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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8967/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BALCONI FRANCO, elettivamente domiciliato in Brugherio, viale Lombardia 233, presso il difensore.
ATTORE
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio il Sig. CP_1
, per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento
[...]
negligente tenuto da quest'ultimo nello svolgimento dell'incarico di amministratore del predetto
, fino al 18 settembre 2017. Parte_1
Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio restando contumace.
Dai documenti acquisiti agli atti (verbale di assemblea del 18.09.2017, relazione del 6.02.2018,
verbale di assemblea del 5.03.2018, del 5.09.2028, del 26.09.2018, del 10.010.2018, estratto conto del relativo agli anni 2016 e 2017, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria Parte_1
esperita in corso di causa (Sig. , è emerso Parte_2 Parte_3 Persona_1
quanto segue.
Nel corso degli anni 2016 e 2017, il convenuto, in qualità di amministratore del Parte_1
, ha effettuato dei pagamenti, per l'importo complessivo di € 3.015,17, non riferibili a
[...]
debiti del condomino stesso.
Nel corso del 2017, il convenuto, in costanza del suo mandato di amministratore di condominio. ha deciso, senza interpellare i condomini e senza alcun fondato motivo, di instaurare un giudizio di opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Monza, per l'importo di €
4.345,16, in favore di un fornitore, esponendo il condominio stesso ai relativi e inutili costi.
Il danno subito dall'attore in relazione all'instaurazione del predetto e infondato giudizio di merito ammonta a complessivi € 4.569,09 (rappresentati dalla sommatoria dei compensi pagati ai difensori del predetto giudizio, come segue: € 2.137,60 all'Avv. Parravicini ed € 2.431,49 all'Avv. . Per_1
Si osserva, da ultimo, che deve essere accolta la domanda dell'attore volta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale, in quanto la condotta del predetto risulta essere pagina 2 di 3 penalmente rilevante, potendo configurare la fattispecie del reato di appropriazione indebita (art. 2059
c.c., art. 185 c.p.).
Si osserva, al riguardo, che si ritiene ammissibile il risarcimento del danno, non patrimoniale, anche in favore dei soggetti collettivi (cfr. Corte di Cassazione con pronuncia n. 3396 del 2005), avendo il comportamento del convenuto determinato delle conseguenze negative, in relazione alle persone preposte all'ente stesso ed ai suoi partecipanti.
Il danno morale deve essere liquidato, in via equitativa, nell'importo pari ad € 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Stante quanto sopra, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore,
dell'importo di € 10.584,26 (costituito dalla sommatoria dell'importo pari ad € 3.015,17, oltre ad €
4.569,09 ed € 3.000,00), oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio sono liquidate – secondo il principio di soccombenza – nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore del , Controparte_1 Parte_1
dell'importo pari ad € 10.584,26, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.352,00 (di cui € 275,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8967/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BALCONI FRANCO, elettivamente domiciliato in Brugherio, viale Lombardia 233, presso il difensore.
ATTORE
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio il Sig. CP_1
, per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento
[...]
negligente tenuto da quest'ultimo nello svolgimento dell'incarico di amministratore del predetto
, fino al 18 settembre 2017. Parte_1
Il convenuto non si è costituito nel presente giudizio restando contumace.
Dai documenti acquisiti agli atti (verbale di assemblea del 18.09.2017, relazione del 6.02.2018,
verbale di assemblea del 5.03.2018, del 5.09.2028, del 26.09.2018, del 10.010.2018, estratto conto del relativo agli anni 2016 e 2017, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria Parte_1
esperita in corso di causa (Sig. , è emerso Parte_2 Parte_3 Persona_1
quanto segue.
Nel corso degli anni 2016 e 2017, il convenuto, in qualità di amministratore del Parte_1
, ha effettuato dei pagamenti, per l'importo complessivo di € 3.015,17, non riferibili a
[...]
debiti del condomino stesso.
Nel corso del 2017, il convenuto, in costanza del suo mandato di amministratore di condominio. ha deciso, senza interpellare i condomini e senza alcun fondato motivo, di instaurare un giudizio di opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Monza, per l'importo di €
4.345,16, in favore di un fornitore, esponendo il condominio stesso ai relativi e inutili costi.
Il danno subito dall'attore in relazione all'instaurazione del predetto e infondato giudizio di merito ammonta a complessivi € 4.569,09 (rappresentati dalla sommatoria dei compensi pagati ai difensori del predetto giudizio, come segue: € 2.137,60 all'Avv. Parravicini ed € 2.431,49 all'Avv. . Per_1
Si osserva, da ultimo, che deve essere accolta la domanda dell'attore volta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale, in quanto la condotta del predetto risulta essere pagina 2 di 3 penalmente rilevante, potendo configurare la fattispecie del reato di appropriazione indebita (art. 2059
c.c., art. 185 c.p.).
Si osserva, al riguardo, che si ritiene ammissibile il risarcimento del danno, non patrimoniale, anche in favore dei soggetti collettivi (cfr. Corte di Cassazione con pronuncia n. 3396 del 2005), avendo il comportamento del convenuto determinato delle conseguenze negative, in relazione alle persone preposte all'ente stesso ed ai suoi partecipanti.
Il danno morale deve essere liquidato, in via equitativa, nell'importo pari ad € 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Stante quanto sopra, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore,
dell'importo di € 10.584,26 (costituito dalla sommatoria dell'importo pari ad € 3.015,17, oltre ad €
4.569,09 ed € 3.000,00), oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio sono liquidate – secondo il principio di soccombenza – nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento, in favore del , Controparte_1 Parte_1
dell'importo pari ad € 10.584,26, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.352,00 (di cui € 275,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
Monza, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3