunto che parte resistente non ha fornito alcuna specifica allegazione e prova in ordine all'esistenza di una pregressa crisi coniugale già in atto al momento in cui si è verificata la propria protratta inosservanza del dovere di fedeltà. Diversamente, non sono emerse prove in relazione a quanto dedotto dalla resistente in relazione ad una riconciliazione tra i coniugi successiva all'interruzione della propria relazione sentimentale con altro uomo, specificamente contestata dal marito e non verosimile alla luce dei successivi rispettivi tradimenti realizzati da entrambe le parti, peraltro verificatisi a brevissima distanza temporale dalla crisi del rapporto. Infatti, la resistente ha confermato di aver ripreso il precedente rapporto sentimentale interrotto, vivendo diversi momenti di relazione nell'anno 2024, mentre il ricorrente risulta aver intrapreso un rapporto sentimentale con altra donna dal mese di settembre 2023.
Alla luce delle circostanze fattuali indicate, deve dunque darsi atto dell'assenza di pregressa crisi coniugale delle parti al momento di verificazione del primo tradimento della moglie, che è risultato il primo atto a partire dal quale risulta essersi ingenerata una irreversibile crisi dei rapporti coniugali. Diversamente, le successive violazioni del dovere di fedeltà coniugale, realizzate dal marito tramite l'instaurazione di un rapporto sentimentale con altra donna e dalla moglie tramite la ripresa della propria relazione affettiva con altro uomo, devono inscriversi nel contesto di una crisi famigliare ormai in atto, risultando conseguentemente privi di causalità rispetto all'insorgere della frattura dei rapporti coniugali.
Pertanto, la domanda del ricorrente di addebito della separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale risulta meritevole di accoglimento, mentre deve essere rigettata la contrapposta domanda della resistente di addebito della separazione al marito per la contrapposta violazione realizzata.
3. Affidamento, collocamento e frequentazione della figlia minore 4
Per_ Con riguardo alla figlia minore , le prospettazioni di entrambe le parti risultano conformi nella domanda di affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori. Tale previsione risulta meritevole di condivisione, stante l'applicazione del modello di affidamento indicato dal legislatore in via preferenziale e la non emersione di profili di criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, tali da imporre di derogare al modello indicato. Inoltre, le parti hanno entrambe confermato la sussistenza di un rapporto di dialogo idoneo a consentire alle stesse di assumere congiuntamente le decisioni più rilevanti nell'interesse della figlia, che ha mantenuto un buon rapporto con entrambe le figure genitoriali. Pertanto, deve prevedersi l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa.
In relazione al collocamento e frequentazione della figlia minore, deve essere esaminata la domanda svolta dal ricorrente in ordine alla previsione di un regime di collocamento della minore presso la casa coniugale e di frequentazione paritetica con entrambi i genitori, tramite turnazione degli stessi nella casa coniugale. Tale regime di collocamento e frequentazione, ancorché temporaneamente applicato dalle parti, non può ritenersi meritevole di condivisione. Anzitutto, deve osservarsi che “l'affido alternato, tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano, è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione” (Cass. 15.02.2017, n. 4060). Nel caso di specie, anche a fronte dell'esistenza di una buona capacità di dialogo tra i genitori, deve nondimeno darsi atto della realizzazioni di gravi episodi di conflittualità collegati alla condivisione dei medesimi ambienti, con particolare riguardo agli scontri pacificamente avvenuti in data 25.01.2024. Sul punto, deve ritenersi che la gestione di un medesimo immobile, con periodi di permanenza alternati dei genitori, determinerebbe una situazione di complessità difficilmente gestibile, soprattutto a fronte dei profili di tensione ingenerati, suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla quotidianità della figlia minore. Inoltre, una tale modalità di collocamento e frequentazione non terrebbe conto dell'esigenza della figlia di instaurare un separato legame con le figure genitoriali ed i 5
rispettivi nuovi ambienti famigliari e relazionali, che necessitano di svilupparsi autonomamente nei diversi contesti domestici dei genitori.
Ugualmente, non si ritiene suscettibile di accoglimento la domanda subordinata del ricorrente di collocamento prevalente della figlia minore con la madre presso la casa coniugale e frequentazione paritetica con il padre. Infatti, un tale regime di frequentazione determinerebbe eccessivi spostamenti per la figlia minore e non garantirebbe alla stessa la necessaria stabilità in un ambiente domestico definito, individuato come il proprio contesto abitativo prevalente.
Invece, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore prevedere il collocamento prevalente della stessa con la madre presso la casa coniugale, con determinazione di regime di frequentazione con il padre, come indicato dal ricorrente in via ulteriormente subordinata e dalla resistente in via principale. In primo luogo, risulta meritevole di condivisione la previsione del collocamento prevalente della figlia minore con la madre presso la casa coniugale, in Monterotondo, Via Isarco, n. 2/A, dove la stessa ha mantenuto il proprio ambiente domestico e famigliare, così da salvaguardare le abitudini di vita della medesima e la conservazione degli spazi quotidiani. In considerazione del collocamento della figlia minore presso la madre, in applicazione del criterio legale, deve essere disposta l'assegnazione alla madre dell'indicata abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del padre, dalla quale lo stesso risulta già essersi allontanato.
In secondo luogo, con riguardo alla determinazione del regime di frequentazione della figlia minore con il padre, deve essere effettuato un bilanciamento dell'esigenza di garantire un ampio rapporto della minore con la figura paterna, con la necessità di tenere conto dell'età della figlia e dell'opportunità di non imporre alla stessa eccessivi spostamenti. In ragione di ciò, si prevede che il padre veda e tenga con sé la minore, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando la volontà e le esigenze manifestate dalla figlia, con le seguenti modalità:
- Tutte le settimane, nel giorno di mercoledì, dall'uscita della scuola (ovvero dalle ore 10.00, nei periodi non scolastici), con riaccompagno a scuola la mattina successiva (ovvero con riaccompagno dalla madre la mattina successiva alle ore 10.00, nei periodi non scolastici);
- A finesettimana alternati, partendo dal primo finesettimana con il padre, dal venerdì all'uscita della scuola (ovvero dal venerdì alle ore 10.00, nei periodi non scolastici), con riaccompagno dalla madre la domenica alle ore 20.30;
- Durante il periodo estivo, per quindici giorni anche non continuativi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, in difetto di 6
accordo, nel primo anno con il padre dal 01 agosto al 15 agosto e con la madre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
- Durante il periodo natalizio, nel primo anno con il padre nei giorni del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre nei giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
- Durante il periodo pasquale, nel primo anno con la madre nel giorno di Pasqua e con il padre durante il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- Durante il compleanno del rispettivo genitore, per la Festa del Papà e per la Festa della Mamma, con il genitore festeggiato;
- Durante il compleanno del minore, ad anni alterni, partendo dal primo anno con il padre.
4. Contributo per il mantenimento della figlia
Al fine di determinare il contributo del padre al mantenimento della figlia, occorre premettere la ricostruzione della condizione economica dei genitori. Nel livello di dettaglio della ricostruzione della situazione economica delle parti, deve premettersi che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo rispettivamente dovuto per il mantenimento dei figli, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. 10.09.2021, n. 24460, conf. Cass. 20.01.2021, n. 975, Cass. 12.01.2017, n. 605).
Il ricorrente ha dichiarato in sede di udienza di lavorare come architetto libero professionista, con reddito mensile medio netto di circa Euro 4.500,00. Quanto indicato dal ricorrente ha trovato riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata e nella documentazione fiscale ed estratti di conto corrente allegati dalla parte.
La resistente ha dichiarato in sede di udienza di lavorare come avvocato, con attività nel settore societario e tributario, percependo reddito mensile medio netto di circa Euro 3.200,00. Inoltre, la resistente ha dichiarato di percepire canone di locazione mensile per l'importo di Euro 450,00 da immobile di proprietà a Frosinone, Via Bruno Carloni, n. 2, e canone di locazione per il periodo estivo da immobile di proprietà a San Felice Circeo, Via Terracina, n. 134, sia pure entrambi nell'ambito di gestione condivisa con la propria madre. Quanto indicato dalla resistente ha trovato riscontro nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata e nella documentazione fiscale ed estratti di conto corrente allegati dalla parte. 7
Inoltre, occorre tenere conto dell'assegnazione alla resistente della casa famigliare, di piena proprietà del ricorrente, provvedimento dotato di rilevante impatto sul piano economico, per i vantaggi che ne conseguono in favore della parte assegnataria e per le spese correlate alle esigenze abitative della controparte.
Infine, occorre tenere conto delle esigenze fisiologicamente correlate con l'età della figlia minore, nonché del tempo trascorso in via prevalente dalla stessa con la madre, con le maggiori esigenze di cura che vi sono connesse.
Dunque, valutando le indicate circostanze, appare congruo porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, oltre l'adeguamento annuale secondo gli indici Istat. La decorrenza di tale previsione deve essere individuata nel momento della presente decisione, stante la pregressa applicazione di regime di collocamento e frequentazione paritetica tra i genitori.
Inoltre, risulta equilibrato prevedere che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, determinate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote.
In relazione alla domanda della resistente in ordine alla percezione dell'assegno unico erogato in favore della figlia minore, deve disporsi la percezione dello stesso per pari quote da parte di entrambi i genitori. A tal fine, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 230 del 2021 prevede espressamente che l'assegno unico spetti in parti uguali ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli, salve soltanto le previsioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 230 del 2021. Tali disposizioni fanno tassativo riferimento alle ipotesi dell'affidamento esclusivo dei figli minori, ovvero all'ipotesi di nomina di tutore o affidatario dei figli minori, ovvero di figli maggiorenni che presentino la domanda in sostituzione dei genitori. Nel caso di specie, non ricorrendo alcuna delle indicate ipotesi, né alcuna specifica ragione per derogare alle previsioni indicate, deve prevedersi che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori per pari quote.
5. Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Anguillara Sabazia, in data
[...]
05.07.2015;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Anguillara Sabazia (Atto n. 43, Parte II, Serie B, Anno 2015);
- Addebita la separazione alla resistente;
- Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa;
- Dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, nella casa coniugale sita in Monterotondo, Via Isarco, n. 2/A;
- Assegna alla madre l'indicata casa coniugale;
- Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia minore, secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Determina il contributo del padre al mantenimento della figlia nell'importo mensile complessivo di Euro 400,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della presente decisione;
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, determinate come indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dispone che l'assegno unico erogato in favore della figlia minore sia percepito da entrambe le parti per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LE EC CH PP