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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/09/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 572/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio”; promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1983, e (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Caltanissetta il 24.05.1977, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Caltanissetta, viale della Regione n. 30 presso lo Studio dell'Avvocato
Gianluca Nicosia del Foro di Caltanissetta, che li rappresenta e difende;
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 04.06.2025, le parti hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di volere rinunciare alla partecipazione all'udienza, e di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio il 29/08/2017 a Delia (CL), trascritto nei registri dell'Ufficio Stato
Civile del Comune di Delia al n. 34, parte 2 serie C volume 2 - anno 2017, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
ritenuto che
le parti hanno dedotto che l'unione coniugale si è ormai incrinata a causa di insanabili divergenze caratteriali;
preso atto della volontà espressa e manifestata dalla parti di separarsi;
ritenuto che
le condizioni della separazione, di seguito riportate, appaiono conformi alla legge:
“- I coniugi confermano di avere concordemente deciso dal mese di Gennaio 2025 di vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto. Si danno, sin d'ora, il consenso per l'espatrio temporaneo presso qualsiasi stato estero con possibilità di annotazione, qualora necessitasse, nei rispettivi passaporti.
-La casa coniugale sita in Caltanissetta in Contrada Niscima è di proprietà della IG
, la quale la detiene. Il predetto immobile rimarrà in uso esclusivamente della Parte_2 stessa, atteso che il Signor ha già provveduto a ritirare tutti i suoi affetti personali. Parte_1
-I coniugi rinunziano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento.
-In dipendenza e adempimento di quanto sopra concordato, le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'un dall'altro, oltre quanto risultante dal presente accordo, e si impegnano
a rispettare ad attuare i patti e le condizion i concordate, nell'interesse reciproco”. ritenuto che le parti all'udienza del 04.06.2025, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare;
ritenuto che
con il ricorso introduttivo le parti hanno anche avanzato istanza contestuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ( rectius scioglimento del matrimonio); ritenuto che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso
è stato presentato in accordo tra le parti;
ritenuto che
, per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, da ritenersi ammissibile a seguito della ben nota pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione del 16.10.2023 n. 28727, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
Gli accordi della separazione consensuale intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 21.03.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Delia (CL).
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione all'istanza di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale, il 12 settembre 2025
Il Presidente
Marcello Testaquatra
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott. Marcello Testaquatra Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 572/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio”; promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1983, e (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Caltanissetta il 24.05.1977, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Caltanissetta, viale della Regione n. 30 presso lo Studio dell'Avvocato
Gianluca Nicosia del Foro di Caltanissetta, che li rappresenta e difende;
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 04.06.2025, le parti hanno insistito per l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di volere rinunciare alla partecipazione all'udienza, e di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio il 29/08/2017 a Delia (CL), trascritto nei registri dell'Ufficio Stato
Civile del Comune di Delia al n. 34, parte 2 serie C volume 2 - anno 2017, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
ritenuto che
le parti hanno dedotto che l'unione coniugale si è ormai incrinata a causa di insanabili divergenze caratteriali;
preso atto della volontà espressa e manifestata dalla parti di separarsi;
ritenuto che
le condizioni della separazione, di seguito riportate, appaiono conformi alla legge:
“- I coniugi confermano di avere concordemente deciso dal mese di Gennaio 2025 di vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto. Si danno, sin d'ora, il consenso per l'espatrio temporaneo presso qualsiasi stato estero con possibilità di annotazione, qualora necessitasse, nei rispettivi passaporti.
-La casa coniugale sita in Caltanissetta in Contrada Niscima è di proprietà della IG
, la quale la detiene. Il predetto immobile rimarrà in uso esclusivamente della Parte_2 stessa, atteso che il Signor ha già provveduto a ritirare tutti i suoi affetti personali. Parte_1
-I coniugi rinunziano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento.
-In dipendenza e adempimento di quanto sopra concordato, le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'un dall'altro, oltre quanto risultante dal presente accordo, e si impegnano
a rispettare ad attuare i patti e le condizion i concordate, nell'interesse reciproco”. ritenuto che le parti all'udienza del 04.06.2025, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso ed hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare;
ritenuto che
con il ricorso introduttivo le parti hanno anche avanzato istanza contestuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio ( rectius scioglimento del matrimonio); ritenuto che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso
è stato presentato in accordo tra le parti;
ritenuto che
, per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, da ritenersi ammissibile a seguito della ben nota pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione del 16.10.2023 n. 28727, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
Gli accordi della separazione consensuale intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 21.03.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Delia (CL).
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione all'istanza di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale, il 12 settembre 2025
Il Presidente
Marcello Testaquatra
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata