Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2002, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ME EL POPOLO ITALI01 7 39 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ente tulisalien SEZIONE SECONDA CIVILE incarico profesionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 516/00 43.18 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. Rep. 434 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.25/10/01 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E NTENZA Richiesta R udo IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. OR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE per diritti 3.12 -8 ft 2002 IL CANCELLIERE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO GRASSI, che lo difende unitamente all'avvocato AN FOLETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente 1,55 L.3000 CANCELLERIA
contro
DI AMM. COMME SAREGO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI DG724763 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo €1,55 L.3000 CANCELLERIAdifende unitamente all'avvocato IVONE CACCIAVILLANI, 2001 giusta delega in atti;
1434 - controricorrente DG724764 -1- avverso la sentenza n. 507/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 07/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato FOLETTO AN, difensore del ha chiesto l'accoglimento del ricorrente che ricorso;
udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele, per delega dell'Avv. MANZI depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore __ Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 21 ottobre 1986, il Comune di AR proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 15 settembre 1986, con cui il presidente del Tribunale di Vicenza gli aveva ingiunto di pagare all'ing. AN OR la somma di lire 49.765.025, interessi, quale residuo compenso per oltre l'attività di progettazione e direzione dei lavori del tratto viario di collegamento, strada statale n. 500 - Ponte sul fiume Guà. In via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione, essendo stato conferito l'incarico professionale in oggetto non da esso opponente, ma da ente diverso, e, per l'appunto, dal Consorzio di cui era parte con i Comuni di EN e RA. AN OR si costituiva, in via preliminare eccependo la nullità dell'opposizione, per difetto di autorizzazione del sindaco del Comune di AR a stare in giudizio, e di poi deducendo il conferi- mento dello incarico professionale da parte di quel Comune. Con sentenza del 16 maggio/2 settembre 1996, il Tribunale di Vicenza dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, non rinvenendo in atti la delibe- ra consiliare di autorizzazione del sindaco a 3 proporla. Entrambe le parti interponevano gravame: il Comune di AR, in via principale, e AN OR, in via incidentale. Il Comune di AR, poi, proponeva altro gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 25 febbraio17 aprile 1999, la d'appello di Venezia, in accoglimento del Corte primo e principale gravame del Comune di AR, dichiarata l'inammissibilità del secondo e respinto il gravame incidentale, revocava il decreto ingiun- tivo opposto, così riformando la pronuncia di primo grado. A motivo della decisione, segnatamente Osservava che la sopravvenuta produzione (in sede di gravame) della deliberazione n. 141 del 16 ottobre 1996, con cui il consiglio comunale di AR aveva autoriz- zato il sindaco al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, aveva effetto convalidante dell'attività processuale, precedentemente svolta. Rilevava, poi, alla stregua dei documenti prodotti, professionale era stato conferitoche l'incarico non dal Comune di AR, bensì dal Consorzio tra questo stesso comune ed i comuni di EN e RA, costituente un autonomo e distinto soggetto giuridico, che aveva appunto approvato il progetto esecutivo predisposto dall'ing. OR, relativo ai lavori stradali, con riferimento ai quali era stato chiesto il pagamento del residuo compenso per prestazioni professionali. Per la cassazione di tale sentenza, AN OR ha proposto ricorso in forza di due motivi, prelimi- narmente formulando istanza di sospensione della esecuzione della stessa sentenza. Il Comune di AR ha resistito con controricorso e ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità della istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, che il ricorrente ha presentato a questa Corte in ragione del grave e irreparabile danno, altrimenti realizzabile. Ed invero, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata e il potere di disporre che l'esecuzione sia sospesa (o che sia prestata idonea cauzione), su istanza di parte, qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, spetta esclusivamente al giudice che ha pronunciato la stessa sentenza. 5 Con il primo motivo, denunciando falsa applicazione 165 c.p.c., il ricorrente censura la dell'art. impugnata, per avere ritenuto che la sentenza sopravvenuta produzione (in sede di gravame) della deliberazione n. 141 del 16 ottobre 1986, con cui il consiglio comunale di AR autorizzava il sindaco a proporre opposizione (poi proposta con atto del 21 ottobre 1986) avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, avesse efficacia convalidan- processuale, precedentemente te della attività svolta. Il motivo è infondato. Ed invero, per condiviso (dal collegio) e consoli- dato orientamento di questa Corte, l'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla legittimatio ad processum, ossia alla effica- cia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo, così che essa autorizzazione può intervenire o essere prodotta anche nel corso del giudizio, con efficacia convalidante della attività processuale, svolta in precedenza (v. ex plurimis Sez. Un. n. 1616/97, n. 10127/94, n. 10045/93 e n. 4621/91). Nella specie, secondo i non censurati rilievi della sentenza impugnata, il consiglio comunale di AR, organo allora competente, ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, R. D.
4.2.1915 n. 148, art. 131 (prima del nuovo ordinamento delle autonomie locali, legge n. 142 del 1990 e succ. mod.), ebbe ad autorizzare il 16 avverso il decretoottobre 1986 l'opposizione ingiuntivo in oggetto, emesso il 15 settembre 1986, e tale autorizzazione, presupposto della legittima- tio ad processum del sindaco, fu prodotta in sede di gravame. Il motivo non merita sorte diversa dal rigetto, ove poi lo si valuti sul piano della contestata ammis- sibilità di produzione nel giudizio d'appello di documenti nuovi, non prodotti in primo grado. Al di là di ogni altra considerazione, infatti, nel giudizio in esame, iniziato in grado d'appello dopo il 1990, ma svolto in primo grado sotto la disci- plina anteriore alla riforma del 1990, trovava applicazione il vecchio testo dell'art. 345 c.p.c., che consentiva appunto la produzione di nuovi documenti in sede di gravame (art. 90, legge n. 353 del 1990). Con il secondo motivo, denunciando omessa, insuffi- contraddittoria motivazione su puntociente e 7 decisivo della controversia, il ricorrente censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto che il Consorzio tra i Comuni di EN, RA e AR, soggetto autonomo e distinto, fosse obbli- gato al pagamento dell'attività professionale in questione, quando invece tale obbligo incombeva sul Comune di AR, alla stregua sia del materiale probatorio in atti, erroneamente e incompiutamente valutato dal giudice di merito, e sia dei documenti acquisiti successivamente da esso ricorrente, per l'appunto allegati al ricorso per cassazione. Al riguardo, richiama la deliberazione 10 febbraio 1977 di quel Consorzio, con cui si approvò il progetto esecutivo, a firma di esso ricorrente, relativo all'ultimo stralcio della strada consor- ziata EN-RA-AR, e si decise di affrontarne la spesa, già in parte coperta da contributo regionale, mediante assunzione di mutuo con la Cassa DD.PP., prevedendo di "far gravare l'onere della spesa sulla base dello sviluppo territoriale che interesserà il territorio di ciascun Comune consorziato". Assume che quell'ultimo stralcio della strada consorziata si collocava tutto nel territorio del Comune di AR, così come specificamente precisa- to "da ordinanza del 17/2/98, nella causa n. 1808/97, dalla Corte d'appello di Venezia". Precisa che esso ricorrente, come da lettere del sindaco del Comune di AR del 20 novembre 1976, 4 gennaio 1980 e 1° ottobre 1998, era stato solle- citato al compimento dei lavori stradali, e che lo stesso Comune di AR, autorizzato a chiedere un contributo alla Regione Veneto, aveva provveduto a pagargli direttamente i primi corrispettivi "per gli stati di avanzamento dei lavori”. Il motivo non ha pregio. Ed invero, al di là della formale prospettazione esso motivo si risolve in come vizi di motivazione, sostanziale e in sede di legittimità non una consentita richiesta di riesame del merito della controversia, attraverso una nuova scelta e valuta- zione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte a qua ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata, dandone adeguata e coerente motivazione. In effetti, così peraltro mostrando di avere compiutamente valutato i materiali probatori, allora prodotti, la Corte di merito segnatamente espone le seguenti argomentazioni sul contestato punto del conferimento dell'incarico professionale e del correlato obbligo di pagamento del corrispet- tivo: a) che "il verbale consorziale in data 10.2.77 prova che tra i Comuni di EN, RA e AR era stato costituito un Consor- zio, ai sensi dell'art. 156 del T.U. 383 del 1934, costituente un autonomo soggetto giuridico, distin- to dai Comuni consorziati (art. del T.U. citato), e che detto Consorzio ha approvato il progetto esecutivo predisposto dall'ing. OR, relativo ai lavori stradali, con riferimento ai quali lo stesso ha chiesto il pagamento del residuo compenso per prestazioni professionali"; b) che l'assunto dell'appellante, secondo il quale il contratto relativo all'incarico di progettazione e direzione dei lavori era stato da lui concluso con il Comune appellante, per essere dimostrato, avrebbe richie- sto la produzione del relativo atto scritto (forma richiesta ad substantiam), contenente la estrinse- cazione della volontà negoziale del Sindaco, quale organo rappresentativo abilitato a stipulare il contratto in nome e per conto dell'ente pubblico territoriale, non essendo la relativa esistenza desumibile per implicito da atti diversi... " Il motivo in esame, dunque, risolvendosi in una sostanziale richiesta di riesame del merito della 10 controversia, si colloca al di fuori del paradigma di alcuno dei motivi, di cui all'art. 360 c.p.c.. Il che appare ancor più evidente ove si consideri che il ricorrente, in violazione dello stesso principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non precisa in ricorso lo specifico contenuto di tutto il materiale probatorio, che assume erroneamente e incompiutamente valutato dalla Corte di merito, e richiama poi a sostegno del proprio assunto altro ma inapprezzabile mate- riale probatorio, non prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, per l'appunto, inammissibilmente allegato al ricorso (art. 372 c.p.c.). 30,99 Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. 16012 Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del resistente, liquidate in lire 173.000 (€ 1291, 14)(€ 89,35) oltre lire 2.500.000 per onorari. Così deciso il 25 ottobre 2001, in Roma, nella 07 FEB. 2002 camera di consiglio della seconda sezione civile. དང། 21con stCome Il presidente hance to Jade Fore Ving Boldarsana IL CANCELLIERE C1 12 Valeria Neri