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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. IE PA AR, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 656 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. IRACI CIRO e MIRACOLA MASSIMO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento di rapporto lavorativo e indebito in materia di NASPI.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4 marzo 2024, la sig.ra ha impugnato Parte_1 il provvedimento del 2 maggio 2023 (Prot. n. 0285392), con cui l' ha disconosciuto il CP_1 CP_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e la ditta Bar Sport di Scaffidi Muta
Massimo nel periodo 10.10.2020 – 31.10.2020, nonché il successivo provvedimento del 25 ottobre
2023 di revoca dell'indennità di disoccupazione NA (n. 953085/2020) per l'importo di € 7.858,79.
La ricorrente ha dedotto di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze del titolare, con mansioni di aiuto barman/banconista, osservando l'orario 8:00 – 11:00, dal mercoledì alla domenica, sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, percependo la retribuzione pattuita. Ha allegato contratto di assunzione, busta paga e accordo sindacale per il pagamento della retribuzione, sostenendo la piena legittimità della domanda NA presentata il 9 novembre 2020 e accolta dall' . CP_1
L' resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che il CP_1 disconoscimento è fondato su accertamento ispettivo svolto nell'ambito della campagna straordinaria di contrasto al lavoro nero. Ha richiamato il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022005430/DDL del 14.02.2023, dal quale emergerebbero anomalie e contraddizioni tali da far ritenere il rapporto di lavoro fittizio e privo dei requisiti di subordinazione.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità di Parte_1 disoccupazione “NASPI” relativa al periodo dal 10.11.2020 al 31.07.2021, che l' chiede CP_1 restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato, ed a tal fine chiede anche l'accertamento della genuinità del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta Bar Sport di Scaffidi Muta
Massimo nel periodo tra il 10 ottobre ed il 31 ottobre del 2020.
Non è irrilevante perimetrare la normativa in materia di indennità di disoccupazione non agricola.
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NA) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
La NA spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, d. lgs. n. 22/2015, “La NA è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L' ha fondato il disconoscimento del rapporto lavorativo della ricorrente e, di CP_1 conseguenza, la revoca dell'indennità NASPI, sulle risultanze del verbale di accertamento ispettivo n. 2022005430/DDL del 14.02.2023 versato in atti.
Il suddetto verbale unico di accertamento, redatto il 14 febbraio 2023, dà conto di un'ispezione avviata il 15 luglio 2022 nell'ambito di una campagna straordinaria di contrasto al lavoro nero. Gli ispettori, dopo l'accesso presso i locali del bar e la richiesta di documentazione, hanno acquisito contratti, comunicazioni e dichiarazioni dei dipendenti. Dalla documentazione risultava che Pt_2 la ricorrente era stata assunta dal 10 al 31 ottobre 2020 come aiuto banconista, con orario 8:00-11:00, da mercoledì a domenica.
Tuttavia, nel corso delle indagini sono emerse anomalie: la stessa , sentita il 2 Pt_1 febbraio 2023, ha riferito di aver lavorato dalle 10:00 alle 13:00, da martedì a domenica, insieme alla collega e di non aver percepito la retribuzione. Questa versione non ha trovato Testimone_1 conferma nelle dichiarazioni degli altri dipendenti: ha dichiarato di aver sempre lavorato nel Tes_1 turno pomeridiano, dalle 17:00 alle 23:00, e di non aver mai condiviso il turno con la ricorrente;
addetta al bancone, non ha menzionato la;
e Testimone_2 Pt_1 Controparte_2 [...]
, anch'essi sentiti dai verbalizzanti, hanno confermato la propria presenza in altri turni, senza CP_3 riferire di aver lavorato con la ricorrente. Gli ispettori hanno così concluso che, in assenza di riscontri documentali ulteriori e alla luce delle contraddizioni emerse, il rapporto fosse fittizio e non riferibile all'organizzazione aziendale.
Sulla base delle risultanze dei suddetti verbali l' , nel legittimo esercizio dei suoi poteri CP_1 autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico della ricorrente.
Ciò posto, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze dell'azienda asseritamente datrice di lavoro.
La prova offerta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata dalla busta paga di ottobre 2020 e dal contratto di lavoro del 10 ottobre 2020 costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente, in quanto documentazione di formazione unilaterale, oltre che incompleta (non vi sono, ad esempio, le prove documentali della retribuzione effettivamente ricevuta).
Su sua richiesta istruttoria, inoltre, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni, estranei all'impresa: e , entrambi abituali frequentatori del bar. Testimone_3 Testimone_4
Il teste ha dichiarato di aver visto la ricorrente lavorare al bancone nel periodo indicato, Tes_3 preparare caffè sotto la direzione del titolare, nell'orario mattutino tra le otto e le undici, quasi tutti i giorni.
Il teste ha confermato di aver visto la ricorrente più volte, sempre al bancone, Tes_4 nell'arco temporale tra le nove e le undici, subito dopo le restrizioni Covid, mentre serviva i clienti.
Entrambi hanno descritto una presenza costante e un'attività coerente con le mansioni di banconista, pur non potendo riferire su aspetti retributivi o sull'esatta articolazione delle direttive datoriali.
Il confronto tra le risultanze ispettive e le testimonianze assunte in giudizio impone alcune considerazioni.
È pur vero che le dichiarazioni rese agli ispettori presentano incongruenze, specie sull'orario di lavoro e sui colleghi presenti;
è altrettanto vero, però, che le deposizioni dei testi, provenienti da soggetti terzi e prive di interesse nella lite, offrono un riscontro diretto e attendibile circa la presenza della ricorrente nel bar e lo svolgimento di mansioni tipiche del lavoro subordinato.
Oltretutto, la circostanza secondo cui i colleghi della ricorrente non l'abbiano vista né nominata ai verbalizzanti, può trovare spiegazione nella brevità del periodo lavorativo presso il bar.
Al corredo probatorio si aggiunge la documentazione prodotta in giudizio (contratto, busta paga), che, pur non essendo di per sé decisiva, si inserisce in un quadro probatorio che, nel suo complesso, consente di ritenere provata l'effettività del rapporto.
Quanto alla subordinazione, gli indici caratteristici – inserimento nell'organizzazione aziendale, svolgimento di mansioni esecutive, direzione del titolare – emergono dalle testimonianze e dalla natura stessa delle mansioni svolte. Non può dunque condividersi la conclusione dell' CP_1 circa la fittizietà del rapporto, che appare smentita dalle prove orali assunte in giudizio.
La domanda va allora accolta, e va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo intercorso tra la ricorrente e il Bar Sport di Scaffidi Muta
Massimo dal 10.10.2020 al 31.10.2020.
Conseguentemente va dichiarato che la ricorrente ha legittimamente percepito l'indennità
NA per il periodo 10.11.2020 – 31.07.2021, avendone tutti i requisiti di legge (perdita involontaria del lavoro, in questo caso per scadenza del termine, requisito contributivo).
Inconferente è il richiamo dell' alle volontarie dimissioni della ricorrente, in quanto esse CP_1 si riferiscono ad altro e precedente rapporto di lavoro (v. anche modello UNILAV allegato dall'Istituto).
Conseguentemente, va annullato il provvedimento di revoca della NA n. 953085/2020 e va dichiarato che nulla deve restituire la ricorrente in virtù di tale provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
04/03/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo intercorso tra la ricorrente e il Bar Sport di Scaffidi Muta Massimo dal 10.10.2020 al
31.10.2020;
- Dichiara che la ricorrente ha legittimamente percepito l'indennità NA per il periodo
10.11.2020 – 31.07.2021;
- Annulla il provvedimento di revoca della NA n. 953085/2020 e dichiara che nulla deve restituire la ricorrente in virtù di tale provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1 liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 13/11/2025 .
Il Giudice
IE PA AR