Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Ita 30.73 La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. Presidente R.G.n. 13554/1999 dr. Ettore Mercurio Consigliere rel. Cron. dr. Donato Figurelli Consigliere Rep. dr. Pietro Cuoco Consigliere Ud.07.12.2001 dr. Corrado Guglielmucci Consigliere dr. Giovanni Amoroso ha pronunciato la seguente SEN TENZA els sul ricorso proposto da: CI PA, nata a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Collisani, giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Massimo Cerniglia al Largo del Nazareno 8, ricorrente;
4809 CON TRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separata- mente, dagli avvocati Vincenzo Morielli, Luigi Cantarini, - 1- Patrizia Tadris, Antonio Todaro, con i quali è elettiva- mente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (Ufficio Legale INPS), giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, resistente com procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Termini - 25 giugno 1998, n. 305/1998, Imerese in data 14 aprile n. 517/97 R.G.A.C.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 7 dicembre 2001; udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Gene- ди rale dr. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 I Svolgimento del processo. Com sentenza del 24 aprile 1997 il Pretore di Termini Ime- rese, im funzione di giudice del lavoro, condannava l'INPS a corrispondere alla signora PA CI l'assegno di invalidità, ritenendo che la capacità di lavoro dell'assi- curata potesse considerarsi ridotta da tale data a meno di un terzo della misura normale a causa delle infermità accertate. Avverso tale decisione, depositata il 23 maggio 1997, l'INPS proponeva appello. L'assicurata, costituitasi in giudizio, resisteva al gravame. Rinnovata la consulenza medico-legale, con sentenza in data 14 aprile - 25 giugno 1998 il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda proposta im primo grado dalla CI. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 24 giugno 1999, la CI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'INPS ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando omessa motivazione della sen- tenza in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., la ricorrente deduce che il Tribunale nom ha temuto conto del reale stato lavorativo della CI, la quale, pur rivestendo la quali- 3.- fica di lavoratrice agricola, venne erroneamente conside- rata commerciante;
che a tale ultimo profilo lavorativo 1'INPS correlava il quadro clinico dell'appellata ai fimi del giudizio del Tribunale;
che era invece pacifico, come .di. risultava da diversi atti causa, che la CI era lavora- trice agricola;
che le patologie invalidanti dovevano rife- rirsi a tale genere di occupazione lavorativa (agricola) e non ad altre%; che ciò nom era avvenuto, e la decisione era stata emessa, omettendo di valutare la reale qualifica lavorativa della CI;
che era documentato negli atti di causa (estratto contributivo INPS) che dal 1988 al 1994 la CI svolgeva l'attività agricola e le sue patologie pregiudicavano irrimediabilmente l'attività lavorativa del- l'appellata%;B che la surriferita circostanza, ritenuta inva- lidante dalla c.t.u. di prime cure, accertata dalla c.t. del giudizio di 2° grado, era stata disattesa;
che, ancor prima della decisione sulle attività confacenti, il Tribunale a- vrebbe dovuto pronunziarsi sulla compromissione della reale attività lavorativa svolta, ma di ciò non vi era traccia. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Ed invero, come emerge dalla sentenza impugnata, il c.t.u. nominato in grado di appello ha evidenziato, in esito ad accurati accertamenti, che la signora CI, ultracin- quantenne, è affetta da esiti di exeresi da neurinoma del- l'acustico con residua paresi periferica del VII di destra 4 -- e spondiloartrosi vertebrale a discreta incidenza funzionale. Secondo detto c.t.u. tali infermità non riducono la capa- cità di lavoro della predetta a meno di un terzo del normale in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in difformità dal parere espresso dal consulente di primo grado. In particolare il c.t.u. d'appello ha rilevato che la residua paresi periferica del VII destro non provoca invalidità in misura tale da ridurre la capacità di lavoro di due terzi e non è ingravescente, così come la spondiloartrosi. Il Tribunale ha ritenuto di aderire al parere del consulente da esso nominato, avendolo ritenuto più aderente alle reali condizioni psicofisiche dell'assicurata, con motivazione con- grua ed esente da vizi logico-giuridici. Per quanto concerne in particolare l'attività svolta dalla Ci- cero che, secondo quanto dedotto im ricorso, sarebbe stata quella di lavoratrice agricola, e non di commerciante, deve Osservarsi che nella disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, ai fini dell'integrazione del requisito della ri- duzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'as- sicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, rile- vano non solo le attività lavorative sostanzialmente identi- che a quelle precedentemente svolte (nel corso delle quali si è manifestato il quadno patologico invalidante), ma anche tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in -- 5- quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza e- mergente nella concreta fattispecie, che faccia ragione- volmente presumere l'adattabilità professionale dell'in- teressato al nuovo lavoro (Cass. 15 giugno 2001, n. 8101). Pur prescindendo pertanto dall'attività agricola, la diversa attività, cui fa riferimento la ricorrente, non escludeva l'estrinsecazione delle attitudini dell'assicurata, ed il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurata in occupazione confacenti alle sue attitudini non risultava integrato, come ritenuto dal Tribunale. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo l'INPS depositato solo procura speciale, senza partecipare alla di- scussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizi di cassazione. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2001. Il Presidente (dr. Ettore Mercurio) curio си Il Consigliere estensore Dille (dr. Ponato Figurelli) IL CANCELLIERE Jonoto FindlooposIl Depositato in Cancelleri 4 MAR 2002 ogg - 6 - IL CANCELLIERE