Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2014, n. 43430
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Sentenza 10 giugno 2014

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In materia di rifiuti, l'entrata in vigore del regolamento UE del 31 marzo 2011, n. 333 - recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici possono cessare di essere considerati rifiuti - non determina il venir meno della rilevanza penale delle precedenti condotte di abusiva gestione, in quanto la perdita della qualità di rifiuto deriva non solo dalla natura, consistenza e trattamento dei rottami, ma anche dal rispetto delle prescrizioni e dal positivo esito delle procedure preliminari previste dalla disciplina comunitaria la cui attuazione può trovare applicazione solo per il futuro. (Fattispecie in cui è stato ritenuto penalmente rilevante l'accumulo indistinto di residui metallici nell'area esterna alla sede della ditta produttrice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2014, n. 43430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43430
    Data del deposito : 10 giugno 2014

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