Art. 172.
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualita' della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purche' la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualita' della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purche' la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.