Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"La sezione giudica con l'intervento di due esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione".
Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"La sezione giudica con l'intervento di due esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione".