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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 34/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe BERSANI Presidente Relatore dott. Marco BONCI Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1783/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARLO FERRARIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'01/08/1973, rappresentata e difesa dall'avv. CARLO FERRARIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 06/02/2025.
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 13/01/2025 da e Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 , al fine di ottenere la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito civile in CP_1
ZZ MI (AL) il 21/06/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 7,
Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni che seguono
■ Autorizzare i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto. Parte_1 Controparte_1
■ Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio trascritto Parte_1 Controparte_1 nei nei registri dello Stato Civile del Comune di ZZ MI all'anno 1998, atto n. 7, parte II, serie A).
■ Dare atto che la SI.ra continuerà a risiedere insieme alle figlie Controparte_1 nell'immobile, già adibito a casa coniugale, di proprietà del SI. e sito in NO IG Parte_1
(AL), Via Lodolino n. 30, mentre quest'ultimo trasferirà altrove la propria residenza.
■ Dare atto e/o autorizzare e/o disporre che il SI. corrisponda alle figlie e Parte_1 Per_1
, entrambe maggiorenni, studentesse universitarie e non economicamente autosufficienti, Per_2
l'importo mensile di € 250,00 ciascuna a titolo di contributo al loro mantenimento, e che tale importo venga corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
■ Dare atto e/o autorizzare e/o disporre che tutte le spese straordinarie regolarmente documentate, mediche, odontoiatriche, relative all'istruzione delle figlie ed alle attività ad essa complementari, nonché per le attività sportive che queste ultime decideranno di svolgere, verranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori, con espresso richiamo del Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria stipulato dal
Presidente del Tribunale di Alessandria e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria in data 20.07.2016.
■ Dare atto e/o autorizzare e/o disporre che gli esponenti non hanno alcun bene o diritto in comproprietà, e che sono, allo stato, economicamente autosufficienti ed hanno definito i loro rapporti patrimoniali ed economici, nulla più avendo reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
■ Dare atto e/o autorizzare e/o disporre che gli odierni ricorrenti si diano reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del rispettivo passaporto o carta di identità e che si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti per ogni eventualità.
■ Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del decreto di omologa della presente separazione personale giudiziale, o comunque del provvedimento che definirà il presente procedimento, all'Ufficiale di Stato Civile competente perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
pagina 2 di 5 vista
la documentazione prodotta;
rilevato
in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in ZZ MI (AL) il 21/06/1998;
- dall'unione sono nate il 14/07/2000 e il 18/12/2002, oggi maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente e che non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse delle figlie, né con le norme imperative di legge;
in particolare le somme previste a titolo di contributo al mantenimento dei figli appaiono adeguate alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta
conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
viste
le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
NO IG (AL) il 21/07/1965, e , codice fiscale Controparte_1
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito CIVILE C.F._2
in ZZ MI (AL) il 21/06/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n.
7, Parte II, Serie A, Anno 1998;
pagina 3 di 5 ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZZ MI (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 7, Parte II, Serie A,
Anno 1998);
autorizza
i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 Controparte_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti ed a tal fine
dispone che
- la SI.ra continuerà a risiedere insieme alle figlie nell'immobile, già adibito Controparte_1
a casa coniugale, di proprietà del SI. e sito in NO IG (AL), via Lodolino n. 30, Parte_1 mentre quest'ultimo trasferirà altrove la propria residenza.
- il SI. corrisponderà alle figlie e , entrambe maggiorenni, studentesse Parte_1 Per_1 Per_2 universitarie e non economicamente autosufficienti, l'importo mensile di € 250,00 ciascuna a titolo di contributo al loro mantenimento, e che tale importo venga corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- tutte le spese straordinarie regolarmente documentate, mediche, odontoiatriche, relative all'istruzione delle figlie ed alle attività ad essa complementari, nonché per le attività sportive che queste ultime decideranno di svolgere, verranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori, con espresso richiamo del Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria stipulato dal Presidente del Tribunale di
Alessandria e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data
20.07.2016.
prende atto
- che gli esponenti non hanno alcun bene o diritto in comproprietà, e che sono, allo stato, economicamente autosufficienti ed hanno definito i loro rapporti patrimoniali ed economici, nulla più avendo reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
- che gli odierni ricorrenti si diano reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del rispettivo passaporto o carta di identità e che si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti per ogni eventualità. pagina 4 di 5 Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 15 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe BERSANI Presidente Relatore dott. Marco BONCI Giudice dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1783/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARLO FERRARIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'01/08/1973, rappresentata e difesa dall'avv. CARLO FERRARIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 06/02/2025.
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 13/01/2025 da e Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 , al fine di ottenere la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito civile in CP_1
ZZ MI (AL) il 21/06/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n. 7,
Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni che seguono
■ Autorizzare i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto. Parte_1 Controparte_1
■ Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio trascritto Parte_1 Controparte_1 nei nei registri dello Stato Civile del Comune di ZZ MI all'anno 1998, atto n. 7, parte II, serie A).
■ Dare atto che la SI.ra continuerà a risiedere insieme alle figlie Controparte_1 nell'immobile, già adibito a casa coniugale, di proprietà del SI. e sito in NO IG Parte_1
(AL), Via Lodolino n. 30, mentre quest'ultimo trasferirà altrove la propria residenza.
■ Dare atto e/o autorizzare e/o disporre che il SI. corrisponda alle figlie e Parte_1 Per_1
, entrambe maggiorenni, studentesse universitarie e non economicamente autosufficienti, Per_2
l'importo mensile di € 250,00 ciascuna a titolo di contributo al loro mantenimento, e che tale importo venga corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
■ Dare atto e/o autorizzare e/o disporre che tutte le spese straordinarie regolarmente documentate, mediche, odontoiatriche, relative all'istruzione delle figlie ed alle attività ad essa complementari, nonché per le attività sportive che queste ultime decideranno di svolgere, verranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori, con espresso richiamo del Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria stipulato dal
Presidente del Tribunale di Alessandria e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria in data 20.07.2016.
■ Dare atto e/o autorizzare e/o disporre che gli esponenti non hanno alcun bene o diritto in comproprietà, e che sono, allo stato, economicamente autosufficienti ed hanno definito i loro rapporti patrimoniali ed economici, nulla più avendo reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
■ Dare atto e/o autorizzare e/o disporre che gli odierni ricorrenti si diano reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del rispettivo passaporto o carta di identità e che si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti per ogni eventualità.
■ Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del decreto di omologa della presente separazione personale giudiziale, o comunque del provvedimento che definirà il presente procedimento, all'Ufficiale di Stato Civile competente perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
pagina 2 di 5 vista
la documentazione prodotta;
rilevato
in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in ZZ MI (AL) il 21/06/1998;
- dall'unione sono nate il 14/07/2000 e il 18/12/2002, oggi maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente e che non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse delle figlie, né con le norme imperative di legge;
in particolare le somme previste a titolo di contributo al mantenimento dei figli appaiono adeguate alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta
conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
viste
le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara
la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nato a Parte_1 C.F._1
NO IG (AL) il 21/07/1965, e , codice fiscale Controparte_1
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito CIVILE C.F._2
in ZZ MI (AL) il 21/06/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di quel comune al n.
7, Parte II, Serie A, Anno 1998;
pagina 3 di 5 ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZZ MI (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 7, Parte II, Serie A,
Anno 1998);
autorizza
i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 Controparte_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti ed a tal fine
dispone che
- la SI.ra continuerà a risiedere insieme alle figlie nell'immobile, già adibito Controparte_1
a casa coniugale, di proprietà del SI. e sito in NO IG (AL), via Lodolino n. 30, Parte_1 mentre quest'ultimo trasferirà altrove la propria residenza.
- il SI. corrisponderà alle figlie e , entrambe maggiorenni, studentesse Parte_1 Per_1 Per_2 universitarie e non economicamente autosufficienti, l'importo mensile di € 250,00 ciascuna a titolo di contributo al loro mantenimento, e che tale importo venga corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sia rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- tutte le spese straordinarie regolarmente documentate, mediche, odontoiatriche, relative all'istruzione delle figlie ed alle attività ad essa complementari, nonché per le attività sportive che queste ultime decideranno di svolgere, verranno suddivise in ragione del 50% tra i genitori, con espresso richiamo del Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Alessandria stipulato dal Presidente del Tribunale di
Alessandria e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data
20.07.2016.
prende atto
- che gli esponenti non hanno alcun bene o diritto in comproprietà, e che sono, allo stato, economicamente autosufficienti ed hanno definito i loro rapporti patrimoniali ed economici, nulla più avendo reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
- che gli odierni ricorrenti si diano reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del rispettivo passaporto o carta di identità e che si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti per ogni eventualità. pagina 4 di 5 Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 15 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani
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