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Articolo 12 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313
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Legge 24 dicembre 2004, n. 313
Articolo 12 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313
Versione
1 gennaio 2005
Art. 12. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2005
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