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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente
Dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2335/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lucia Vitale, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Vitale, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa la causa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dei diritti afferenti al figlio minorenne.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 14.05.2025, e , Parte_1 Parte_2
avendo intrattenuto una convivenza more uxorio, poi cessata, dalla quale è nato in data [...]
il figlio , hanno chiesto al Tribunale la regolamentazione dei diritti afferenti al figlio Persona_1
alle seguenti condizioni:
“1. I SInori sono liberi ciascuno di fissare a loro piacimento il rispettivo domicilio, con Parte_3
obbligo reciproco di comunicarne le eventuali variazioni, nel precipuo interesse del minore e al fine di assicurare rapporti costanti del bambino con entrambi i genitori e garantire pronta reperibilità
per ogni caso di necessità e urgenza;
2. La coppia vive già in due differenti immobili, la casa familiare di esclusiva proprietà della Sig.ra verrà assegnata alla stessa, che ci continuerà a vivere insieme al figlio Pt_2 Per_1
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente e condivisamente ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre, attualmente fissato in Mascali,
via L. Pirandello 17, i SInori si impegnano ad adottare congiuntamente tutte le Parte_4
decisioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla piena salvaguardia dell'interesse del bambino.
4. Considerati i sereni rapporti fra gli ex conviventi, la coppia deciderà di volta a seconda delle eSIenze del bambino gli orari e i giorni degli incontri con il padre compatibilmente agli orari di lavoro del Sig. . Per_1
5. Solo qualora non si trovasse un sereno accordo fra la coppia il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti regole: per due giorni a settimana il martedì e giovedì dalle 18,30 alle
21,30, in aggiunta a settimane alterne, una settimana dalle ore 10,00 del sabato alle 18,00 della domenica e una settimana dalle 10,00 del sabato alle 12,00 della domenica affinchè il piccolo pernotti con il papà ogni settimana, ma possa pranzare con entrambi nel giorno della domenica a settimane alternate. Durante le vacanze estive, si seguirà lo stesso schema, fatto salvo il periodo di ferie del Sig. nel mese di agosto in cui, il padre terrà con se il figlio per una settimana Per_1
2 consecutiva coincidenti con le ferie del SI. e da comunicare preventivamente alla con Per_1 Pt_2
un preavviso di 30 giorni: entrambi i genitori possono effettuare una breve vacanza fuori sede portando con sé il bambino per una durata massima di 4 giorni e 3 notti e con l'obbligo reciproco di comunicarsi preventivamente il luogo di vacanza;
Nelle festività natalizie, alternando di anno in anno la vigilia di Natale con la festività del giorno di Natale e la notte di San Silvestro con la festività del Capodanno, nelle festività pasquali, alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo; Per la festa del papà e per il giorno del compleanno del SI. secondo Per_1
i seguenti orari dalle 14,00 alle 20,00 in inverno e dalle 17,00 alle 22,00 in estate;
Per il compleanno della e la festa della mamma la minore resterà con la stessa. Per il compleanno del bambino, Pt_2
ad anni alterni, un anno festeggerà con la madre e l'anno successivo con il padre salvo la possibilità
di festeggiare insieme qualora ci sia un sereno accordo fra le parti;
Per tutte le altre festività (1
Maggio, 25 Aprile, Epifania etc) si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Sono fatti salvi eventuali e migliorativi accordi sulle modalità di visita che i genitori vorranno concordare congiuntamente, a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e di quelli scolastici ed extra - scolastici del bambino.
Resta espressamente inteso tra le parti che nel caso di concomitante impegno di lavoro che impedisce al SI. di tenere con sé il bambino nei giorni prestabiliti, egli provvederà a dare Per_1
tempestiva comunicazione alla SI.ra in modo da individuare i giorni liberi sostitutivi in cui Pt_2
prendere il piccolo con se. Resta, altresì, inteso che il padre nei giorni sopra stabiliti in cui avrà il figlioletto con sé, potrà avvalersi dell'aiuto dei propri genitori e comunque potrà assicurare visite e incontri tra il piccolo e i nonni paterni (e in genere la propria famiglia d'origine). Per_1
6. Il SI. si impegna a corrispondere alla IG a titolo di contributo al mantenimento Per_1 Pt_2
ordinario del figlio minore la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta) da versare entro il giorno 5 di ogni mese come fatto sin ora mediante bonifico bancario su conto intestato alla SI.ra
. Detta somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT, come per Legge. Pt_2
7. Le spese straordinarie per le eSIenze del minore, preventivamente concordate tra i genitori e
3 comunicate, saranno ripartite – previa opportuna prova e documentazione nella misura del 50%
ciascuno. Rientrano tra le spese straordinarie: le spese per visite mediche specialistiche e farmaci non da banco, quelle per le rette scolastiche, i libri scolastici e il corredo scolastico di inizio anno,
per le attività sportive, spese per gite scolastiche a lungo raggio, viaggi di studio e vacanze, con esclusione di quelle trascorse con uno dei genitori. Per ogni ipotesi di dubbio o contrasto, si avrà
riguardo alle linee guida dettate in merito alle spese straordinarie dal Tribunale di Catania.
8. Le parti si impegnano qualora ci sia accordo fra le stesse a partecipare congiuntamente a tutti gli eventi rilevanti della vita del minore mantenendo ovviamente il reciproco rispetto non come coppia ma come genitori.
9. L'importo dell'assegno Unico, ove spettante, verrà integralmente percepito dalla SInora . Pt_2
10. Ciascuno di essi si impegna sin da adesso a sottoscrivere eventuali documenti e atti di consenso all'uopo necessari”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire al figlio minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2335/2025 R.G.V.G.:
ACCOGLIE la domanda congiunta delle parti e, per l'effetto, prende atto dell'accordo relativo alla regolamentazione dei diritti afferenti al figlio minore , alle condizioni integralmente Persona_1
riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse del predetto minore.
Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio del 26.09.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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