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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15396 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso da
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Pepe, presso il cui studio a Capaci (PA), via
Regina Margherita n. 13, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Lancione, presso il cui studio a Palermo, via Piave n.
76, è elettivamente domiciliato e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2023 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, del divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 3186/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo; dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
1 Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3186/2024 emessa da questo
Tribunale il 29/05/2024 – 03/06/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
31/01/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare quanto al diritto di visita del padre, che venga, di volta in volta, predisposto, di comune accordo fra i genitori, un regime di incontri che tenga conto della distanza geografica tra padre e figli e che garantisca ai figli minori di frequentare ed incontrare il padre almeno
5/6 giorni di ciascun mese, da concordare almeno quindici giorni prima tra i genitori;
3. trascorrere con il padre, almeno sette giorni consecutivi, durante le festività natalizie ad anni alterni ed, ancora, tre giorni nel periodo di Pasqua, ad anni alterni e, restanti festività, civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni
4. trascorrere con il proprio padre almeno quindici giorni pen Faciascuno dei mesi di giugno, luglio e Agosto o, in alternativa, almeno trenta giorni consecutivi in estate nel periodo compreso tra il mese di Giugno e il mese di Agosto e, comunque, per tutto il periodo estivo, tenuto conto del fatto che il padre, per il resto dell'anno, non avrà consistenti possibilità di incontro con i minori per periodi così lunghi a causa defla distanza geografica e del proprio lavoro.
5. Confermare, in ogni caso, alla luce della predetta distanza geografica e dell'inevitabile difficoltà di comunicazione tra i coniugi, la concessione dell'affidamento condiviso dei minori
( , nato il [...], nata il [...], nato il [...] e Per_1 Per_2 ER
, nato il [...]) con collocazione presso la madre ma, in tal caso si chiede che Per_4
Codesto Ill.mo Tribunale, riconosca all'odierna ricorrente espressamente la facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente e separatamente, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
2
6. Confermare, quale contributo al mantenimento della prole a carico del resistente, la somma mensile di € 500.00 (euro 125/00 per ciascuno dei 4 figli), che sarà accreditata alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese di competenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato da questo Tribunale in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data
02/07/2019
7. confermare che la signora si avvarrà in via esclusiva del beneficio Parte_1
dell'assegno unico e universale (c.d. AUU) con conseguente diritto a riscuoterlo per l'intero, anche per la quota di spettanza del sig. . La domanda verrà, pertanto, Controparte_1
inoltrata dalla signora con conseguente impegno del sig. a rinnovare di Pt_1 CP_1
volta di volta, ove necessario, il rilascio in favore della stessa della relativa autorizzazione, alla richiesta e/o alla riscossione per intero del trattamento e/o accreditando alla stessa
l'importo eventualmente a lui bonificato dall'istituto previdenziale;
nonché ad adoperarsi per agevolarla nei suddetti adempimenti, fornendo tutta la documentazione necessaria allo scopo;
8. confermare che entrarnbi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a qualsivoglia reciproca richiesta in tal senso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Capaci (PA) il 27/10/2008 da
, nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( , alle Controparte_1 C.F._2
condizioni indicate nel ricorso congiunto del 11/12/2023 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00
(atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Capaci al n. 8, parte I, dell'anno 2001).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 24/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15396 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso da
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Pepe, presso il cui studio a Capaci (PA), via
Regina Margherita n. 13, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Lancione, presso il cui studio a Palermo, via Piave n.
76, è elettivamente domiciliato e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2023 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, del divorzio alle condizioni concordate.
Con sentenza n. 3186/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo; dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
1 Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3186/2024 emessa da questo
Tribunale il 29/05/2024 – 03/06/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
31/01/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Confermare quanto al diritto di visita del padre, che venga, di volta in volta, predisposto, di comune accordo fra i genitori, un regime di incontri che tenga conto della distanza geografica tra padre e figli e che garantisca ai figli minori di frequentare ed incontrare il padre almeno
5/6 giorni di ciascun mese, da concordare almeno quindici giorni prima tra i genitori;
3. trascorrere con il padre, almeno sette giorni consecutivi, durante le festività natalizie ad anni alterni ed, ancora, tre giorni nel periodo di Pasqua, ad anni alterni e, restanti festività, civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni
4. trascorrere con il proprio padre almeno quindici giorni pen Faciascuno dei mesi di giugno, luglio e Agosto o, in alternativa, almeno trenta giorni consecutivi in estate nel periodo compreso tra il mese di Giugno e il mese di Agosto e, comunque, per tutto il periodo estivo, tenuto conto del fatto che il padre, per il resto dell'anno, non avrà consistenti possibilità di incontro con i minori per periodi così lunghi a causa defla distanza geografica e del proprio lavoro.
5. Confermare, in ogni caso, alla luce della predetta distanza geografica e dell'inevitabile difficoltà di comunicazione tra i coniugi, la concessione dell'affidamento condiviso dei minori
( , nato il [...], nata il [...], nato il [...] e Per_1 Per_2 ER
, nato il [...]) con collocazione presso la madre ma, in tal caso si chiede che Per_4
Codesto Ill.mo Tribunale, riconosca all'odierna ricorrente espressamente la facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente e separatamente, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
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6. Confermare, quale contributo al mantenimento della prole a carico del resistente, la somma mensile di € 500.00 (euro 125/00 per ciascuno dei 4 figli), che sarà accreditata alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese di competenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo adottato da questo Tribunale in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data
02/07/2019
7. confermare che la signora si avvarrà in via esclusiva del beneficio Parte_1
dell'assegno unico e universale (c.d. AUU) con conseguente diritto a riscuoterlo per l'intero, anche per la quota di spettanza del sig. . La domanda verrà, pertanto, Controparte_1
inoltrata dalla signora con conseguente impegno del sig. a rinnovare di Pt_1 CP_1
volta di volta, ove necessario, il rilascio in favore della stessa della relativa autorizzazione, alla richiesta e/o alla riscossione per intero del trattamento e/o accreditando alla stessa
l'importo eventualmente a lui bonificato dall'istituto previdenziale;
nonché ad adoperarsi per agevolarla nei suddetti adempimenti, fornendo tutta la documentazione necessaria allo scopo;
8. confermare che entrarnbi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando a qualsivoglia reciproca richiesta in tal senso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Capaci (PA) il 27/10/2008 da
, nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( , alle Controparte_1 C.F._2
condizioni indicate nel ricorso congiunto del 11/12/2023 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00
(atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Capaci al n. 8, parte I, dell'anno 2001).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 24/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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