Versione
4 settembre 1977
4 settembre 1977
Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"La sezione giudica con l'intervento di due esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione".
Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"La sezione giudica con l'intervento di due esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 31/05/2001, n. 172Provvedimento: […] che, in particolare, l'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 532 (Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario), emanato in sostituzione del secondo comma dell'art. 58 dell'ordinamento giudiziario, ha variato il numero dei magistrati della sezione per i minorenni, senza incidere in alcun modo sulla previsione relativa all'intervento dei due esperti di sesso diverso;Leggi di più...
- collegio giudicante·
- asserita, anacronistica, discriminazione in base al sesso·
- manifesta infondatezza della questione.·
- necessaria compresenza di un componente di sesso maschile e di uno di sesso femminile·
- tribunale per i minorenni·
- componente laica