Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 511/2024 R.G. vertente
fra
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Pace e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Agostino Parisi, ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Tito Scalo via De
Nicola 40, giusta mandato in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.2.2024 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1
lavoro ed esponeva di aver ricevuto, in data l'avviso di addebito n. 392 2023 00009828 69 000,
CP_ formato il 24 novembre 2023 e notificato a mezzo posta in data 26 gennaio 2024 con il quale l' addebitava la somma di € 9.660,02 a seguito di controllo della posizione contributiva per il periodo
1/2017 – 12/2022 per presunti contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti.
Trattandosi di presunta iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti del ricorrente, con recupero dei contributi e consequenziali sanzioni, deduceva l'infondatezza della pretesa in quanto pensionato
depositava documentazione probante.
Tanto premesso, il ricorrente adiva il Tribunale e domandava di annullare l'avviso di addebito e dichiarare non dovuti i contributi richiesti dall' ; con vittoria di spese, diritti ed onorari da CP_1
distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova per testi, e all'odierna udienza questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità
e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del 12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza –verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per
l'iscrizione alla gestione commercianti” e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art.
3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del 26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone ricorso avverso il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti con decorrenza dal gennaio 2017 a dicembre del 2022.
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l' non ha fornito alcuna prova dei caratteri CP_1 dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dal ricorrente nell'ambito della associazione in partecipazione di cui risultava associato. Vieppiù, la documentazione offerta dalla parte e la prova per testi hanno aggiunto elementi di segno contrario dai quali deve concludersi per l'inattività del ricorrente dal 2016, epoca del pensionamento, sia in considerazione della patologia dalla quale risulta affetto che dalla inattività dell'azienda come risultante, ma ancor prima per la mancanza di prova da parte dell'Istituto del continuo svolgimento/partecipazione del ricorrente all'attività lavorativa. Nei giudizi per l'accertamento di obbligazioni contributive, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa incombe in capo all' quale titolare della pretesa. CP_1 Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va accertata e dichiarata la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo 2017-2022 e va annullato l'avviso di addebito n.. 392 2023 00009828 69 000.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e 148 del 2022, in considerazione del valore della causa, delle fasi processuali e dell'impegno e applicata la riduzione (30%) ex art. 4 co.4, per l'assenza di questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , di cui al ricorso depositato il 23.2.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e annulla parzialmente l'avviso di addebito n. 392 2023 00009828 69 000 relativamente alle annualità 2017-2022;
2) accerta e dichiara la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione
CP_ Commercianti per le annualità 2017-2022 e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante p.t., la conseguente cancellazione;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1
spese di lite che liquida complessivamente in € 1887,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla