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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10689 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 19224/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4574/2021 emesso per il pagamento del corrispettivo di contratto di appalto e vertente tra
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Arcella
AT NE
e
(c.f. ), nella qualità di Controparte_1 C.F._2 titolare dell'omonima ditta individuale EDILIZIA GENERALE di
(codice fiscale partita Iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierbruno Brunetti
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
1)Revocare il decreto ingiuntivo n. 4574/2021 del 09/06/2021;
2)In accoglimento della domanda riconvenzionale condannare l'opposta alla restituzione dell'importo di € 10.000,00 (ovvero del diverso importo che ritenuto di giustizia) a titolo di proporzionale diminuzione del prezzo ex art. 1668 c.c., nonché al pagamento dell'importo di € 4.320,00 quali maggiori spese sostenute per l'affitto della casa durante i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, dell'importo di 600,00 quali spese sostenute per il completamento dei lavori non eseguiti, dell'importo di € 1.500,00 per il mancato utilizzo dell'immobile durante il periodo nel quale lo stesso dovrà essere oggetto delle opere di eliminazione dei vizi e dell'importo di € 8.000,00 a titolo di penale contrattuale per il ritardo, oltre interessi e rivalutazione;
3)Condannare l'opposta alla restituzione delle otto coppie di trabattelli lasciati sul cantiere in custodia di Parte_1 dalla precedente impresa;
4)Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.;
Per la convenuta opposta:
1)Rigettare l'opposizione e le relative domande riconvenzionali, con la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto e la conseguente condanna di al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale
[...]
EDILIZIA GENERALE di MICHELINA SICHENZ, della somma di € 12.670,00 per la causale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché la condanna dello stesso al pagamento delle spese legali con attribuzione ex art. 93 C.P.C.;
2)In subordine, ritenuta congrua e corretta la relazione del CTU
Architetto in tutti i suoi punti, dichiarare la Persona_1 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposto al decreto ingiuntivo n. 4574/2021 del Parte_1
09.06.2021 con il quale gli è stato imposto il pagamento della somma di €o 12670,00 oltre interessi e spese.
Per sostenre l'opposizione lo ha dedotto: che in data 8 Pt_1
Luglio 2020 aveva sottoscritto con titolare Controparte_1 della ditta individuale Edilizia Generale di IC HE, un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione relativi all'appartamento sito in Napoli alla via Ribera 5; che era stata pattuita per l'esecuzione dei lavori, iniziati il 13.7.2020, una durata di 30 giorni;
che era stata stabilita una penale di euro 100,00 a carico dell'appaltatore per ogni giorno di ritardo;
che l'importo dei lavori appaltati era stato fisato in euro 19.000,00, oltre IVA;
che l'installazione della pavimentazione, inizialmente affidata ad altra impresa, era stata attribuita, su suggerimento di marito Testimone_1 della , a che vi avrebbe provveduto CP_1 Persona_2 secondo la programmazione iniziale, a sua volta funzionale al trasloco dei coniugi nell'appartamento entro fine CP_2 agosto 2020; che solo nei primi giorni i lavori erano proseguiti rapidamente grazie alla presenza di quattro operai sul cantiere, oltre al capomastro;
che aveva chiesto di eseguire, oltre alla pavimentazione, due interventi in origine non previsti nell'area ingresso e in cucina;
che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e non erano stati portati a compimento entro il termine previsto nel contratto(già nell'ultima decade di luglio si erano verificate assenze degli operai, giorni in cui il cantiere era deserto o era presente un solo operaio); che fino al 17 agosto il cantiere è rimasto totalmente deserto;
che i lavori erano ripresi il 17 agosto 2020 e l'installazione della pavimentazione era terminata il 21 agosto 2020 senza la posa dei battiscopa, con alcune mattonelle graffiate ed alcune di esse ancora da posare;
che in data 29/9/2020 erano state indirizzate dal direttore dei lavori all'opposta una serie di contestazioni;
che in data
4/10/2020 aveva inoltrato all'opposta una diffida a adempiere ex art. 1454 c.c.; che la stessa era rimasta senza riscontro;
che era seguita la comunicazione della risoluzione del contratto il 20 ottobre 2020; che l'impresa aveva restituito le chiavi dell'appartamento il 7/11/2020 con opere incomplete ed affette da plurimi vizi;
che nello sgombero del cantiere l'Edilizia HE aveva portato via anche otto coppie di trabattelli di proprietà dell'impresa che aveva iniziato i lavori prima di luglio 2020; che per poter abitare l'appartamento aveva affidato ad un'altra impresa, la Edil Sanges di il completamento delle CP_3 lavorazioni interrotte;
che aveva versato all'opposta la somma complessiva di € 18.900,00; che aveva diritto alla restituzione della somma di € 10000,00 a titolo di diminuzione del prezzo ex art. 1668 c.c., al pagamento di € 4320,00, quali spese sostenute per l'affitto della casa durante i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, ad € 600,00 pari al costo del completamento dei lavori, ad € 1500,00 per il mancato utilizzo dell'appartamento ed ad € 8000,00 a titolo di penale da ritardo;
che l'opposta doveva inoltre restituire le otto coppie di trabatelli lasciati sul cantiere dalla precedente impresa.
La convenuta opposta ha resistito Controparte_1 all'opposizione sostenendo: che i lavori commissionati dall'opponente erano analiticamente descritti nel computo metrico allegato al contratto ma che, in corso d' opera, ne erano stati commissionati altri descritti in due computi metrici, dell'importo, rispettivamente, di € 4.200,00 e di € 5.500,00 oltre
Iva al 10%, per un totale di € 31.570,00 Iva compresa;
che non era provato l'esborso indicato per l'affitto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
E' pacifico che l'opponente ha affidato all'opposta un intervento di ristrutturazione del proprio immobile, che il corrispettivo dei lavori era stato fissato in € 19000,00 oltre iva, che le opere oggetto del contratto avrebbero dovuto essere completate trenta giorni dopo l'inizio dei lavori fissato al 13.7.2020.
L'opponente ha eccepito che l'opposta non aveva rispettato il termine fissato in contratto per l'esecuzione dei lavori e che questi ultimi non erano stati eseguiti a regola d'arte.
Quanto al ritardo va esclusa una responsabilità dell'appaltatore.
Lo stesso opponente ha dedotto nell'opposizione che durante i lavori era stata decisa la sostituzione della pavimentazione.
Tale operazione ha certamente condizionato la durata dei lavori sia in ragione dei tempi necessari per eseguirla che per la necessità di posticipare la pitturazione ad un momento successivo al suo termine.
D'altra parte, l'inesistenza di un ritardo addebitabile dall'opposta è confermata dall'assenza di contestazioni dell'opponente riferite al tema della durata dei lavori.
Nell'ordine di servizio del direttore dei lavori del 28.9.2020 non
è presente nessun riferimento al ritardo dei lavori.
Solo con la mail del 4.10.2020 si deduce che al momento era già decorso un congruo termine per l'adempimento ma si indica come termine dei lavori il 12.9.2020, momento che non corrisponde al trentesimo giorno successivo all'inizio dei lavori.
Consegue che non può essere riconosciuta all'attore la somma di euro 8000,00 rivendicata a titolo di penale contrattuale per la ritardata esecuzione dell'appalto.
Del pari non può essere attribuito allo il rimborso dei Pt_1 costi dell'affitto per i mesi di settembre, ottobre e novembre
2020.
Con riferimento alla somma richiesta per l'affitto difetta anche la prova che si tratta del costo dell'affitto che ha dovuto sostenere l'opponente.
Esclusa la responsabilità dell'opposta con riguardo alla durata dei lavori, va invece affermata la sua responsabilità con riguardo alle modalità di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
Dall'indagine tecnica affidata all'Arch. è emerso che Per_1
l'opposta non eseguito l'intervento di ristrutturazione dell'immobile dell'opponente a regola d'arte.
In particolare il CTU ha individuato una serie di vizi delle opere eseguite(pag. da 24 a 49 della consulenza alla si rinvia)ed ha indicato in euro 10000,00, oltre iva il costo degli interventi di ripristino.
Alla luce di quanto è stato verificato dall'esperto deve affermarsi: che l'opposta ha eseguito i lavori previsti dal contratto originario per l'importo di € 19.488,54 (IVA esclusa) e lavori aggiuntivi per € 7.622,03 (IVA esclusa); che l'importo delle opere eseguite al lordo dell'iva è pari ad € 29.821,62.
Considerato che l'opponente ha versato all'opposta € 18900,00, residuerebbe un credito dell'opposta di euro 10921,62.
Lo stesso è però superato dal credito maturato dall'opponente per effetto dell'esecuzione non a regola d'arte dei lavori.
Consegue che il decreto ingiuntivo n. 4574/2021 deve essere revocato;
che l'opposta va condannata al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di euro 78,38 con interessi legali dal 26.7.2021 al saldo.
L'opposta va inoltre condannata a restituire all'opponente la coppia di otto trabatelli presenti sul cantiere ma lasciati sul posto dall'impresa che aveva lavorato in precedenza (le circostanze della presenza dei trabatelli ed il loro prelievo da parte dell'opposta non sono state contestate).
Le spese del giudizio di opposizione, liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro
26000,00, e le spese della ctu vanno poste a carico dell'opposta in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4574/2021 proposta da nei confronti Parte_1 di nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale Edilizia Generale di IC HE, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo n. 4574/2021;
2)rigetta la domanda proposta da nella qualità Controparte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale Edilizia Generale di
IC EZ, nei confronti di;
Parte_1 3)in parziale accoglimento della domanda proposta da Pt_1
nei confronti di nella qualità di
[...] Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale Edilizia Generale di
IC EZ, condanna quest'ultima al pagamento in favore del prima della somma di € 78,38 con interessi legali dal
26.7.2021 al saldo;
4)condanna nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale Edilizia Generale di IC
EZ, alla restituzione delle otto coppie di trabattelli lasciatei sul cantiere in custodia di dalla Parte_1 precedente impresa;
5)rigetta le altre domande proposte da;
Parte_1
6)condanna nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale Edilizia Generale di IC
HE, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A.;
7)pone a carico di nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale Edilizia Generale di IC
HE, le spese della ctu.
Napoli, 19.11.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 19224/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4574/2021 emesso per il pagamento del corrispettivo di contratto di appalto e vertente tra
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Arcella
AT NE
e
(c.f. ), nella qualità di Controparte_1 C.F._2 titolare dell'omonima ditta individuale EDILIZIA GENERALE di
(codice fiscale partita Iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierbruno Brunetti
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
1)Revocare il decreto ingiuntivo n. 4574/2021 del 09/06/2021;
2)In accoglimento della domanda riconvenzionale condannare l'opposta alla restituzione dell'importo di € 10.000,00 (ovvero del diverso importo che ritenuto di giustizia) a titolo di proporzionale diminuzione del prezzo ex art. 1668 c.c., nonché al pagamento dell'importo di € 4.320,00 quali maggiori spese sostenute per l'affitto della casa durante i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, dell'importo di 600,00 quali spese sostenute per il completamento dei lavori non eseguiti, dell'importo di € 1.500,00 per il mancato utilizzo dell'immobile durante il periodo nel quale lo stesso dovrà essere oggetto delle opere di eliminazione dei vizi e dell'importo di € 8.000,00 a titolo di penale contrattuale per il ritardo, oltre interessi e rivalutazione;
3)Condannare l'opposta alla restituzione delle otto coppie di trabattelli lasciati sul cantiere in custodia di Parte_1 dalla precedente impresa;
4)Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.;
Per la convenuta opposta:
1)Rigettare l'opposizione e le relative domande riconvenzionali, con la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto e la conseguente condanna di al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale
[...]
EDILIZIA GENERALE di MICHELINA SICHENZ, della somma di € 12.670,00 per la causale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché la condanna dello stesso al pagamento delle spese legali con attribuzione ex art. 93 C.P.C.;
2)In subordine, ritenuta congrua e corretta la relazione del CTU
Architetto in tutti i suoi punti, dichiarare la Persona_1 cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposto al decreto ingiuntivo n. 4574/2021 del Parte_1
09.06.2021 con il quale gli è stato imposto il pagamento della somma di €o 12670,00 oltre interessi e spese.
Per sostenre l'opposizione lo ha dedotto: che in data 8 Pt_1
Luglio 2020 aveva sottoscritto con titolare Controparte_1 della ditta individuale Edilizia Generale di IC HE, un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione relativi all'appartamento sito in Napoli alla via Ribera 5; che era stata pattuita per l'esecuzione dei lavori, iniziati il 13.7.2020, una durata di 30 giorni;
che era stata stabilita una penale di euro 100,00 a carico dell'appaltatore per ogni giorno di ritardo;
che l'importo dei lavori appaltati era stato fisato in euro 19.000,00, oltre IVA;
che l'installazione della pavimentazione, inizialmente affidata ad altra impresa, era stata attribuita, su suggerimento di marito Testimone_1 della , a che vi avrebbe provveduto CP_1 Persona_2 secondo la programmazione iniziale, a sua volta funzionale al trasloco dei coniugi nell'appartamento entro fine CP_2 agosto 2020; che solo nei primi giorni i lavori erano proseguiti rapidamente grazie alla presenza di quattro operai sul cantiere, oltre al capomastro;
che aveva chiesto di eseguire, oltre alla pavimentazione, due interventi in origine non previsti nell'area ingresso e in cucina;
che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e non erano stati portati a compimento entro il termine previsto nel contratto(già nell'ultima decade di luglio si erano verificate assenze degli operai, giorni in cui il cantiere era deserto o era presente un solo operaio); che fino al 17 agosto il cantiere è rimasto totalmente deserto;
che i lavori erano ripresi il 17 agosto 2020 e l'installazione della pavimentazione era terminata il 21 agosto 2020 senza la posa dei battiscopa, con alcune mattonelle graffiate ed alcune di esse ancora da posare;
che in data 29/9/2020 erano state indirizzate dal direttore dei lavori all'opposta una serie di contestazioni;
che in data
4/10/2020 aveva inoltrato all'opposta una diffida a adempiere ex art. 1454 c.c.; che la stessa era rimasta senza riscontro;
che era seguita la comunicazione della risoluzione del contratto il 20 ottobre 2020; che l'impresa aveva restituito le chiavi dell'appartamento il 7/11/2020 con opere incomplete ed affette da plurimi vizi;
che nello sgombero del cantiere l'Edilizia HE aveva portato via anche otto coppie di trabattelli di proprietà dell'impresa che aveva iniziato i lavori prima di luglio 2020; che per poter abitare l'appartamento aveva affidato ad un'altra impresa, la Edil Sanges di il completamento delle CP_3 lavorazioni interrotte;
che aveva versato all'opposta la somma complessiva di € 18.900,00; che aveva diritto alla restituzione della somma di € 10000,00 a titolo di diminuzione del prezzo ex art. 1668 c.c., al pagamento di € 4320,00, quali spese sostenute per l'affitto della casa durante i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, ad € 600,00 pari al costo del completamento dei lavori, ad € 1500,00 per il mancato utilizzo dell'appartamento ed ad € 8000,00 a titolo di penale da ritardo;
che l'opposta doveva inoltre restituire le otto coppie di trabatelli lasciati sul cantiere dalla precedente impresa.
La convenuta opposta ha resistito Controparte_1 all'opposizione sostenendo: che i lavori commissionati dall'opponente erano analiticamente descritti nel computo metrico allegato al contratto ma che, in corso d' opera, ne erano stati commissionati altri descritti in due computi metrici, dell'importo, rispettivamente, di € 4.200,00 e di € 5.500,00 oltre
Iva al 10%, per un totale di € 31.570,00 Iva compresa;
che non era provato l'esborso indicato per l'affitto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
E' pacifico che l'opponente ha affidato all'opposta un intervento di ristrutturazione del proprio immobile, che il corrispettivo dei lavori era stato fissato in € 19000,00 oltre iva, che le opere oggetto del contratto avrebbero dovuto essere completate trenta giorni dopo l'inizio dei lavori fissato al 13.7.2020.
L'opponente ha eccepito che l'opposta non aveva rispettato il termine fissato in contratto per l'esecuzione dei lavori e che questi ultimi non erano stati eseguiti a regola d'arte.
Quanto al ritardo va esclusa una responsabilità dell'appaltatore.
Lo stesso opponente ha dedotto nell'opposizione che durante i lavori era stata decisa la sostituzione della pavimentazione.
Tale operazione ha certamente condizionato la durata dei lavori sia in ragione dei tempi necessari per eseguirla che per la necessità di posticipare la pitturazione ad un momento successivo al suo termine.
D'altra parte, l'inesistenza di un ritardo addebitabile dall'opposta è confermata dall'assenza di contestazioni dell'opponente riferite al tema della durata dei lavori.
Nell'ordine di servizio del direttore dei lavori del 28.9.2020 non
è presente nessun riferimento al ritardo dei lavori.
Solo con la mail del 4.10.2020 si deduce che al momento era già decorso un congruo termine per l'adempimento ma si indica come termine dei lavori il 12.9.2020, momento che non corrisponde al trentesimo giorno successivo all'inizio dei lavori.
Consegue che non può essere riconosciuta all'attore la somma di euro 8000,00 rivendicata a titolo di penale contrattuale per la ritardata esecuzione dell'appalto.
Del pari non può essere attribuito allo il rimborso dei Pt_1 costi dell'affitto per i mesi di settembre, ottobre e novembre
2020.
Con riferimento alla somma richiesta per l'affitto difetta anche la prova che si tratta del costo dell'affitto che ha dovuto sostenere l'opponente.
Esclusa la responsabilità dell'opposta con riguardo alla durata dei lavori, va invece affermata la sua responsabilità con riguardo alle modalità di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
Dall'indagine tecnica affidata all'Arch. è emerso che Per_1
l'opposta non eseguito l'intervento di ristrutturazione dell'immobile dell'opponente a regola d'arte.
In particolare il CTU ha individuato una serie di vizi delle opere eseguite(pag. da 24 a 49 della consulenza alla si rinvia)ed ha indicato in euro 10000,00, oltre iva il costo degli interventi di ripristino.
Alla luce di quanto è stato verificato dall'esperto deve affermarsi: che l'opposta ha eseguito i lavori previsti dal contratto originario per l'importo di € 19.488,54 (IVA esclusa) e lavori aggiuntivi per € 7.622,03 (IVA esclusa); che l'importo delle opere eseguite al lordo dell'iva è pari ad € 29.821,62.
Considerato che l'opponente ha versato all'opposta € 18900,00, residuerebbe un credito dell'opposta di euro 10921,62.
Lo stesso è però superato dal credito maturato dall'opponente per effetto dell'esecuzione non a regola d'arte dei lavori.
Consegue che il decreto ingiuntivo n. 4574/2021 deve essere revocato;
che l'opposta va condannata al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di euro 78,38 con interessi legali dal 26.7.2021 al saldo.
L'opposta va inoltre condannata a restituire all'opponente la coppia di otto trabatelli presenti sul cantiere ma lasciati sul posto dall'impresa che aveva lavorato in precedenza (le circostanze della presenza dei trabatelli ed il loro prelievo da parte dell'opposta non sono state contestate).
Le spese del giudizio di opposizione, liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro
26000,00, e le spese della ctu vanno poste a carico dell'opposta in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4574/2021 proposta da nei confronti Parte_1 di nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale Edilizia Generale di IC HE, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo n. 4574/2021;
2)rigetta la domanda proposta da nella qualità Controparte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale Edilizia Generale di
IC EZ, nei confronti di;
Parte_1 3)in parziale accoglimento della domanda proposta da Pt_1
nei confronti di nella qualità di
[...] Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale Edilizia Generale di
IC EZ, condanna quest'ultima al pagamento in favore del prima della somma di € 78,38 con interessi legali dal
26.7.2021 al saldo;
4)condanna nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale Edilizia Generale di IC
EZ, alla restituzione delle otto coppie di trabattelli lasciatei sul cantiere in custodia di dalla Parte_1 precedente impresa;
5)rigetta le altre domande proposte da;
Parte_1
6)condanna nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale Edilizia Generale di IC
HE, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A.;
7)pone a carico di nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale Edilizia Generale di IC
HE, le spese della ctu.
Napoli, 19.11.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa