Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
In materia di rifiuti, l'entrata in vigore del regolamento UE del 31 marzo 2011, n. 333 - recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici possono cessare di essere considerati rifiuti - non determina il venir meno della rilevanza penale delle precedenti condotte di abusiva gestione, in quanto la perdita della qualità di rifiuto deriva non solo dalla natura, consistenza e trattamento dei rottami, ma anche dal rispetto delle prescrizioni e dal positivo esito delle procedure preliminari previste dalla disciplina comunitaria la cui attuazione può trovare applicazione solo per il futuro. (Fattispecie in cui è stato ritenuto penalmente rilevante l'accumulo indistinto di residui metallici nell'area esterna alla sede della ditta produttrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2014, n. 43430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43430 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 1680
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 37822/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AO EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 15 gennaio 2013 dalla corte d'appello di Ancona;
udita nella pubblica udienza del 10 giugno 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELAHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo A) con rideterminazione della pena per gli altri addebiti;
e rigetto nel resto;
udito il difensore avv. Marra Gabriele.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la corte d'appello di Ancona revocò tutte le statuizioni civili e confermò nel resto la sentenza emessa il 30.6.2011 dal giudice del tribunale di Urbino, che aveva dichiarato AO EN colpevole dei reati di cui: A) al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, in relazione al comma 1,
lett. a), perché, quale legale rappresentante della ditta LAVFER spa, esercente l'attività di produzione e commercializzazione di materiali manufatti ferrosi, non aveva rispettato la condizione dettata dall'art. 183, lett. m), per il deposito temporaneo, e in particolare non aveva avviato i rifiuti costituiti da rottami ferrosi, sfridi di lavorazione ferrosi e trucioli, imballaggi metallici, alle operazioni di recupero, nei limiti temporali o quantitativi previsti, tanto che i rifiuti in deposito raggiungevano il volume di circa 700 mc. e l'ultima operazione di scarico annotata nel registro risaliva al 26.09.2008; B) al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, in relazione al comma 1, lett. b), perché
non aveva rispettato la condizione dettata dall'art. 183, lett. m), per il deposito temporaneo per i rifiuti costituiti da oli esausti, effettuando il deposito in violazione delle relative norme tecniche e di quelle che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose - e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 e giorni 15 di arresto ed Euro 2.500 di ammenda.
L'imputato, a mezzo degli avv.ti Lucio Monaco e Gabriele Marra, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) erronea valutazione relativa alla inapplicabilità del regolamento UÈ n. 333/2011 del 31.3.2011. Con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato che a partire dal 9 ottobre 2011 era intervenuto il detto regolamento, che aveva disciplinato una serie di condizioni in presenza delle quali, come si legge nell'art. 1, i "rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere rifiuti". È stata così introdotta, da una fonte di immediata applicazione nell'ordinamento interno, una eccezione alla generale definizione di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, che, nella prospettiva penalistica, configura una ipotesi di vera e propria abolitio criminis disciplinata dall'art. 2 c.p., comma 2. La condotta ascritta all'imputato risulta quindi priva di rilevanza penale, qualora, ovviamente, ricorrano i requisiti di merito fissati dalla normativa comunitaria. Con l'appello era stato quindi chiesto di dichiarare l'applicabilità del regolamento citato e quindi disporre la necessaria istruttoria al fine di verificare l'effettiva sussistenza, in fatto, di tutti gli elementi necessari per poter legittimamente operare la "declassificazione" dei rottami metallici di cui al capo di imputazione, da rifiuto a materia di altra natura. La corte d'appello ha respinto le argomentazioni e le richieste contenute nell'atto di appello osservando che "non è possibile un'applicazione preventiva del Regolamento prima della sua entrata in vigore", così incorrendo in un manifesto errore sulla legge penale. Si tratta infatti di una questione interpretativa relativa ad una speciale disciplina extrapenale che, una volta entrata in vigore, modifica il perimetro di applicabilità della fattispecie di cui all'art. 256, n. 2 del t.u. ambientale, nello specifico sottraendo dalla sua portata applicativa i rottami metallici. In ragione di ciò, la detta modifica normativa ben può trovare applicazione anche a fatti pregressi, in ragione del fondamentale principio di garanzia fissato dall'art. 2 c.p., comma 2. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento U.E. si è infatti verificata un'ipotesi di abolitio criminis in relazione alle condotte di detenzione di tutti i rottami che soddisfano le condizioni fissate dalla normativa comunitaria: abolizione che ha effetti retroattivi incondizionati, giusto il disposto della normativa codicistica. Il ricorrente in sostanza rileva che: (1) il regolamento comunitario trova diretta ed immediata applicazione nell'ordinamento interno e che, pertanto, spirato il termine dilatorio di cui all'art. 7, diviene diritto vigente a prescindere da interventi di recepimento del legislatore nazionale;
(2) la disciplina ambientale è caratterizzata dalla presenza di una specifica disposizione (art. 184 - bis) contenente la disciplina della categoria dei sottoprodotti;
(3) dopo aver significativamente precisato che i sottoprodotti "non sono rifiuti ai sensi dell' art. 183, comma 1, lett. a)", in tale categoria il legislatore include le sostanze e gli oggetti il cui "ulteriore utilizzo è legale"; (4) a seguito dell'entrata in vigore del citato regolamento comunitario, l'utilizzo dei rottami metallici che soddisfino, nel merito, le condizioni regolamentari, è da considerarsi di per sè legale e, quindi, sottratto alla categoria dei rifiuti;
(5) la legalità della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256, è definita da un rapporto di strettissima accessorietà con la nozione di "rifiuto" fornita dalla norma definitoria attraverso la quale il legislatore li identifica (art. 183, comma 1, lett. a) T.U. ambientale); (6) il rinvio alla nozione di "rifiuto" quale elemento essenziale della fattispecie, trasforma la norma definitoria in elemento normativo costitutivo della tipicità legale del fatto, unitamente alla costellazione delle previsioni "satellite" (art. 184 bis) che il legislatore utilizza per definire eccezioni alla stessa;
(7) nella categoria dei rifiuti non rientrano più, a partire dal 9 ottobre 2011, i rottami metallici che soddisfano le condizioni fissate dal regolamento;
(8) la descritta modifica rende, pertanto, inapplicabile al fatto di cui alla lettera a) del capo di imputazione, la norma sanzionatoria perché il "fatto non è più previsto dalla legge come reato"; (9) tale conclusione, deriva dalla constatazione dell'avvenuto intervento aboli-tivo operato dalla normativa comunitaria.
Deduce quindi che, poiché a seguito dell'entrata in vigore del regolamento U.E., il concreto fatto illecito attribuito al AO, se commesso dopo la data di entrata in vigore del regolamento, perde, sul piano qualificatorio, lo "stigma" di illecito penale, di tale effetto abolitivo deve beneficiare anche l'odierno imputato, sebbene i fatti a lui ascritti risultino commessi in costanza di una legge penale diversa da quella vigente al momento del giudizio, come impone l'art. 2 c.p., comma 2. 2) vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di integrazione probatoria motivata dalla necessità di accertare l'esistenza di tutti gli elementi di fatto necessari all'applicabilità del novum disciplinare di fonte comunitaria. Rileva che era necessario l'accertamento circa la ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla predetta fonte comunitaria per sottrarre il processo di gestione dei rottami metallici alla più stringente disciplina dettata in materia di rifiuti ferrosi. Di tale circostanza la difesa aveva offerto, anche con l'atto di appello, un principio di prova, dimostrando documentalmente e con specifico riferimento alle risultanze istruttorie richiamate: (1) l'esistenza di un sistema di gestione della qualità certificato, anche sotto il profilo della sua effettiva implementazione, da una primaria società del settore;
(2) la destinazione dell'insieme dei rottami ferrosi prodotti dalla Lav.Fer. al ciclo produttivo delle acciaierie;
(3) la circostanza che i rottami metallici prodotti dalla Lav.fer generavano un reddito per la stessa perché, contrariamente a quanto di norma avviene in relazione ai rifiuti, il produttore veniva pagato dal successivo utilizzatore degli stessi. Si trattava di prove che avevano natura di sicura decisività e che potevano essere richieste solo in sede di appello, dopo l'entrata in vigore del regolamento UÈ. 3) violazione di legge in relazione all'accertamento della reale offensività delle condotte ascritte al AO, per avere la corte d'appello erroneamente interpretato l'elemento del pericolo che caratterizza entrambi i reati contestati. La corte d'appello si è limitata a constatare la conformità al tipo delle condotte ascritte al AO, secondo un asfittico schema interpretativo che, nel caso di reati di pericolo astratto, esaurisce il giudizio di merito nella constatata conformità della condotta alla legalità della fattispecie. Il giudice di appello ha altresì omesso di individuare le conoscenze empiriche di copertura necessarie per sostanziare il giudizio di pericolo.
La mancata considerazione della peculiare natura del giudizio di pericolo e della qualità della relativa base di giudizio, comporta il vizio di motivazione anche in relazione al reato del capo B), in quanto la corte d'appello si è limitata a valorizzare i dati osservativi forniti dai militari intervenuti e ad ergersi al ruolo di produttore di conoscenze empiriche in funzione prognostica, prive del supporto di qualsivoglia qualificata conoscenza in merito alle "leggi generali" in grado di spiegare empiricamente la potenzialità esiziale del fatto accertato rispetto all'integrità del bene ambientale tutelato. Del resto, l'esperto AM ha escluso, dopo aver provveduto a una riclassificazione del materiale repertato dai militari del NOE, l'esistenza di qualsivoglia rischio di inquinamento dell'ambiente circostante: tanto con riferimento ai rifiuti pericolosi, quanto in relazione all'accumulo di rottami metallici. 4) mancanza di motivazione in ordine alle conclusione del tecnico AM in merito alla insussistenza di pericoli ambientali. 5) violazione di legge in ordine alla interpretazione dei criteri di commisurazione della pena, perché, pur avendo dato atto che la ritenuta violazione si radica in un contesto di obbiettiva difficoltà economica dell'impresa e che le violazioni accertate rappresentano un unicum nella storia di questa realtà imprenditoriale, la Corte ha omesso di valutare tali circostanze nel complessivo processo di commisurazione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ripropone in questa sede la tesi dell'abolitio criminis, per il motivo che i rottami ferrosi in questione non si sarebbero potuti considerare rifiuti dopo l'entrata in vigore del regolamento UÈ del Consiglio del 31 marzo 2011, n. 333 (recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio) il quale ha individuato alcuni tipi di materiali metallici che cessano di essere considerati rifiuti alla presenza di alcune condizioni. Il ricorrente sostiene, in particolare, che nella specie ricorrerebbero tutte le condizioni richieste dal detto regolamento, ed in particolare la destinazione esclusiva del materiale al riutilizzo per essere reimpiegato come materia prima nelle fonderie e nelle acciaierie, venendo conferito a tal fine alla ditta ER TA e da questa ai fruitori finali;
l'assenza di trattamenti preliminari alla cessione sui materiali così conferiti;
la natura ferrosa di detti materiali;
la loro separazione alla fonte e tenuta separata dai residui di altra natura;
il rispetto delle procedure organizzative di cui all'art. 6 del regolamento, ivi compreso il sistema di gestione della qualità secondo il modello UNI EN ISO 9001/2008.
La corte d'appello ha rigettato la specifica eccezione difensiva ritenendo che il detto regolamento Europeo potesse trovare applicazione solo per il futuro, come peraltro previsto dal suo art. 7 (il quale dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU della UÈ, ma si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011), in quanto lo stesso, oltre a determinare in quali casi i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti, prevede che a tal fine vengano poste in essere tutta una serie di procedure preventive (burocratiche e materiali quanto alla gestione ed al trattamento dei rifiuti da operarsi già nel luogo di produzione) che sono imprescindibili per l'attuazione della normativa di che trattasi.
Ritiene il Collegio che questa interpretazione debba essere condivisa e che pertanto non sia accoglibile la tesi del ricorrente di un effetto retroattivo delle disposizioni del regolamento stesso. Difatti, come del resto evidenziato anche dalla corte d'appello, l'art. 3 del regolamento dispone che "i rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:... d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6". L'art. 5, in particolare, prevede una "dichiarazione di conformità" e prescrive che (comma 1) "Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato 3), e (comma 2) che "Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano"; mentre l'art. 6, in ordine alla "Gestione della qualità" dispone che il produttore deve applicare un sistema di gestione della qualità, che prevede tutta una serie di procedimenti documentati, nonché obblighi specifici di monitoraggio (indicati per ciascun criterio dagli allegati 1 e 2), sistema che deve essere verificato da uno speciale organismo di valutazione.
Esattamente, quindi, la corte d'appello ha ritenuto che, dal complesso sistema delineato dal regolamento, si evince che alcuni tipi di rottami metallici possono cessare di essere considerati rifiuti, ma non già e non solo in base alla loro natura, alla loro consistenza e ai trattamenti che subiscono sul luogo di produzione (tutti requisiti che comunque devono essere accertati e certificati), ma anche per effetto del rispetto delle specifiche prescrizioni (in materia di formulari, ecc.) e del positivo esito delle procedure preliminari delineate da detta normativa. Proprio per questo motivo di tale normativa non è possibile una applicazione preventiva prima della sua entrata in vigore, come è confermato dalla circostanza che la stessa prevede un congruo termine per la sua effettiva e successiva applicazione. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che il semplice fatto che i rifiuti metallici di diversa natura prodotti dalla Lav.Fer. siano stati accumulati per più di un anno indistintamente all'esterno della ditta, senza avere subito alcun effettivo e certificato processo di pretrattamento e di separazione rendeva già di per sè inapplicabile agli stessi la nuova disciplina comunitaria, anche a prescindere dalla presenza di tutti gli altri requisiti dalla stessa richiesti.
D'altra parte, per le ragioni indicate, era impossibile nella specie ritenere, in mancanza dei controlli e procedure prescritte dal sopravvenuto regolamento Europeo, che i materiali rinvenuti nell'azienda dell'imputato avessero perso la natura di rifiuti, e quindi che si fosse determinata una abolitio criminis. La corte d'appello ha altresì congruamente evidenziato che era comunque stato accertato che l'impresa dell'imputato per più di un anno non aveva conferito i propri rifiuti metallici e li aveva ammassati in un'area esterna all'edificio, per cui era irrilevante stabilire se le ditte a cui la stessa conferiva in precedenza tali rifiuti li destinassero o meno ad acciaierie o ad altri impianti di recupero, posto che quello che era concretamente emerso era, appunto, che i rifiuti in questione da lungo tempo non venivano conferiti ad alcuna ditta e giacevano abbandonati.
Il primo e secondo motivo di ricorso vanno pertanto rigettati perché infondati.
Sono infondati anche il terzo ed il quarto motivo. La corte d'appello, invero, con una apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che nel piazzale dell'azienda erano stati rinvenuti 700 mc. di rottami metallici che erano stati ivi accumulati nell'ultimo anno e che nello stesso luogo, all'aperto, vi erano anche 600 litri di olii esausti riposti in vari fusti che, all'atto del controllo, erano privi di coperchio e di etichettatura e, quindi, esposti agli agenti atmosferici. Inoltre, dalla documentazione fotografica risultava che i rifiuti solidi, oltre ad essere depositati in maniera incontrollata su di un'area non coperta di circa 350 mq. e con pavimento in cattivo stato di manutenzione, non erano costituiti solo da rottami ferrosi, ma anche da imballaggi metallici e sfridi di lavorazione ferrosi con presenza di emulsione oleosa, nonché da stracci in carta sporchi, plastica, indumenti protettivi e guanti utilizzati, nonché rifiuti derivanti dalla pulizia dei piazzali. Parte dei contenitori ove erano contenuti gli oli, poi, oltre a trovarsi all'aperto senza alcuna sovrastante copertura, non erano dotati proprio di coperchio tanto che sotto alcuni di essi era stata rilevata la fuoriuscita degli oli esausti.
La corte d'appello ha quindi plausibilmente ritenuto che, se era vero che non vi erano in atto sversamenti di tale portata da potere contaminare il terreno circostante, era anche vero che comunque sussisteva la necessità di evitare la dispersione incontrollata dei rifiuti pericolosi presenti sul posto ed i pericoli (anche solo potenziali) derivanti all'ambiente circostante da un accumulo smisurato dei rifiuti di altra natura, causato a sua volta dalla violazione delle prescrizioni normative relative ai limiti temporali e quantitativi di smaltimento. Correttamente, quindi, sono stati ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi dei reati contestati, per la cui integrazione non è necessaria la presenza di un pericolo in concreto.
È infine infondato anche il quinto motivo perché la corte d'appello, in ordine alla determinazione della pena, ha tenuto in realtà conto delle difficoltà economiche dell'azienda e della condotta anteriore, e in considerazione del fatto che tali violazioni non erano gravi, ma erano comunque plurime e prolungate nel tempo, ha valutato congrua la pena, peraltro fissata in misura appena superiore al minimo edittale per la pena pecuniaria e nel minimo per la pena detentiva.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014