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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/10/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
Nel procedimento iscritto al n. 1025/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) in proprio ex. art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 170 DPR n.115/2002 ed art. 281 decies c.p.c. depositato in data
22/05/2025 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Macerata in data 6.2.3035 depositato in data
7.5.2025 e notificato in pari data con il quale gli era stato riconosciuto il complessivo importo di euro 1.100,00 , oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre alla somma di euro 89,02 a titolo di spese di trasferta, per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale avente N. 3846/2024 R.G.N.R./ N,
2818/2024 R.G. IP , quale difensore di , parte ammessa al Parte_2
beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del suddetto procedimento penale.
Nel merito, il ricorrente assumeva che il decreto di liquidazione ex art. 82 DPR
115/2002 oggetto di opposizione veniva emesso in violazione di legge, in quanto il
Giudice aveva effettuato una liquidazione al di sotto dei minimi previsti dal DM n.
55/2014 ed aveva del tutto omesso la liquidazione delle attività svolte per le investigazioni difensive.
Ed infatti, nel decreto di liquidazione opposto il Giudice riconosceva all'istante la
“somma complessiva di € 1.100 per l'opera prestata (€250,00 per la fase di studio, €
300,00 per la fase istruttoria, €300,00 per la fase introduttiva ed €250 per la fase decisionale)” operando, a detta del ricorrente, un'illegittima commistione di fasi e liquidando compensi in misura considerevolmente inferiore al minimo edittale.
Ha quindi concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Macerata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso, -
Riformare il decreto impugnato e conseguentemente, in ragione dell'attività professionale espletata nel procedimento penale n. 3846/2024 RGNR e per le ragioni di cui alla premessa, liquidare in favore dell'Avv. la somma Parte_1
complessiva di € 4.196,40 così come meglio specificato nella nota spese allegata, o la differente somma ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, CAP ed IVA come per legge.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 6.6.2025), è CP_1
rimasto contumace.
All'udienza del 10.09.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione. ***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto “entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così, Cass.
n°27418/2017), deve ritenersi fondato e va accolto.
Ed infatti, vale il principio secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime”
(Cass. 2 dicembre 2020 n. 31404, in precedenza nello stesso senso Cass. 12 dicembre
2011 n. 26643).
Nondimeno, anche di recente, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui "In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile" (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
29184 del 20/10/2023, Rv. 669200, che esclude la derogabilità dei minimi tariffari anche mediante ricorso ai cd. Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari).
Pertanto, il decreto di liquidazione impugnato dovrà essere revocato e gli onorari dell'Avv. dovranno essere ricalcolati, alla luce dell'attività espletata nel Parte_1
corso del procedimento cautelare nonché per le investigazioni difensive espletate. Tenuto conto delle caratteristiche, dell'attività prestata, della natura e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in riforma del gravato provvedimento, considerata anche la domanda della parte (come da istanza di liquidazione), il compenso professionale va ricalcolato in applicazione di valori prossimi ai minimi indicati nella Tabella n. 15 allegata al DM n. 55/2014, cui va applicata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis TUSG.
Pertanto al ricorrente dovrà essere liquidata la somma di 800,00 euro per la fase delle indagini difensive ( di cui euro 450,00 per la fase di studio ed euro 750,00 per la fase istruttoria e quindi complessivi 1.200 euro poi ridotti ex art. 106 bis DPR n. 115/2002 per il Gratuito Patrocinio), nonché per la fase cautelare la somma di 1.110,00 euro ( di cui euro 250,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva ed euro 750,00 per la fase decisionale e quindi complessivi 1.650,00 euro poi ridotti ex art. 106 bis
DPR n. 115/2002 per il Gratuito Patrocinio), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre alla somma di euro 89,02 a titolo di spese di trasferta.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, considerando che la parte ha già visto riconosciuta parte del compenso (euro 1.100,00 oltre accessori) ed ha agito unicamente per la differenza, sicché il valore da prendere in considerazione (quale decisum) è compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro, con importi prossimi ai minimi, attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 1025/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv.
[...]
per l'opera prestata in favore di , Parte_1 Parte_2
ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato nell'ambito del procedimento penale avente n. 3846/2024 R.G.N.R. – 2818/2024 R.G. IP., la somma complessiva di € 1.900,00 per compensi, già ridotti ai sensi dell'art. 106 bis TUSG, (di cui € 800,00 per la fase delle indagini difensive e € 1.100,00 per la fase cautelare), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi, ed oltre alla somma di €
89,02 a titolo di spese di trasferta;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 125,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 8/10/2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
Nel procedimento iscritto al n. 1025/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) in proprio ex. art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 170 DPR n.115/2002 ed art. 281 decies c.p.c. depositato in data
22/05/2025 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Macerata in data 6.2.3035 depositato in data
7.5.2025 e notificato in pari data con il quale gli era stato riconosciuto il complessivo importo di euro 1.100,00 , oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre alla somma di euro 89,02 a titolo di spese di trasferta, per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale avente N. 3846/2024 R.G.N.R./ N,
2818/2024 R.G. IP , quale difensore di , parte ammessa al Parte_2
beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del suddetto procedimento penale.
Nel merito, il ricorrente assumeva che il decreto di liquidazione ex art. 82 DPR
115/2002 oggetto di opposizione veniva emesso in violazione di legge, in quanto il
Giudice aveva effettuato una liquidazione al di sotto dei minimi previsti dal DM n.
55/2014 ed aveva del tutto omesso la liquidazione delle attività svolte per le investigazioni difensive.
Ed infatti, nel decreto di liquidazione opposto il Giudice riconosceva all'istante la
“somma complessiva di € 1.100 per l'opera prestata (€250,00 per la fase di studio, €
300,00 per la fase istruttoria, €300,00 per la fase introduttiva ed €250 per la fase decisionale)” operando, a detta del ricorrente, un'illegittima commistione di fasi e liquidando compensi in misura considerevolmente inferiore al minimo edittale.
Ha quindi concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Macerata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso, -
Riformare il decreto impugnato e conseguentemente, in ragione dell'attività professionale espletata nel procedimento penale n. 3846/2024 RGNR e per le ragioni di cui alla premessa, liquidare in favore dell'Avv. la somma Parte_1
complessiva di € 4.196,40 così come meglio specificato nella nota spese allegata, o la differente somma ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali, CAP ed IVA come per legge.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 6.6.2025), è CP_1
rimasto contumace.
All'udienza del 10.09.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione. ***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto “entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così, Cass.
n°27418/2017), deve ritenersi fondato e va accolto.
Ed infatti, vale il principio secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime”
(Cass. 2 dicembre 2020 n. 31404, in precedenza nello stesso senso Cass. 12 dicembre
2011 n. 26643).
Nondimeno, anche di recente, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui "In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile" (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
29184 del 20/10/2023, Rv. 669200, che esclude la derogabilità dei minimi tariffari anche mediante ricorso ai cd. Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari).
Pertanto, il decreto di liquidazione impugnato dovrà essere revocato e gli onorari dell'Avv. dovranno essere ricalcolati, alla luce dell'attività espletata nel Parte_1
corso del procedimento cautelare nonché per le investigazioni difensive espletate. Tenuto conto delle caratteristiche, dell'attività prestata, della natura e della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in riforma del gravato provvedimento, considerata anche la domanda della parte (come da istanza di liquidazione), il compenso professionale va ricalcolato in applicazione di valori prossimi ai minimi indicati nella Tabella n. 15 allegata al DM n. 55/2014, cui va applicata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis TUSG.
Pertanto al ricorrente dovrà essere liquidata la somma di 800,00 euro per la fase delle indagini difensive ( di cui euro 450,00 per la fase di studio ed euro 750,00 per la fase istruttoria e quindi complessivi 1.200 euro poi ridotti ex art. 106 bis DPR n. 115/2002 per il Gratuito Patrocinio), nonché per la fase cautelare la somma di 1.110,00 euro ( di cui euro 250,00 per la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva ed euro 750,00 per la fase decisionale e quindi complessivi 1.650,00 euro poi ridotti ex art. 106 bis
DPR n. 115/2002 per il Gratuito Patrocinio), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre alla somma di euro 89,02 a titolo di spese di trasferta.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, considerando che la parte ha già visto riconosciuta parte del compenso (euro 1.100,00 oltre accessori) ed ha agito unicamente per la differenza, sicché il valore da prendere in considerazione (quale decisum) è compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro, con importi prossimi ai minimi, attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 1025/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv.
[...]
per l'opera prestata in favore di , Parte_1 Parte_2
ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato nell'ambito del procedimento penale avente n. 3846/2024 R.G.N.R. – 2818/2024 R.G. IP., la somma complessiva di € 1.900,00 per compensi, già ridotti ai sensi dell'art. 106 bis TUSG, (di cui € 800,00 per la fase delle indagini difensive e € 1.100,00 per la fase cautelare), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi, ed oltre alla somma di €
89,02 a titolo di spese di trasferta;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 125,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 8/10/2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'