Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6841/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6841/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Gabriele Iuliano, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Gaudino Pastorino, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.1.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 [nata ad Parte_1
Agropoli (Sa) in data 02/06/1985 (CF. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio in data 6.9.2008 in Roccadaspide (SA) con CP_1
[nato ad [...] il [...] (CF. )] e che dall'unione C.F._2 erano nati i figli (06/08/2009) e (22/12/2013), chiedeva PE ER pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento esclusivo dei due minori con collocamento prevalente presso di sé ed assegnazione della casa familiare;
2) la regolamentazione del diritto di visita del padre;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di euro 400,00 per ciascun figlio oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
4) la previsione di un assegno di mantenimento di euro 300,00 in suo favore;
5) di condannare lo a restituire CP_1 alla moglie le somme da lui prelevate sui conti cointestati, fino al ripristino della quota di spettanza della moglie, pari al 50%; 6) di ordinare al marito la restituzione alla ricorrente dell'organetto marca di proprietà Parte_2 esclusiva della moglie;
7) dare atto che l'autovettura tipo Alfa Romeo 156 tg.
BH204CG,formalmente intestata al solo marito, è un bene mobile registrato che fa parte della comunione legale dei beni e affidarla in uso alla moglie per le esigenze sue proprie e quelle, preminenti, della famiglia, in particolar modo dei figli minori.
si costituiva con comparsa del 6.12.2024 aderendo alla domanda di CP_1 separazione e chiedendo: 1) il rigetto della domanda di addebito;
2) l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa familiare;
3) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
4) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento di 200,00 euro a figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
5) il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
6) la declaratoria di inammissibilità delle ulteriori domande.
Il G.D. procedeva all'audizione separata delle parti (la ricorrente veniva sentita alla udienza del 12.12.2024 – a tale udienza la rinunciava anche alle Pt_1
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domande restitutorie ed afferenti alla comunione legale tra i coniugi - ed il resistente all'udienza del 17.12.2024).
All'udienza del 30.1.2025 il G.D. effettuava l'ascolto dei due minori.
Alla medesima udienza invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473- bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) La ricorrente ha proposto ha formulato domanda di addebito della separazione ascrivendo la causa della crisi coniugale alle condotte violente poste in essere dal coniuge nei suoi confronti.
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18725; Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, n.
15196). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento
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contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/12/2021, n.40795). Pertanto, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr.
Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691).
Per quanto in questa sede di specifico interesse va ricordato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (cfr. Cass. civ., sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3925), restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 22/03/2017, n. 7388).
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ritine che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. civ. sez. I, 10/12/2018, n. 31901; Cass. civ., sez. VI,
19/02/2018, n. 3925; Cass. civ., sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
Ebbene nel caso di specie la domanda di addebito della separazione merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
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All'uopo deve evidenziarsi che:
1) pende attualmente dinanzi a questo Tribunale procedimento penale a carico del resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p.c. commesso in danno della ricorrente e dei due figli minori;
2) nell'ambito del summenzionato procedimento penale, sono state applicate a carico dello diverse misure cautelari personali: dapprima, l'allontanamento CP_1 dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla ricorrente (ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno in data 18.2.2023), poi gli arresti domiciliari (ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno in data 3.7.2023)
e, successivamente, il divieto di dimora nella provincia di Salerno e l'obbligo di presentazione quotidiano presso la P.G. (decreto del Tribunale di Salerno del
15.5.2024), indi, a causa della violazione delle misure applicate, nuovamente gli arresti domiciliari, misura poi attenuata con la previsione del divieto di dimora nella provincia di Salerno (provvedimento del 10.7.2024 in atti);
3) in conseguenza delle condotte violente del resistente, è stato aperto dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Salerno un procedimento ex art. 403 c.c. con collocamento della ricorrente e dei due minori in comunità protetta con divieto per lo di incontrare i due minori (decreto del 2.1.2023); CP_1
4) il summenzionato divieto di incontro è stato violato dallo (“in data 22 CP_1 gennaio 2023 allorquando ha inseguito in auto la moglie ed i figli, ha costretto
l'auto che li trasportava a fermarsi ed ha tentato con la forza di portare via con se la figlia … ed in data 13 dicembre 2022 allorquando ha tentato di ER accedere con la forza e la minaccia nella casa della suocera , Parte_3 dove si trovava barricata la moglie ”) e, per tale ragione, il TM in Parte_1 data 27.2.2023 ha sospeso in via provvisoria il resistente dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori;
5) le condotte violente ed aggressive tenute nel corso degli anni dallo sono CP_1 state confermate dai due minori in sede di ascolto: precisamente il figlio PE ha riferito “Per quello che io ricordi PA è sempre stato aggressivo in casa.
All'inizio pensavo fossero solo un periodo di nervosismo, ma poi le cose sono peggiorate e lui è diventato aggressivo perché beveva. Lui non picchiava me e mia
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sorella, se la prendeva solo con mamma. A volte se l'è presa con me perché essendo io più grande ho cercato di proteggere mamma frapponendomi tra loro due, e lui in quei casi cercava di spostarmi con la forza per potersela prendere con mamma… AP ci ha più volte cercato nonostante i divieti che aveva, l'ultima volta è stato lo scorso autunno. E' venuto all'improvviso sotto casa in piena notte urlando contro mia madre e minacciandola. Lui urlava perché voleva vederci, la minacciava dicendole parolacce come “puttana”.” e la figlia “AP è stato ER sempre aggressivo fin da quando ero piccola. Il problema è che lui beve, e quando beve diventa alterato. Tutte le sere era una guerra, se la prendeva con mamma. Le urlava contro, la offendeva con parole gravi e una volta ha cercato di aggredirla. spesso interveniva per calmare PA e proteggere mamma. Io ero più PE piccola e non sapevo cosa fare, era lui che cercava di intervenire… Mentre eravamo ancora in comunità una sera PA ha seguito me e mamma in auto.
C'era anche con noi. Lui voleva che andassimo per forza con lui, mi PE aveva anche preso in braccio per portarmi con lui ma io sono riuscita a liberarmi.
Lo scorso autunno a novembre è venuto sotto casa di notte, erano in realtà le 4 del mattino. Si è messo ad urlare sotto casa chiamando mia madre e lei si è affacciata alla finestra, lui urlava perché voleva vederci. Offendeva mamma con parole brutte e diceva che noi dovevamo stare con lui e non con lei. Alla fine mamma ha chiamato i Carabinieri.” (cfr. verb. ud. del 30.1.2025).
C) Dal matrimonio sono nati i figli (06/08/2009) e (22/12/2013), PE ER
rispettivamente di 15 e 11 anni.
Il Tribunale ritiene di non poter prescindere da quanto dagli stessi riferito in sede di ascolto (cfr. verb. ud. del 30.1.2025) atteso il grado di maturità dimostrato da entrambi i ragazzi.
In particolare:
1) ha riferito “Io non voglio in alcun modo vedere mio padre, per me non PE esiste più. Io gli ho dato in passato la possibilità di cambiare e lui non ha fatto nulla. Il suo comportamento mi ha estremamente deluso, mi sono sentito tradito da una persona a cui volevo bene. La vita con lui in casa era diventata
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impossibile. Io non ho paura fisicamente di lui, ma non gli perdono tutte le cose che ha fatto nonostante io gli avessi dato la possibilità di cambiare e riprovarci”
2) ha riferito “. Io non voglio né vedere ne sentire PA. Io sono serena così ER
e in questo momento non voglio vederlo. Io non ho paura che PA possa farmi male fisicamente ma ho già sofferto abbastanza per colpa sua. Io penso che lui non sia cambiato e non voglia nemmeno cambiare, lui non ha mai ammesso di avere sbagliato. Lui ha sempre negato il problema con l'alcool”.
Tenuto conto di quanto sopra merso in ordine alle gravissime condotte tenute dallo indice di profonde carenze genitoriali e considerato che non sono noti CP_1 gli esiti definitivi del procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni, il
Tribunale ritiene di dover disporre l'affido esclusivo rafforzato dei due minori alla madre.
Risulta del resto costante nella giurisprudenza l'orientamento che ritiene che la violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo all'altro genitore, in quanto l'aver agito con violenza nei confronti del partner alla presenza del minore costituisce prova della manifesta inidoneità genitoriale del soggetto violento (cfr. Trib. Teramo, sez. I, 15 aprile 2021, n. 393, in DeJure;
Trib. Roma, sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1821, in DeJure;
Trib. Torre
Annunziata, sez. I, 13 gennaio 2014, n. 175, in DeJure;
Trib. Ancona, 13 febbraio
2013, n. 185, in Guida dir., 2013, 23, 61).
Non può, inoltre, ignorarsi che la condotta aggressiva di un genitore può rendere difficile e addirittura rischiosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, potendo questi sviluppare condotte violente nel momento di condivisione di scelte di maggior rilevanza per il minore qualora fosse dissenziente rispetto alle proposte dell'altro genitore vittima delle pregresse violenze.
Pertanto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i minori, con esclusione da tali scelte del padre compresa la scelta sulla determinazione della residenza abituale dei figli ed il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
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Atteso il collocamento dei minori presso la madre, va assegnata alla ricorrente la casa familiare sita in a in Roccadaspide (SA) alla via Fonte n. 244.
Va poi disposta la sospensione degli incontri padre-figli attesa la volontà chiaramente espressa dai due minori e che trova le sue radici nel profondo vissuto traumatico legato alle condotte del padre.
D) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299);
Ebbene, nel caso di specie è emerso che:
1) la ricorrente, di anni 39, lavora come addetta alle pulizie;
ha percepito i seguenti redditi da lavoro dipendente: 8.914,00 euro nell'anno 2023; 8.006,00 euro nell'anno 2021 e 7.115,00 euro nell'anno 2020 (cfr. CUD in atti); percepisce integralmente l'assegno unico per i figli pari a complessivi 270,00 euro circa;
è assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del resistente;
2) il resistente, di anni 40, lavora come elettricista;
ha riferito di lavorare in provincia di Padova, di alloggiare presso una struttura i cui costi (compresa la mezza pensione) sono coperti dalla ditta per cui lavora e di percepire una busta paga di euro duemila;
è proprietario esclusivo della casa familiare assegnata alla
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ricorrente; non ha depositato la documentazione reddituale prescritta dagli artt.
473-bis.16 e 473-bis.12, comma 3, c.p.c.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra emerso e della totale assenza di forme di mantenimento atteso il disposto divieto di incontri, va quantificato in euro 350,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento a carico del padre oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
E) Passando all'esame della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n.
31348; Cass. civ., sez. I, 07 giugno 2021, n. 15818).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254).
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte
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del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr.
Cass. civ., sez. I, 06 settembre 2021, n. 24049; Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2021,
n. 12329).
Nel caso di specie tenuto conto di quanto evidenziato sub D) in ordine alla situazione patrimoniale delle parti e tenuto conto della disparità reddituale e della assegnazione della casa familiare alla va quantificato in euro Pt_1
150,00 l'assegno di mantenimento per la moglie a carico del resistente.
F) Le spese di lite, atteso l'accoglimento della domanda di addebito, vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
- Dichiara la separazione personale di [nata ad [...] Parte_1
(Sa) in data 02/06/1985 (CF. )] ed [nato ad C.F._1 CP_1
Agropoli (Sa) il 29/02/1984 (CF. )] con addebito al marito;
C.F._2
- affida in via esclusiva alla madre i figli minori Parte_1 Per_3
(06/08/2009) e (22/12/2013); le decisioni di maggiore interesse
[...] Persona_4 per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio delle minori potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
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- dispone la sospensione degli incontri padre-figli;
- assegna la casa familiare - sita in a in Roccadaspide (SA) alla via Fonte n. 244 - alla sig.ra Parte_1
- dispone che il sig. versi alla signora CP_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese per il mantenimento dei due figli minori l'importo di euro
700,00 (350,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese straordinarie CP_1 contratte nell'interesse dei due figli minori nella misura del 50%;
- determina in euro 150,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT
l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà versare entro il 5 di CP_1 ogni mese alla signora;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che CP_1 liquida euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, ed il 15% per spese generali;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile competente per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Dispone che la Cancelleria trasmetta copia della presente sentenza al Tribunale per i Minorenni di Salerno (rif. proc. R.V.G. n. 527/2023)
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.2.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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