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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 479/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto C.F._1 introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Valentina Riccio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Asmara, n. 38; appellante-opponente
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Laura Giovine, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Trieste, n. 23; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1511/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PER RILASCIO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma della sentenza nr. 1511/2024 emessa nel procedimento di cui al RG 3058/2018 dal Tribunale di Salerno, terza sezione civile, … in data 10.03.2024, depositata e pubblicata in data 19.03.2024 al rep. nr. 1520 1 del 19.03.2024 e notificata in data 22.03.2024, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa e domanda. In ogni caso, il tutto, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare l'appello con conseguente condanna dell'appellante alle spese di lite con attribuzione Parte_1 ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1511/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso da con ricorso depositato il 6 febbraio Parte_1
2017 nell'ambito del procedimento esecutivo di rilascio incardinato nei suoi confronti da
, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile l'opposizione, giacché CP_1 fondata su motivi deducibili soltanto nel giudizio nel quale si era formato il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 5148/2015 del Tribunale di Salerno – Sezione
Specializzata Agraria;
2) condannava il alla refusione delle spese processuali in Pt_1
CP_ favore della , con distrazione a beneficio del difensore antistatario.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 22 aprile 2024, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva confuso la legittimazione passiva dell'opponente quale chiamato all'eredità dei genitori Per_1
e e, come tale, destinatario del titolo esecutivo
[...] Persona_2 giudiziale con la sua legittimazione attiva di terzo titolare di un diritto reale sull'immobile oggetto del procedimento esecutivo di rilascio;
- l'opponente non aveva inteso contestare l'azione di rilascio quale destinatario del titolo esecutivo, ma aveva introdotto il giudizio per tutelare la proprietà del bene controverso, pervenutogli dai genitori in forza di atto di donazione per notaio da Contursi Terme del 21 ottobre 1995, rep. n. 17334, Per_3 sottraendolo all'esecuzione forzata, sicché il Tribunale di Salerno aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda. CP_ Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 27 settembre 2024, la contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 10 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 18 agosto/11 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
2 L'appello è manifestamente infondato e va rigettato.
Ed invero, come correttamente osservato Tribunale di Salerno, qualora il titolo in virtù del quale si preannuncia di agire o si agisce coattivamente abbia natura giudiziale, il giudice investito della trattazione della controversia prevista dall'art. 615, commi 1 o 2, c.p.c. non può effettuare alcun controllo intrinseco diretto ad infirmarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto è stato emesso, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne l'eventuale validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se il provvedimento giurisdizionale costituisca effettivamente il fondamento della prospettata o incardinata esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass.
18 aprile 2006, n. 8928; Cass. 5 settembre 2008, n. 22402; Cass. 24 febbraio 2011, n.
4505; Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667).
Ne consegue che, nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2,
c.p.c., possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione.
Alteris verbis, in sede di opposizione all'esecuzione, può farsi valere l'inefficacia del titolo di derivazione giudiziale a condizione che sia dovuta ad eventi sopravvenuti rispetto al momento in cui tale provvedimento si è formato ed è divenuto irrevocabile, stante il principio dell'intangibilità del giudicato, o, comunque, rispetto al momento in cui è divenuto idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva e non anche, in quest'ultimo caso, a circostanze deducibili mediante i mezzi di impugnazione predisposti dal legislatore per consentirne la rimozione.
Inoltre, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere incentrata su vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo soltanto quando gli stessi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatti valere, ove ancora possibile, nel corso del processo in cui la decisione è stata emessa, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa nella quale la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (cfr., ex plurimis, Cass. 23 marzo 1999, n. 2742;
Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 4 febbraio 2025, n. 2785).
Ne deriva che avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di essere divenuto Parte_1 proprietario del fondo riportato nel catasto terreni del Comune di Colliano al foglio 28,
3 particelle 112 e 113, in virtù dell'atto di donazione per notaio da Contursi Terme Per_3 del 21 ottobre 1995, rep. n. 17334, nel giudizio promosso nei suoi confronti da
[...]
per ottenerne il rilascio sul presupposto dell'intervenuta risoluzione per CP_1 inadempimento del contratto di affitto stipulato dal dante causa con i coniugi Parte_2
e vale a dire nel processo definito dal Persona_1 Persona_2
Tribunale di Salerno – Sezione Specializzata Agraria con la sentenza n. 5148/2015, confermata dalla Sezione Specializzata Agraria di questa Corte con la sentenza n.
366/2017, non potendo invocare e far valere in sede di opposizione all'esecuzione, costituente un rimedio giuridico di carattere residuale, l'asserito acquisto del diritto dominicale del bene, giacché fatto antecedente e non sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo coattivamente azionato.
Pertanto, non assume alcun rilievo, al fine di dimostrare l'ammissibilità dell'opposizione, la circostanza che il avrebbe inteso contestare l'avversa azione di rilascio non Pt_1 quale avente causa dei genitori e, come tale, destinatario della sentenza n. 5148/2015 del
Tribunale di Salerno – Sezione Specializzata Agraria, ma quale terzo titolare della proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Colliano al foglio 28, particelle 112 e 113, atteso che la sede processuale nella quale sarebbe stato possibile CP_ eccepire l'esistenza di un fatto impeditivo del diritto vantato dalla restava comunque il giudizio da costei promosso per conseguire la disponibilità dell'immobile di cui trattasi e, quindi, per precostituirsi il necessario titolo esecutivo. CP_ In sostanza, il nei cui confronti la aveva introdotto il giudizio conclusosi Pt_1 con la sentenza n. 5148/2015 del Tribunale di Salerno – Sezione Specializzata Agraria, avrebbe dovuto far valere in quel contesto processuale la prospettata qualità di proprietario del fondo in contestazione, non essendo legittimato, con l'opposizione all'esecuzione, ad CP_ infirmare la pronuncia di accertamento del diritto della di ottenerne il rilascio e, dunque, il titolo escusso sulla base di fatti anteriori alla sua formazione.
In realtà, nel giudizio di rilascio nel quale è stato emesso il titolo esecutivo azionato, il
[...] non avrebbe comunque potuto utilmente eccepire di essere divenuto proprietario Pt_1 del fondo contraddistinto nel catasto terreni del Comune di Colliano al foglio 28, particelle
112 e 113, in forza della donazione stipulata in suo favore dai coniugi Parte_3
con l'atto notarile del 21 ottobre 1995, atteso che, come emerge per tabulas, il
[...]
Tribunale di Salerno, con sentenza n. 148/2007, confermata da questa Corte con sentenza n. 445/2011, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva rigettato la domanda di usucapione dell'immobile proposta dai genitori dall'opponente nei confronti della Pt_4
4
[...] e del suo dante causa, in tal modo sancendo, con efficacia di giudicato, l'inesistenza del diritto reale che gli sarebbe stato trasmesso.
In definitiva, non avendo il dedotto e comprovato, nel proporre il rimedio Pt_1 oppositivo con il ricorso del 6 febbraio 2017, circostanze verificatesi successivamente CP_ all'emissione del titolo esecutivo posto dalla a fondamento del procedimento esecutivo per rilascio introdotto nei suoi confronti, il Tribunale di Salerno ne ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda, sicché la sentenza di primo grado, essendo immune da censure, risulta meritevole di conferma.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per non emergere dagli atti processuali la consistenza economica del compendio immobiliare oggetto dell'esecuzione per rilascio, ed in rapporto all'attività CP_ difensiva espletata dalla , in complessivi euro 4.200,00 per compenso, di cui euro
1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Laura Giovine, quale procuratore distrattario dell'appellata, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1511/2024 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 22 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell'avv. Laura Giovine, quale Parte_1 procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del CP_1 secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M.
n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
5 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
6
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 479/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto C.F._1 introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Valentina Riccio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Asmara, n. 38; appellante-opponente
E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Laura Giovine, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Trieste, n. 23; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1511/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PER RILASCIO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma della sentenza nr. 1511/2024 emessa nel procedimento di cui al RG 3058/2018 dal Tribunale di Salerno, terza sezione civile, … in data 10.03.2024, depositata e pubblicata in data 19.03.2024 al rep. nr. 1520 1 del 19.03.2024 e notificata in data 22.03.2024, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, rigettare ogni avversa pretesa e domanda. In ogni caso, il tutto, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare l'appello con conseguente condanna dell'appellante alle spese di lite con attribuzione Parte_1 ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1511/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso da con ricorso depositato il 6 febbraio Parte_1
2017 nell'ambito del procedimento esecutivo di rilascio incardinato nei suoi confronti da
, così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile l'opposizione, giacché CP_1 fondata su motivi deducibili soltanto nel giudizio nel quale si era formato il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 5148/2015 del Tribunale di Salerno – Sezione
Specializzata Agraria;
2) condannava il alla refusione delle spese processuali in Pt_1
CP_ favore della , con distrazione a beneficio del difensore antistatario.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 22 aprile 2024, assumendo che: - il giudice di primo grado aveva confuso la legittimazione passiva dell'opponente quale chiamato all'eredità dei genitori Per_1
e e, come tale, destinatario del titolo esecutivo
[...] Persona_2 giudiziale con la sua legittimazione attiva di terzo titolare di un diritto reale sull'immobile oggetto del procedimento esecutivo di rilascio;
- l'opponente non aveva inteso contestare l'azione di rilascio quale destinatario del titolo esecutivo, ma aveva introdotto il giudizio per tutelare la proprietà del bene controverso, pervenutogli dai genitori in forza di atto di donazione per notaio da Contursi Terme del 21 ottobre 1995, rep. n. 17334, Per_3 sottraendolo all'esecuzione forzata, sicché il Tribunale di Salerno aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda. CP_ Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 27 settembre 2024, la contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 10 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 18 agosto/11 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
2 L'appello è manifestamente infondato e va rigettato.
Ed invero, come correttamente osservato Tribunale di Salerno, qualora il titolo in virtù del quale si preannuncia di agire o si agisce coattivamente abbia natura giudiziale, il giudice investito della trattazione della controversia prevista dall'art. 615, commi 1 o 2, c.p.c. non può effettuare alcun controllo intrinseco diretto ad infirmarne l'efficacia sulla base di deduzioni ed eccezioni che andavano formulate nel processo nel cui contesto è stato emesso, dovendo limitarsi esclusivamente a verificarne l'eventuale validità ed esistenza, in modo da poter stabilire se il provvedimento giurisdizionale costituisca effettivamente il fondamento della prospettata o incardinata esecuzione forzata o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass.
18 aprile 2006, n. 8928; Cass. 5 settembre 2008, n. 22402; Cass. 24 febbraio 2011, n.
4505; Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667).
Ne consegue che, nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2,
c.p.c., possono essere eccepiti dall'opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione.
Alteris verbis, in sede di opposizione all'esecuzione, può farsi valere l'inefficacia del titolo di derivazione giudiziale a condizione che sia dovuta ad eventi sopravvenuti rispetto al momento in cui tale provvedimento si è formato ed è divenuto irrevocabile, stante il principio dell'intangibilità del giudicato, o, comunque, rispetto al momento in cui è divenuto idoneo a fondare l'esercizio dell'azione esecutiva e non anche, in quest'ultimo caso, a circostanze deducibili mediante i mezzi di impugnazione predisposti dal legislatore per consentirne la rimozione.
Inoltre, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere incentrata su vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo soltanto quando gli stessi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatti valere, ove ancora possibile, nel corso del processo in cui la decisione è stata emessa, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa nella quale la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (cfr., ex plurimis, Cass. 23 marzo 1999, n. 2742;
Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 4 febbraio 2025, n. 2785).
Ne deriva che avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di essere divenuto Parte_1 proprietario del fondo riportato nel catasto terreni del Comune di Colliano al foglio 28,
3 particelle 112 e 113, in virtù dell'atto di donazione per notaio da Contursi Terme Per_3 del 21 ottobre 1995, rep. n. 17334, nel giudizio promosso nei suoi confronti da
[...]
per ottenerne il rilascio sul presupposto dell'intervenuta risoluzione per CP_1 inadempimento del contratto di affitto stipulato dal dante causa con i coniugi Parte_2
e vale a dire nel processo definito dal Persona_1 Persona_2
Tribunale di Salerno – Sezione Specializzata Agraria con la sentenza n. 5148/2015, confermata dalla Sezione Specializzata Agraria di questa Corte con la sentenza n.
366/2017, non potendo invocare e far valere in sede di opposizione all'esecuzione, costituente un rimedio giuridico di carattere residuale, l'asserito acquisto del diritto dominicale del bene, giacché fatto antecedente e non sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo coattivamente azionato.
Pertanto, non assume alcun rilievo, al fine di dimostrare l'ammissibilità dell'opposizione, la circostanza che il avrebbe inteso contestare l'avversa azione di rilascio non Pt_1 quale avente causa dei genitori e, come tale, destinatario della sentenza n. 5148/2015 del
Tribunale di Salerno – Sezione Specializzata Agraria, ma quale terzo titolare della proprietà del fondo censito nel catasto terreni del Comune di Colliano al foglio 28, particelle 112 e 113, atteso che la sede processuale nella quale sarebbe stato possibile CP_ eccepire l'esistenza di un fatto impeditivo del diritto vantato dalla restava comunque il giudizio da costei promosso per conseguire la disponibilità dell'immobile di cui trattasi e, quindi, per precostituirsi il necessario titolo esecutivo. CP_ In sostanza, il nei cui confronti la aveva introdotto il giudizio conclusosi Pt_1 con la sentenza n. 5148/2015 del Tribunale di Salerno – Sezione Specializzata Agraria, avrebbe dovuto far valere in quel contesto processuale la prospettata qualità di proprietario del fondo in contestazione, non essendo legittimato, con l'opposizione all'esecuzione, ad CP_ infirmare la pronuncia di accertamento del diritto della di ottenerne il rilascio e, dunque, il titolo escusso sulla base di fatti anteriori alla sua formazione.
In realtà, nel giudizio di rilascio nel quale è stato emesso il titolo esecutivo azionato, il
[...] non avrebbe comunque potuto utilmente eccepire di essere divenuto proprietario Pt_1 del fondo contraddistinto nel catasto terreni del Comune di Colliano al foglio 28, particelle
112 e 113, in forza della donazione stipulata in suo favore dai coniugi Parte_3
con l'atto notarile del 21 ottobre 1995, atteso che, come emerge per tabulas, il
[...]
Tribunale di Salerno, con sentenza n. 148/2007, confermata da questa Corte con sentenza n. 445/2011, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva rigettato la domanda di usucapione dell'immobile proposta dai genitori dall'opponente nei confronti della Pt_4
4
[...] e del suo dante causa, in tal modo sancendo, con efficacia di giudicato, l'inesistenza del diritto reale che gli sarebbe stato trasmesso.
In definitiva, non avendo il dedotto e comprovato, nel proporre il rimedio Pt_1 oppositivo con il ricorso del 6 febbraio 2017, circostanze verificatesi successivamente CP_ all'emissione del titolo esecutivo posto dalla a fondamento del procedimento esecutivo per rilascio introdotto nei suoi confronti, il Tribunale di Salerno ne ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda, sicché la sentenza di primo grado, essendo immune da censure, risulta meritevole di conferma.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per non emergere dagli atti processuali la consistenza economica del compendio immobiliare oggetto dell'esecuzione per rilascio, ed in rapporto all'attività CP_ difensiva espletata dalla , in complessivi euro 4.200,00 per compenso, di cui euro
1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Laura Giovine, quale procuratore distrattario dell'appellata, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1511/2024 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 22 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell'avv. Laura Giovine, quale Parte_1 procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del CP_1 secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M.
n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
5 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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