Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/09/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02127/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2025, proposto da
RI IG, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Dal Molin, Francesco Maraia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sulla istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente tramite l'Avv. Francesco Maraia in data 4.4.2025 (doc. 1);
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente, previo accertamento del diritto della ricorrente ad acquisire i documenti richiesti, alla loro esibizione entro trenta giorni dal deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., fatto salvo il maggiore o minor termine ritenuto di giustizia dal Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato nella scuola secondaria di I grado presso istituti della provincia di Milano dal 2003/04 al 2024/25, su varie discipline: dal 2003/2004 al 2017/2018 nella cattedra di religione, nel 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024 su posto di sostegno, nel 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025 sulla classe di concorso A030/musica.
In data 4.4.2025 ha chiesto al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l’accesso e l’estrazione in copia dei seguenti atti amministrativi riferiti agli anni scolastici dal 2003/04 al 2024/25:
“1. Elenco ufficiale dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto per le classi di concorso e le sedi scolastiche in cui la docente ha prestato servizio;
2. Documentazione attestante la natura (organico di diritto/organico di fatto) dei posti oggetto di nomina;
3. Copia dei verbali di convocazione, bollettini ufficiali di nomina, e ogni altro atto utile a
chiarire la tipologia del posto per ciascun incarico conferito”.
A fronte del silenzio dell’Amministrazione, la ricorrente ha notificato e depositato il presente ricorso ex art. 116 c.p.a, chiedendo di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio rigetto opposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia all’istanza di accesso e ordinare all’Amministrazione resistente di consentire l’accesso e rilasciare copia degli atti.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, dichiarando di non aver potuto riscontrare tempestivamente la domanda di accesso, in quanto “impegnato in quel periodo in urgenti e inderogabili impegni istituzionali” , ma evidenziando anche che “ in ogni caso il riscontro sarebbe stato negativo in quanto l’interesse non era attuale e concreto, in quanto l’istanza si riferisce ad incarichi conferiti negli anni scolastici che vanno dal 2003/2004 al 2024/25”.
Alla camera di consiglio del 15 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira contestualmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi.
In sostanza, il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, potendosi ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere, se ne sussistono i presupposti.
2.1 Nel caso in esame la ricorrente ha chiesto la documentazione relativa agli incarichi di docenza che le sono stati conferiti, precisando di avere interesse “in vista della tutela giudiziale dei diritti della docente in relazione alla possibile illegittima reiterazione di contratti a termine” …. “ per posti presumibilmente vacanti e disponibili ”.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, deve essere riconosciuto in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, non essendo stata presentata una domanda generica, né con intento esplorativo o comunque di controllo generalizzato, come richiesto dall’art.22, comma 1, lettera ‘b’ in combinato disposto con l’art. 24, comma 7, L. n.241/1990, in quanto l’acquisizione della documentazione oggetto della richiesta è strumentale all’azione giurisdizionale della ricorrente, quale insegnante a tempo determinato, al fine di accertare l’eventuale illegittimità delle nomine a tempo indeterminato, a fronte di posti vacanti.
Si tratta quindi di un interesse difensivo, rispetto al quale, secondo l’orientamento consolidato, l’interessato non è tenuto a dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l'esibizione. Inoltre, non è solo funzionale alla tutela giurisdizionale, ma consente anche ai privati di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici, pertanto può essere esercitato in connessione con un interesse giuridicamente rilevante, anche nelle ipotesi in cui non si sia proceduto ad azionare un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti acquisiti, proprio al fine di valutare l'opportunità di una sua instaurazione ( ex multis T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 11/06/2024, n.11803).
2.2. Quanto all’oggetto della domanda di accesso, il Collegio ritiene che le richieste documentali di cui ai punti 1 ( Elenco ufficiale dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto per le classi di concorso e le sedi scolastiche in cui la docente ha prestato servizio) e in parte 3 ( copia dei verbali di convocazione, bollettini ufficiali di nomina), non abbiano natura né generica né massiva, ma siano stati indicati con precisione gli atti da acquisire, in possesso dell’Amministrazione scolastica.
Mentre la domanda di documentazione di cui al punto 2 ( Documentazione attestante la natura (organico di diritto/organico di fatto) dei posti oggetto di nomina ) e in parte 3 (“ ogni altro atto utile a chiarire la tipologia del posto per ciascun incarico conferito”), deve essere respinta, in quanto generica, priva di un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non riferendosi a specifici documenti, ma a dati e informazioni che, per essere forniti, richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte dell’Ufficio scolastico.
Secondo l’orientamento consolidato la domanda di accesso deve infatti riferirsi a specifici documenti, senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 31.03.2025, n.363, orientamento seguito anche da questa Sezione 08.07.2025 n.2575).
III) Il ricorso va quindi accolto in parte e per l’effetto deve essere ordinato al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale della Lombardia di consegnare alla ricorrente parte della documentazione richiesta con l’istanza del 4.4.2025, come indicata in motivazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Va respinto per il resto, nei termini di cui in motivazione.
Le spese di giudizio possono essere compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei termini di cui in motivazione e lo respinge in parte.
Ordina al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale della Lombardia di consegnare alla ricorrente parte della documentazione richiesta con l’istanza del 4.4.2025, come indicata in motivazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO