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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1388/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Laieta ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via IV
Novembre n. 38, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...] del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail, in Potenza, alla
Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 07.05.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'espletamento delle mansioni, da parte del ricorrente, riportate nel corpo dell'atto, e il danno occorso allo stesso in occasione dell'attività lavorativa e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la percentuale del danno biologico nella misura dell'11% o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e del danno biologico complessivo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 38/2000, valutate le preesistenze (il sig. è già Pt_1 titolare di una rendita per danno biologico del 26%, riconosciuta CP_1 dall'Istituto il 20.04.2023), nella misura del 35 % o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
di condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., alla costituzione ed al pagamento in favore del ricorrente della rendita in relazione alla percentuale di danno biologico accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000 e del D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr.; di condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma individuata in base alla percentuale di danno biologico accertata, in virtù dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000 e del D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr.; di condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo in ragione della normativa applicabile;
con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava CP_1 di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque rigettare la domanda in quanto infondata;
con spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e mediante CTU e, in data 18 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il
2 dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di ritenere la sussistenza della malattia professionale in capo al ricorrente e il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che: “... Gli esami audiometrici acquisiti consentono di sostenere, con certezza, per l'aspetto simmetrico e cocleariforme delle curve, il nesso causale fra esposizione a rumore e danno uditivo.
Al di là delle normative per le diverse attività, ciò che è più importante è la suscettibilità individuale al danno uditivo da rumore. E nel caso del , lo Pt_1
è, documentata, con certezza.
Alla data del 23/5/23 il danno biologico secondo raggiungeva quasi il Pt_2
6%, infatti è quantizzabile nel 5,7%.
Le curve audiometriche di Napoli del 26/7/23 sono smentite dalla CP_1 conferma dell'andamento cocleariforme delle stesse, ancora oggi.
Ma, anche in relazione alle perdite uditive valutate a Napoli il 26/7/23, è sostenibile con grande probabilità che il danno biologico del 6%, secondo
, sia stato raggiunto entro l'autunno del 2023, diciamo dal 1° novembre Pt_2
2023.
Attualmente, il danno biologico, per l'ipoacusia professionale, è del 9,1%”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca CP_2 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2 delle connesse previdenze, oltre accessori come per legge.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014 e tenuto conto di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della sezione civile e dai Giudici della sottosezione lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 07.05.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo al sig. un danno biologico per Parte_1
l'ipoacusia professionale del 9,1%;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 corresponsione in favore del sig. delle connesse Parte_1 provvidenze, oltre accessori di legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
Potenza, 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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