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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3805/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3805/2024 avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da nata a [...] il [...] (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sassari, Via Diaz n. 3,presso e nello studio dell'Avv. Giuseppina Chiscuzzu (C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliata in Olbia alla Via Ferrara, n. 85 presso e nello studio dell'Avv. Monica Cazzari (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Oschiri (SS), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio n. 4 anno 2018 parte II Serie A ufficio 1 nel Comune di
Oschiri, in regime di comunione dei beni.
2) Le parti, separati serbandosi il reciproco rispetto, saranno liberi di fissare la loro residenza e/o domicilio dove ritengono e si prestano reciprocamente ampio consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di analogo documento valido per l'espatrio, consentendo che ciascun dei genitore possa inserire i figli minorenni nel proprio passaporto;
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, entro 30 gg l'avvenuto cambio di residenza o domicilio (art. 6 c. 12 L.
1.12.70 n. 898). L'eventuale cambio di residenza della minore figlia in un comune diverso da Oschiri dovrà essere concordato ed autorizzato da entrambi i genitori.
3) L'immobile adibito a casa familiare, sita in Oschiri, vicolo Mattatoio n. 4/A di proprietà di del sig.
, resta nella disponibilità dello stesso con tutti gli arredi e corredi. Parte_2
4) La figlia minore , nata ad [...] il [...] è congiuntamente affidata ad entrambi i Persona_1 genitori (affido condiviso L. 54/2006), con fissazione della residenza presso la madre in Oschiri via
Vittorio Veneto n. 6;
5) Il diritto di visita del padre verrà cosi stabilito: il padre potrà vedere e tenere la minore figlia quando vorrà, previo accordo telefonico con la madre, ed in tempi ed orari compatibili con
l'assolvimento degli obblighi scolastici, sociali o sportivi della minore e compatibilmente agli orari di lavoro del padre. In particolare al fine di garantire l'effettività e la costanza del rapporto della figlia con il padre, disporre che il padre possa tenere con sè la minore figlia 3 pomeriggi alla settimana, dalle 15.30 alle 21.00, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi e a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. In occasione delle principali festività religiose e civili dell'anno la minore resterà con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza e più precisamente la minore trascorrerà con un genitore il natale ed il primo dell'anno e con l'altro il 26 dicembre ed il 31 dicembre. Il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 gg. consecutivi, per due volte durante l'anno e precisamente nei mesi di aprile e ottobre concordando con la madre il relativo periodo entro il mese di febbraio di ogni anno i 15 giorni di aprile ed entro il mese di settembre i 15 giorni di ottobre. Fatto salvo il diritto della madre, nei suddetti periodo nei quali la minore sarà 15 giorni consecutivi con il padre, di poter vedere ed incontrare, previo accordo con il padre, la minore ogni volta che vorrà.
6) Rispetto al diritto di visita del padre, le giornate sopraindicate potranno essere modificate e/o aumentante nel numero, previo consenso della madre.
pagina 2 di 4 7) Le parti si obbligano a concordare preventivamente ogni scelta inerente la minore sia di carattere religioso, scolastico nonché la frequentazione di attività ludiche o sportive;
8) La sig.ra genitore collocatario della minore, sarà l'unico soggetto legittimato, a riscuotere Pt_1 dall'INPS l'assegno familiare previsto per la minore;
9) Il padre verserà la somma mensile complessiva di € 300,00, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese al domicilio della sig.ra oltre al 50 % delle spese straordinarie;
Parte_1
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo di mantenimento;
11) i coniugi dichiarano con gli accordi di cui sopra di aver definito ogni questione economico – patrimoniale;
12) le spese e competenze di legge rimangono compensate tra le parti ed ognuna provvederà alla corresponsione al proprio procuratore.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 03/06/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in OSCHIRI (SS) in Parte_2 Parte_1
data 13/10/2018 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
OSCHIRI (SS) per l'anno 2018, N. 4, Parte II, Serie A, Uff. 1, dalla cui unione è nata in [...] il
24/04/2016 la figlia , minore di età. Persona_1
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 29/06/2023, pubblicato il 29/06/2023, RG 576/2023, n. 7088/2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole pagina 3 di 4 relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OSCHIRI (SS) in data
13/10/2018 tra , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) residente in [...]nel vicolo Mattatoio n. 4/A) e C.F._3 Pt_1
nata a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]
[...] C.F._1
via Vittorio Veneto n. 6, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di OSCHIRI (SS) Anno 2018, Nr. 4, Parte II, Serie
A, Uff. 1 alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
OSCHIRI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3805/2024 avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da nata a [...] il [...] (C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Sassari, Via Diaz n. 3,presso e nello studio dell'Avv. Giuseppina Chiscuzzu (C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliata in Olbia alla Via Ferrara, n. 85 presso e nello studio dell'Avv. Monica Cazzari (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 25/11/2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Oschiri (SS), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio n. 4 anno 2018 parte II Serie A ufficio 1 nel Comune di
Oschiri, in regime di comunione dei beni.
2) Le parti, separati serbandosi il reciproco rispetto, saranno liberi di fissare la loro residenza e/o domicilio dove ritengono e si prestano reciprocamente ampio consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di analogo documento valido per l'espatrio, consentendo che ciascun dei genitore possa inserire i figli minorenni nel proprio passaporto;
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, entro 30 gg l'avvenuto cambio di residenza o domicilio (art. 6 c. 12 L.
1.12.70 n. 898). L'eventuale cambio di residenza della minore figlia in un comune diverso da Oschiri dovrà essere concordato ed autorizzato da entrambi i genitori.
3) L'immobile adibito a casa familiare, sita in Oschiri, vicolo Mattatoio n. 4/A di proprietà di del sig.
, resta nella disponibilità dello stesso con tutti gli arredi e corredi. Parte_2
4) La figlia minore , nata ad [...] il [...] è congiuntamente affidata ad entrambi i Persona_1 genitori (affido condiviso L. 54/2006), con fissazione della residenza presso la madre in Oschiri via
Vittorio Veneto n. 6;
5) Il diritto di visita del padre verrà cosi stabilito: il padre potrà vedere e tenere la minore figlia quando vorrà, previo accordo telefonico con la madre, ed in tempi ed orari compatibili con
l'assolvimento degli obblighi scolastici, sociali o sportivi della minore e compatibilmente agli orari di lavoro del padre. In particolare al fine di garantire l'effettività e la costanza del rapporto della figlia con il padre, disporre che il padre possa tenere con sè la minore figlia 3 pomeriggi alla settimana, dalle 15.30 alle 21.00, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi e a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. In occasione delle principali festività religiose e civili dell'anno la minore resterà con l'uno o l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza e più precisamente la minore trascorrerà con un genitore il natale ed il primo dell'anno e con l'altro il 26 dicembre ed il 31 dicembre. Il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 gg. consecutivi, per due volte durante l'anno e precisamente nei mesi di aprile e ottobre concordando con la madre il relativo periodo entro il mese di febbraio di ogni anno i 15 giorni di aprile ed entro il mese di settembre i 15 giorni di ottobre. Fatto salvo il diritto della madre, nei suddetti periodo nei quali la minore sarà 15 giorni consecutivi con il padre, di poter vedere ed incontrare, previo accordo con il padre, la minore ogni volta che vorrà.
6) Rispetto al diritto di visita del padre, le giornate sopraindicate potranno essere modificate e/o aumentante nel numero, previo consenso della madre.
pagina 2 di 4 7) Le parti si obbligano a concordare preventivamente ogni scelta inerente la minore sia di carattere religioso, scolastico nonché la frequentazione di attività ludiche o sportive;
8) La sig.ra genitore collocatario della minore, sarà l'unico soggetto legittimato, a riscuotere Pt_1 dall'INPS l'assegno familiare previsto per la minore;
9) Il padre verserà la somma mensile complessiva di € 300,00, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese al domicilio della sig.ra oltre al 50 % delle spese straordinarie;
Parte_1
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo di mantenimento;
11) i coniugi dichiarano con gli accordi di cui sopra di aver definito ogni questione economico – patrimoniale;
12) le spese e competenze di legge rimangono compensate tra le parti ed ognuna provvederà alla corresponsione al proprio procuratore.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 03/06/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in OSCHIRI (SS) in Parte_2 Parte_1
data 13/10/2018 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
OSCHIRI (SS) per l'anno 2018, N. 4, Parte II, Serie A, Uff. 1, dalla cui unione è nata in [...] il
24/04/2016 la figlia , minore di età. Persona_1
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 29/06/2023, pubblicato il 29/06/2023, RG 576/2023, n. 7088/2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole pagina 3 di 4 relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OSCHIRI (SS) in data
13/10/2018 tra , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) residente in [...]nel vicolo Mattatoio n. 4/A) e C.F._3 Pt_1
nata a [...] il [...] (C.F. , residente in [...]
[...] C.F._1
via Vittorio Veneto n. 6, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di OSCHIRI (SS) Anno 2018, Nr. 4, Parte II, Serie
A, Uff. 1 alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
OSCHIRI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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