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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2413/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2413 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] (no) il 04.06.1976 Parte_1 C.F._1 residente in [...] D, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Vespo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Oleggio (no), Via Guglielmo Marconi n. 49, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] residente in [...]C.F._2
AN (no), Via Maggiate n. 43/d rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Tufariello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in S. Maria C.V. (CE), Via dei Romani n. 66
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. Darsi atto che i figli e vivranno con la madre nella casa di AN sita in Via Maggiate n, 43/d Per_1 Per_2 di proprietà di;
Per_1 AFFIDAMENTO, PERMANENZA DEL MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE, MANTENIMENTO (piano genitoriale in atti) 2. Confermare e disporre che il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le sue naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, ciò sino a quando diverrà maggiorenne al 30.10.2025. Nulla disporsi per già maggiorenne ancorché non economicamente autosufficiente. Per_1 3. Confermare e disporre che sino al compimento della maggiore età al 30 ottobre 2025, resta collocato in Per_2 regime paritario pur mantenendo la residenza con la madre e starà con il padre ogni qualvolta lo desidera previo accordo diretto padre-figlio tenuto degli impegni lavorativi del padre e scolastici-ricreativi-sportivi del figlio. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé il figlio sino a quando minorenne una o due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto dei desideri del figlio e previo accordo con quest'ultimo.
Le festività natalizie, festività Pasquali e. Festività nazionali, sempre tenuto conto dei desideri ed impegni del figlio se possibile seguiranno l'alternanza. Dal momento in cui anche il figlio diverrà maggiorenne a ottobre 2025 vedrà e frequenterà il padre secondo Per_2 accordi diretti padre-figlio.
Il figlio maggiorenne vedrà e frequenterà il padre secondo accordi diretti padre-figlio. Per_1
4. A titolo di contributo ordinario al mantenimento di prossimo alla maggiore età non economicamente Per_2 autosufficiente e di ad oggi maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, verserà alla madre la somma mensile Per_1 complessiva di € 400,00 (quattrocento/oo), € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 11 di ogni mese alla madre alle coordinate Iban che verranno comunicate, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico o altri sostegni economici se richiesti e concessi saranno a favore della Sig.ra Il marito rinuncia alla propria Pt_1 quota in favore della stessa. Il marito s'impegna a collaborare se dovessero essere necessari documenti per il riconoscimento.
5. Disporre che le spese straordinarie per entrambi i figli verranno ripartite a carico di entrambi genitori nella medesima percentuale (50%), ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate secondo il protocollo del Tribunale di Torino attuato da questo Tribunale adito qui allegato ed in particolare: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati ai figli;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
Pag. 2 di 4 e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed hanno già regolato in via definitiva i rapporti patrimoniali tra loro come di condizioni di separazione senza null'altro a pretendere reciprocamente.
7. Darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
AN (NO) in data 02/09/2001 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 37, Parte II, Serie A, anno 2001. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (il 06.05.2003) e (il 30.10.2007). Per_1 Per_2
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 27/08/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza n. 108/2025 emessa il giorno 14/02/2025 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 22/10/2025. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 22/10/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 108/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN (NO) in data
02/09/2001 da e con atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del predetto comune al n. 37, Parte II, Serie A, anno 2001;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2413 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] (no) il 04.06.1976 Parte_1 C.F._1 residente in [...] D, rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Vespo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Oleggio (no), Via Guglielmo Marconi n. 49, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] residente in [...]C.F._2
AN (no), Via Maggiate n. 43/d rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Tufariello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in S. Maria C.V. (CE), Via dei Romani n. 66
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. Darsi atto che i figli e vivranno con la madre nella casa di AN sita in Via Maggiate n, 43/d Per_1 Per_2 di proprietà di;
Per_1 AFFIDAMENTO, PERMANENZA DEL MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE, MANTENIMENTO (piano genitoriale in atti) 2. Confermare e disporre che il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le sue naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, ciò sino a quando diverrà maggiorenne al 30.10.2025. Nulla disporsi per già maggiorenne ancorché non economicamente autosufficiente. Per_1 3. Confermare e disporre che sino al compimento della maggiore età al 30 ottobre 2025, resta collocato in Per_2 regime paritario pur mantenendo la residenza con la madre e starà con il padre ogni qualvolta lo desidera previo accordo diretto padre-figlio tenuto degli impegni lavorativi del padre e scolastici-ricreativi-sportivi del figlio. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé il figlio sino a quando minorenne una o due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno tenendo conto dei desideri del figlio e previo accordo con quest'ultimo.
Le festività natalizie, festività Pasquali e. Festività nazionali, sempre tenuto conto dei desideri ed impegni del figlio se possibile seguiranno l'alternanza. Dal momento in cui anche il figlio diverrà maggiorenne a ottobre 2025 vedrà e frequenterà il padre secondo Per_2 accordi diretti padre-figlio.
Il figlio maggiorenne vedrà e frequenterà il padre secondo accordi diretti padre-figlio. Per_1
4. A titolo di contributo ordinario al mantenimento di prossimo alla maggiore età non economicamente Per_2 autosufficiente e di ad oggi maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, verserà alla madre la somma mensile Per_1 complessiva di € 400,00 (quattrocento/oo), € 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 11 di ogni mese alla madre alle coordinate Iban che verranno comunicate, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico o altri sostegni economici se richiesti e concessi saranno a favore della Sig.ra Il marito rinuncia alla propria Pt_1 quota in favore della stessa. Il marito s'impegna a collaborare se dovessero essere necessari documenti per il riconoscimento.
5. Disporre che le spese straordinarie per entrambi i figli verranno ripartite a carico di entrambi genitori nella medesima percentuale (50%), ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate secondo il protocollo del Tribunale di Torino attuato da questo Tribunale adito qui allegato ed in particolare: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati ai figli;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
Pag. 2 di 4 e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6. Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed hanno già regolato in via definitiva i rapporti patrimoniali tra loro come di condizioni di separazione senza null'altro a pretendere reciprocamente.
7. Darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
AN (NO) in data 02/09/2001 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 37, Parte II, Serie A, anno 2001. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (il 06.05.2003) e (il 30.10.2007). Per_1 Per_2
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 27/08/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza n. 108/2025 emessa il giorno 14/02/2025 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 22/10/2025. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 22/10/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 108/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN (NO) in data
02/09/2001 da e con atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del predetto comune al n. 37, Parte II, Serie A, anno 2001;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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