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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1860/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 679/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431244 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, nato a [...] [...], C.F. CF_Difensore_1,difensore di sè stesso, domiciliato ai fini della presente istanza presso il proprio studio sito in Roma, Indirizzo_1, Email_3 Email_1, ha impugnato avviso di accertamento Ta.Ri. n. 112401431244 riguardante gli anni 2018- 2019-2020-2021-2022-2023 del valore di € 1.060,39 al netto delle relative sanzioni, interessi ed oneri accessori per complessivi € 1.784 notificato tramite raccomandata A/R n. 66488185124 consegnata il 17/10/2024 (doc. 1) riguardante il locale categoria catastale C2, sito in Roma, Indirizzo_1.
Il contribuente ha dedotto ed allegato che il bene oggetto di gravame adibito, secondo l'ufficio, a studio professionale risulta catastalmente censito come C2 di consistenza pari a 15 mq superfice 19 mq e rendita catastale di € 142,54 (doc. 7). La cantina a differenza di quanto accertato dall'ufficio è utilizzata dalla moglie del ricorrente Nominativo_1
come pertinenza dell'abitazione in cui essa risiede sita in Indirizzo_1 (doc. 8) ed è assoggettata all'utenza TARI 0001927054.
Il ricorrente svolge la propria attività in Indirizzo_1 in una stanza dell'immobile nel quale la moglie risiede, abita e paga la Ta. Ri. e la cantina accertata costituisce una pertinenza dell'abitazione della propria coniuge. Aggiungasi che la pertinenza in questione è totalmente sprovvista di impianti e/o attrezzature e non è mai stata oggetto di provvedimenti amministrativi per l'esercizio di attività commerciali e pertanto non può essere assoggettata a Ta. Ri. per uso non domestico come ha fatto l'Ufficio. Per quanto sopra esposto appare evidente l'assenza del presupposto impositivo dell'impugnato avviso di accertamento del quale si chiede l'annullamento
Instaurato il contraddittorio si è costituita Roma Capitale insistendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
In data 4/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n.
112401431244 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative all'annualità 2018,2019,2020,2021, 2022 e 2023. È stato, di conseguenza, è chiesto al Sig. Ricorrente_1 un importo complessivamente pari ad € 1.784,00 (di cui € 1.195,84 quale importo totale complessivo accertato;
€ 580,62 quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica) (All. 1).
In data 14/12/2024, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierno Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431244, proponendo ricorso innanzi a codesto giudice per l'annullamento del suddetto avviso.
Roma Capitale all'esito dell'istanza in autotutela, per il riesame della posizione ed in pendenza del giudizio, in data 18/06/2025, ha emesso il doc. n. U250600191977 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431244 (All. 2).
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonhé ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (Indirizzo_3, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate tra le parti
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
RI LO RA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 679/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431244 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, nato a [...] [...], C.F. CF_Difensore_1,difensore di sè stesso, domiciliato ai fini della presente istanza presso il proprio studio sito in Roma, Indirizzo_1, Email_3 Email_1, ha impugnato avviso di accertamento Ta.Ri. n. 112401431244 riguardante gli anni 2018- 2019-2020-2021-2022-2023 del valore di € 1.060,39 al netto delle relative sanzioni, interessi ed oneri accessori per complessivi € 1.784 notificato tramite raccomandata A/R n. 66488185124 consegnata il 17/10/2024 (doc. 1) riguardante il locale categoria catastale C2, sito in Roma, Indirizzo_1.
Il contribuente ha dedotto ed allegato che il bene oggetto di gravame adibito, secondo l'ufficio, a studio professionale risulta catastalmente censito come C2 di consistenza pari a 15 mq superfice 19 mq e rendita catastale di € 142,54 (doc. 7). La cantina a differenza di quanto accertato dall'ufficio è utilizzata dalla moglie del ricorrente Nominativo_1
come pertinenza dell'abitazione in cui essa risiede sita in Indirizzo_1 (doc. 8) ed è assoggettata all'utenza TARI 0001927054.
Il ricorrente svolge la propria attività in Indirizzo_1 in una stanza dell'immobile nel quale la moglie risiede, abita e paga la Ta. Ri. e la cantina accertata costituisce una pertinenza dell'abitazione della propria coniuge. Aggiungasi che la pertinenza in questione è totalmente sprovvista di impianti e/o attrezzature e non è mai stata oggetto di provvedimenti amministrativi per l'esercizio di attività commerciali e pertanto non può essere assoggettata a Ta. Ri. per uso non domestico come ha fatto l'Ufficio. Per quanto sopra esposto appare evidente l'assenza del presupposto impositivo dell'impugnato avviso di accertamento del quale si chiede l'annullamento
Instaurato il contraddittorio si è costituita Roma Capitale insistendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
In data 4/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n.
112401431244 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative all'annualità 2018,2019,2020,2021, 2022 e 2023. È stato, di conseguenza, è chiesto al Sig. Ricorrente_1 un importo complessivamente pari ad € 1.784,00 (di cui € 1.195,84 quale importo totale complessivo accertato;
€ 580,62 quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica) (All. 1).
In data 14/12/2024, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierno Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431244, proponendo ricorso innanzi a codesto giudice per l'annullamento del suddetto avviso.
Roma Capitale all'esito dell'istanza in autotutela, per il riesame della posizione ed in pendenza del giudizio, in data 18/06/2025, ha emesso il doc. n. U250600191977 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401431244 (All. 2).
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonhé ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (Indirizzo_3, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate tra le parti
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
RI LO RA