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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 26/02/2026, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3343/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUFFO MARIO ROSARIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14199/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia N° 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N[ 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250057159002000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3172/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione.
Resistente/Appellato: chiede rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento della tassa automobilistica 2019, di competenza della
Regione Campania.
La ricorrente deduce: omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta prescrizione triennale e decadenza.
La stessa conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti della fase impositiva, ribadendo la legittimità degli attti relativi alla riscossione.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Campania si è costituita deducendo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento eseguita in data 15/9/2022 a mani della destinataria, ed il difetto di legittimazione passiva per quanto attiene agli atti della riscossione.
L'Ente conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La ricorrente ha replicato con memoria, disconoscendo la produzione documentale della Regione
Campania esibita in fotocopia priva di attestazione di conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Giudice rileva, invero, che la deduzione di parte ricorrente, relativa alla omessa notifica degli atti prodromici, appare destituita di fondamento e, quindi, da rigettare.
Infatti, la Regione Campania ha prodotto la documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo di cui trattasi per l'anno 2019 dalla quale si evince che la stessa è avvenuta nei termini in data 15/9/2022, con consegna a mani della ricorrente.
Conseguentemente, anche la deduzione dell'intervenuta prescrizione triennale non appare fondata considerato anche che la cartella esattoriale impugnata risulta notificata il 9/6/2025 e, quindi, entro il termine prescrizionale triennale.
In ordine al disconoscimento della produzione documentale esibita in fotocopia priva di attestazione di conformità, si ritiene che la deduzione appare ininfluente essendo pacifica, per costante giurisprudenza, la legittimità degli atti esibiti in copia impugnabili comunque solo per querela di falso.
Per le suesposte argomentazioni, il Giudice rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 150,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti, a favore di ciascuna parte resistente costituita.
Così deciso in Napoli in data 18 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
MA OS FO
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUFFO MARIO ROSARIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14199/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia N° 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N[ 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250057159002000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3172/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione.
Resistente/Appellato: chiede rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento della tassa automobilistica 2019, di competenza della
Regione Campania.
La ricorrente deduce: omessa notifica degli atti prodromici;
intervenuta prescrizione triennale e decadenza.
La stessa conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita deducendo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva relativamente agli atti della fase impositiva, ribadendo la legittimità degli attti relativi alla riscossione.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La Regione Campania si è costituita deducendo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento eseguita in data 15/9/2022 a mani della destinataria, ed il difetto di legittimazione passiva per quanto attiene agli atti della riscossione.
L'Ente conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La ricorrente ha replicato con memoria, disconoscendo la produzione documentale della Regione
Campania esibita in fotocopia priva di attestazione di conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Giudice rileva, invero, che la deduzione di parte ricorrente, relativa alla omessa notifica degli atti prodromici, appare destituita di fondamento e, quindi, da rigettare.
Infatti, la Regione Campania ha prodotto la documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo di cui trattasi per l'anno 2019 dalla quale si evince che la stessa è avvenuta nei termini in data 15/9/2022, con consegna a mani della ricorrente.
Conseguentemente, anche la deduzione dell'intervenuta prescrizione triennale non appare fondata considerato anche che la cartella esattoriale impugnata risulta notificata il 9/6/2025 e, quindi, entro il termine prescrizionale triennale.
In ordine al disconoscimento della produzione documentale esibita in fotocopia priva di attestazione di conformità, si ritiene che la deduzione appare ininfluente essendo pacifica, per costante giurisprudenza, la legittimità degli atti esibiti in copia impugnabili comunque solo per querela di falso.
Per le suesposte argomentazioni, il Giudice rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica;
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 150,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti, a favore di ciascuna parte resistente costituita.
Così deciso in Napoli in data 18 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
MA OS FO