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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/06/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1441/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Sommario;
Parte_1
Attore contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Trento;
Controparte_1
Convenuta
OGGETTO: nullità e inadempimento.
CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 30.5.2024, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
premesso che: a) era coniugato con e che gli stessi erano Parte_1 Controparte_1 divorziati, ormai, da diversi anni;
b) sosteneva di essere proprietario esclusivo delll'immobile sito in pagina 1 di 6 AN AN (CS), Contrada Pirro Malena n. 28, in a Catasto al foglio 1, sub 5 e sub 2; c) a seguito di raggiri e minacce dell'ex coniuge e del figlio, veniva costretto a sottoscrivere una scrittura privata di vendita e transazione del 11.03.2023, con cui cedeva alla moglie tutte le quote di sua proprietà del suddetto immobile, per il prezzo concordato di euro 15.000,00, di cui euro
10.000,00 venivano versati al momento della sottoscrizione della scrittura privata ed euro 5.000,00 entro il mese di gennaio 2024; d) a pagamento della somma di euro 5.000,00, Controparte_1
rilasciava un assegno da incassare entro il 31.01.24 con indicazione del cognome del beneficiario errata, per cui il titolo non era negoziabile;
e) inoltre, la suddetta scrittura risultava essere nulla e illegittima in quanto sottoscritta dal contro la sua volontà, dietro pressioni, raggiri Parte_1
e minacce.
Sulla scorta di quanto premesso, sosteneva il proprio diritto alla risoluzione della scrittura privata del 11.03.2023 per grave inadempimento oltre che sottoscritta contro la volontà di Parte_1
.
[...]
Tanto premesso, concludeva chiedendo: “1)Accertare e dichiarare la nullità della Parte_1
scrittura privata datata 11.03.2023 per inadempienza della e per essere stata sottoscritta CP_1
dal contro la sua volontà, con tutte le conseguenze di legge;
2. Condannare la Pt_1
convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato;
”
Si costituiva in giudizio , la quale contestava l'avversa domanda perché infondata Controparte_2
in fatto ed in diritto. In via preliminare, eccepiva la nullità della domanda in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 163 cpc, tanto in ordine alla causa petendi, quanto in ordine al petitum, non essendo indicate le ragioni sottese alle infondate richieste avanzate.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda in quanto nessun inadempimento poteva essere addebitato a , per avere ella regolarmente ottemperato agli obblighi Controparte_1
gravanti in forza della scrittura di vendita del 11/03/2023, avendo provveduto al pagamento della somma di euro 10.000,00 al momento della sottoscrizione della scrittura e. Precisava che veniva resa edotta dal Commissariato di PS di un esposto a firma dello stesso , con cui veniva Pt_1 segnalata la errata indicazione sull'assegno del cognome del beneficiario (Marche anziché
). Deduceva, inoltre, che con comunicazione tramite pec del 30/01/2024, quindi Pt_1
antecedente alla scadenza del 31/01/2024, aveva formalmente comunicato al di Parte_1 essere intenzionata a procedere a rettifica del nome e ad emettere nuovo assegno di €. 5.000,00,
o ad effettuare il pagamento in favore di nelle modalità dallo stesso indicate. Parte_1
pagina 2 di 6 Sosteneva che, detta comunicazione tramite pec del 30/01/2024 rimaneva priva di riscontro, motivo per cui ribadiva offerta banco judicis della somma di €. 5.000,00.
concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)in via Controparte_1
preliminare ed assorbente, dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c 4 cpc;
2)in via subordinata e gradata, rigettare la domanda proposta, siccome del tutto infondate in fatto e diritto, oltre che pretestuosa e temeraria, con condanna dell'istante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi equitativamente. Con vittoria di spese e competente di lite.”
All'udienza di prima comparizione delle parti del 13.01.2025, il G.I. esperiva il tentativo di conciliazione dando atto della disponibilità della convenuta a versare banco Controparte_2 iudicis la somma di € 5.000,00 ancora dovuta, la quale evidenziava che non essendo titolare di conto, l'assegno sarebbe stato versato dal figlio . In alternativa, la stessa, Controparte_3 chiedeva all'attore di fornire l'IBAN , al fine di versare l 'importo tramite bonifico. Il Sig. Parte_1
dichiarava di non accettare il pagamento della somma offerta. La causa veniva rinviata per
[...]
la rimessione in decisione.
All'udienza del 12.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande. La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia, comunque, individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e alle conclusioni della parte, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva e al contenuto dei mezzi istruttori dedotti e al comportamento della controparte (Cass. 21.11.2008, n. 27670; Cass. 12.1.1996, n. 188; Cass.
28.8.2009, n. 18783; Cass. 15.5.2013, n. 11751; Cass. 7.3.2006, n. 4828).
Inoltre, è principio consolidato quello secondo cui la nullità della citazione, comminata dall'art. 164
c. 4 c.p.c., si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dall'art. 163 n. 3 c.p.c., sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tenere conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad pagina 3 di 6 esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda.
In particolare, l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (cfr. Cass. n. 17023/2003; Cass. nn. 27670 e 29241 del 2008; cfr. Cassazione civile sez. III, 15.05.2013, n.11751).
Ebbene, dal tenore complessivo dell'atto di citazione, è agevolmente inferibile che parte attrice abbia inteso fondare la propria richiesta di annullamento del contratto per vizi del consenso sulla scorta di minacce e raggiri che avrebbero indotto la stessa alla sottoscrizione della scrittura privata e transazione del 11.03.2023, oltre che sulla base dell'asserito inadempimento contrattuale in relazione al pagamento integrale della somma ivi concordata.
Inoltre, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta è agevole dedurre che la parte convenuta sia stata messa in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese.
2. Nel merito.
Venendo al merito delle questioni sottoposte all'odierno giudicante, la domanda di annullamento del contratto non è fondata e non merita accoglimento per assoluta carenza di allegazione e comunque riscontro probatorio, circa la minaccia e i raggiri che avrebbero inficiato la volontà negoziale di parte attrice.
Costituisce, infatti, ius receptum, il principio condiviso da questo Giudice secondo cui “a norma dell'art. 1439 cc, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbia ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1426 cc”.
Ed ancora, sempre secondo la Corte di Cassazione “a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte”. (Cass. Sez. VI II Ord. n. 31731 del 04.11.2021)
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, non vi è prova di minacce, raggiri o costrizioni che parte convenuta avrebbe posto in essere in danno di parte attrice (ex coniuge) e del figlio.
A ciò deve aggiungersi che il vizio del consenso, contestato dal convenuto, risulta altresì smentito dalla scrittura privata di vendita e transazione del 11.03.2023 versata in atti dalla quale si evince che “i sigg. e , spontaneamente e volontariamente decidono di Parte_1 Controparte_1 addivenire a bonario componimento della lite tra loro in essere alle seguenti condizioni……” .
Alla luce di quanto sopra, la domanda di annullamento del contratto intercorso dalle parti non può trovare accoglimento.
Quanto, invece, all'inadempimento contrattuale in relazione al pagamento della rimanente somma di euro 5.000,00, ritiene questo giudice che, a prescindere dal rilievo che l'inadempimento non può fondare una domanda di nullità, ma di risoluzione, siano infondate le deduzioni di parte attrice, stante la comunicazione di parte convenuta a mezzo pec del 30.01.2024, di riconoscimento dell'errore nell'indicazione del beneficiario dell'assegno e la manifestata volontà di procedere alla rettifica ed emissione di altro assegno dell'importo dovuto o ad effettuare pagamento in favore di
, nelle modalità che lo stesso venne invitato ad indicare. Parte_1
Detta comunicazione di parte convenuta, unitamente alla manifestata disponibilità a versare banco iudicis la somma di euro 5000,00 a cui faceva seguito la dichiarazione espressa di non accettazione di parte attrice, appare dirimente ad escludere l'inadempimento contrattuale per causa imputabile a parte convenuta. (cfr. Verbale udienza del 13.01.2025)
2.1 Da ultimo va disattesa la condanna al risarcimento dei danno ex art. 96 cpc, non avendo la parte ben circostanziato il pregiudizio subito e non potendosi ritenere accertato che l'istante abbia agito con mala fede o colpa grave nell'intraprendere l'azione giudiziaria.
Alla luce di quanto esposto, ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
3. Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1441/24 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.540,00 compenso professionale oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, in favore di . Controparte_1
Castrovillari, 19.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa
Talarico
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