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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17228 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 45493/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Spina, come da procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Francesco Dotto, come da Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che dalla relazione intrattenuta tra le parti nasceva il figlio il Per_1
31.5.2013 e che veniva emesso da questo Tribunale il decreto datato 17.9.2021 (in atti), con il quale venivano determinate le modalità di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore (che prevedevano: l'affidamento condiviso del bambino ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre un pomeriggio infrasettimanale il mercoledì dall'uscita di scuola alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, lunedì e martedì per l'accompagnamento a scuola, a finesettimana alternati dalle ore 9.00 del sabato al lunedì mattina, oltre alle festività e vacanze come ivi meglio indicato;
un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio pari ad euro 780,00 mensili, oltre al pagamento delle utenze della casa familiare da parte del ed alla corresponsione anche del 50% delle spese Parte_1
straordinarie per il figlio, pure meglio indicate nel citato decreto); rilevato che il ricorrente deduceva, tra l'altro: che il giorno infrasettimanale, su accordo delle parti, veniva poi spostato al giovedì; che egli da settembre 2023 doveva recarsi due volte alla settimana a Reggio Emilia presso la sede della società per la quale lavorava, dovendo anche recarsi spesso ad Ischia dove viveva l'anziana madre;
che non era in grado di sostenere le spese per la baby-sitter richiestegli dalla , piuttosto CP_1
offrendosi lui di collaborare per la gestione del minore, e chiedeva, a parziale modifica delle statuizioni vigenti, di poter prendere il figlio ogni domenica alle ore 19.00 per riportarlo a scuola il martedì mattina, ferme le altre modalità di visita non ordinarie, nonché la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad euro 450,00 mensili, con revoca dell'obbligo di corrispondere le somme per le utenze della casa familiare;
rilevato che la deduceva che non erano sussistenti i motivi sopravvenuti che CP_1
solo potrebbe legittimare la modifica delle statuizioni vigenti e chiedeva, a parziale modifica del diritto di visita padre-figlio, il prolungamento del già vigente calendario con riguardo al finesettimana alternato, facendolo iniziare dal venerdì all'uscita di scuola;
rilevato che nel corso del procedimento il veniva licenziato e che trovava un Parte_1
nuovo lavoro a Salerno, come dallo stesso dedotto nelle note da ultimo depositate di precisazione delle conclusioni (luogo dove, deve ritenersi, egli si trasferiva); rilevato che il ricorrente si riportava, in sede di precisazione delle conclusioni, alle domande già svolte tranne che per il diritto di visita, che chiedeva venisse modificato come di seguito indicato quanto al regime ordinario delle frequentazioni: a finesettimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì alla domenica sera;
rilevato che la deduceva che, in effetti, il non conduceva più in CP_1 Parte_1
locazione l'immobile a Roma e che aveva diradato le visite al figlio e chiedeva, in sede di memoria di replica ex art. 473bis.28 c.p.c., oltre a quanto già sopra detto, a fronte delle inadempienze del ricorrente, di porre a carico di quest'ultimo le spese per la baby-sitter in caso di impedimento del padre a stare con il figlio per il tempo prescritto, oltre che l'inserimento della somma dovuta per le utenze nell'assegno di mantenimento, con una somma forfettariamente indicata in euro 150,00 mensili, disponendo anche l'ordine di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del
Parte_1
rilevato che con ordinanza emessa ex art. 473bis.22 c.p.c. veniva statuito quanto segue:
“… premesso che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore sono disciplinate dal decreto dell'intestato Tribunale del 17.09.2021 e che nel presente giudizio il padre ha chiesto di modificare il decreto del 2021 quanto al calendario di frequentazione paterno e al quantum dell'assegno di mantenimento a suo carico, mentre la madre ha chiesto l'integrale conferma del decreto del 2021, ad eccezione della disciplina del fine settimana di spettanza del padre proponendone una diversa modulazione;
ritenuto allo stato di dover confermare i provvedimenti di cui al decreto del 17.09.2021 in assenza di idonee sopravvenienze a fondamento della richiesta di modifica, considerato in proposito che – quanto al calendario di frequentazione paterno – non sono state dedotte criticità dell'attuale regime rispetto al figlio minore, ma solamente difficoltà afferenti alla sfera organizzativa del padre da risolvere, nel regime dell'affidamento condiviso, con maggiore collaborazione e impegno delle parti e – quanto agli aspetti economici – non risultano provati dal ricorrente, il quale ha depositato solo parzialmente la documentazione già richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, condotta processuale da valutarsi ex art. 116 c.p.c., fatti sopravvenuti rispetto alla valutazione recentemente operata dal Tribunale in ordine alla sua capacità economico-reddituale; ritenuto di sollecitare le parti, attesa la conflittualità di coppia, ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità o di coordinazione genitoriale con un professionista individuato di comune accordo
(invito già espresso nel decreto del 17.09.2021), documentandone l'andamento a questo Tribunale con le note di precisazione delle conclusioni e impegnandosi, nelle more, a trovare una soluzione concordata il più possibile funzionale all'interesse del figlio minore;
ritenuta la superfluità della CTU, non essendo in discussione le competenze genitoriali ed aggiunto che dall'audizione delle parti non è emerso alcun tipo di frattura nella relazione genitori-figlio, la frequentazione con il padre prosegue con regolarità e ci sono solamente problemi di organizzazione e coordinazione genitoriale che non devono essere risolti con l'indagine peritale, ma con maggiore intesa e sinergia delle parti nell'interesse del figlio;
ritenuta l'inammissibilità delle prove orali articolate in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative e non rilevanti ai fini del decidere;
letto l'art. 473bis.22 c.p.c.;
P.Q.M.
in via temporanea e urgente, conferma i provvedimenti siccome vigenti;
sollecita i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità o di coordinazione genitoriale con un professionista individuato di comune accordo, documentandone l'andamento a questo Tribunale con le note di precisazione delle conclusioni; dispone che le parti con le note di precisazione delle conclusioni depositino la rispettiva proposta di frequentazione padre-figlio e invita al bonario componimento;
non ammette le prove articolate;
fissa sin d'ora per la remissione della causa in decisione l'udienza del 14.05.2025, ore 10:30, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.; manda ad entrambe le parti di depositare, unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, la documentazione già richiesta nel decreto di fissazione d'udienza debitamente aggiornata (quanto agli estratti conto: onera le parti di depositare tutti gli estratti dei conti intestati, cointestati o con delega di firma o su cui possono operare dei rapporti bancari - riferiti anche a carte di debito e credito - e finanziari relativi agli ultimi tre anni), nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio parimenti aggiornata e contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione dell'udienza; avverte le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è punita ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che l'omessa allegazione o la tardività del deposito e la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e nella definizione del regime di affidamento dei figli, oltre che ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. ed in sede di regolamentazione delle spese processuali ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (sulla base della considerazione che l'occultamento dei propri redditi costituisce grave violazione degli obblighi genitoriali oltre che motivo di dilatazione dei tempi del processo”, confermata dalla Corte d'Appello adìta in sede di reclamo, per quanto dedotto dalle parti nei loro scritti;
rilevato che dalla relazione del centro dove le parti hanno svolto il suggerito percorso di sostegno alla genitorialità (depositata il 25.6.2025 come richiesto dalla citata ordinanza) emergeva: che, in effetti, il lavorava a Salerno e che, conseguentemente, non Parte_1 avrebbe potuto rispettare le vigenti modalità di frequentazione del minore (che prevedono tempi che devono ritenersi incompatibili con gli spostamenti tra Roma e
Salerno e con i presunti impegni lavorativi del padre, soprattutto con riguardo alle visite infrasettimanali); che non sarebbe stato nell'interesse del figlio vedere il padre ogni due settimane, in quanto lo stesso ragazzo richiedeva una presenza più assidua della figura paterna;
che il minore stava, comunque, vedendo il padre nei finesettimana già di spettanza del con anticipo al venerdì pomeriggio;
Parte_1
ritenuto, ciò premesso, che non può che darsi atto della nuova organizzazione lavorativa del ricorrente e della ingestibilità dei vigenti tempi di frequentazione con il figlio, considerata la distanza tra le due città, e che, pertanto, occorre modificare i tempi di visita, in ogni caso tenendo anche conto della esigenza di stabilità del minore, di quella di tutela del rapporto del ragazzo con il padre e, allo stesso tempo, con la madre, alla quale pure occorre lasciare spazi per poter stare con il figlio nel tempo libero da impegni lavorativi e scolastici;
ritenuto, ciò premesso, di dover determinare, a parziale modifica del decreto sopra citato, il seguente diritto di visita settimanale padre-figlio: n. 3 finesettimana al mese (in mancanza di accordi, il primo, il terzo ed il quarto) dal venerdì ore 19.00 alla domenica ore 19.00); rilevato, poi, che il non ottemperava all'ordine del Giudice di depositare la Parte_1
documentazione reddituale e bancaria di cui all'ordinanza sopra riportata, con ciò venendo meno all'onere della prova relativo alla domanda di diminuzione della contribuzione economica già posta a su carico, domanda che, pertanto, deve essere rigettata;
ritenuto, poi, quanto alla richiesta della di aumentare l'assegno di CP_1
mantenimento comprendendovi le spese per le utenze, che la modifica dei provvedimenti in questa sede è consentita solo in caso di sopravvenienze, non ravvisabili nel mero inadempimento economico di una delle parti, essendovi per questo rimedi esecutivi, e ritenuto, pertanto, di rigettare detta istanza;
rilevato, poi, che nessun provvedimento deve essere emesso quanto alla ulteriore domanda della resistente di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del in quanto è vigente ad oggi l'art. 473bis.36 c.p.c.; Parte_1
ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese di lite, in vista della parziale reciproca soccombenza e della natura della causa,
P.Q.M.
Il Collegio, a parziale modifica del decreto datato 17.9.2021 emesso da questo Tribunale, così provvede, ogni altra istanza rigettata:
determina il diritto di visita settimanale padre-figlio come indicato in parte motiva;
inalterato per il resto;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 26.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 45493/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Spina, come da procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Francesco Dotto, come da Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che dalla relazione intrattenuta tra le parti nasceva il figlio il Per_1
31.5.2013 e che veniva emesso da questo Tribunale il decreto datato 17.9.2021 (in atti), con il quale venivano determinate le modalità di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore (che prevedevano: l'affidamento condiviso del bambino ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre un pomeriggio infrasettimanale il mercoledì dall'uscita di scuola alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, lunedì e martedì per l'accompagnamento a scuola, a finesettimana alternati dalle ore 9.00 del sabato al lunedì mattina, oltre alle festività e vacanze come ivi meglio indicato;
un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio pari ad euro 780,00 mensili, oltre al pagamento delle utenze della casa familiare da parte del ed alla corresponsione anche del 50% delle spese Parte_1
straordinarie per il figlio, pure meglio indicate nel citato decreto); rilevato che il ricorrente deduceva, tra l'altro: che il giorno infrasettimanale, su accordo delle parti, veniva poi spostato al giovedì; che egli da settembre 2023 doveva recarsi due volte alla settimana a Reggio Emilia presso la sede della società per la quale lavorava, dovendo anche recarsi spesso ad Ischia dove viveva l'anziana madre;
che non era in grado di sostenere le spese per la baby-sitter richiestegli dalla , piuttosto CP_1
offrendosi lui di collaborare per la gestione del minore, e chiedeva, a parziale modifica delle statuizioni vigenti, di poter prendere il figlio ogni domenica alle ore 19.00 per riportarlo a scuola il martedì mattina, ferme le altre modalità di visita non ordinarie, nonché la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad euro 450,00 mensili, con revoca dell'obbligo di corrispondere le somme per le utenze della casa familiare;
rilevato che la deduceva che non erano sussistenti i motivi sopravvenuti che CP_1
solo potrebbe legittimare la modifica delle statuizioni vigenti e chiedeva, a parziale modifica del diritto di visita padre-figlio, il prolungamento del già vigente calendario con riguardo al finesettimana alternato, facendolo iniziare dal venerdì all'uscita di scuola;
rilevato che nel corso del procedimento il veniva licenziato e che trovava un Parte_1
nuovo lavoro a Salerno, come dallo stesso dedotto nelle note da ultimo depositate di precisazione delle conclusioni (luogo dove, deve ritenersi, egli si trasferiva); rilevato che il ricorrente si riportava, in sede di precisazione delle conclusioni, alle domande già svolte tranne che per il diritto di visita, che chiedeva venisse modificato come di seguito indicato quanto al regime ordinario delle frequentazioni: a finesettimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì alla domenica sera;
rilevato che la deduceva che, in effetti, il non conduceva più in CP_1 Parte_1
locazione l'immobile a Roma e che aveva diradato le visite al figlio e chiedeva, in sede di memoria di replica ex art. 473bis.28 c.p.c., oltre a quanto già sopra detto, a fronte delle inadempienze del ricorrente, di porre a carico di quest'ultimo le spese per la baby-sitter in caso di impedimento del padre a stare con il figlio per il tempo prescritto, oltre che l'inserimento della somma dovuta per le utenze nell'assegno di mantenimento, con una somma forfettariamente indicata in euro 150,00 mensili, disponendo anche l'ordine di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del
Parte_1
rilevato che con ordinanza emessa ex art. 473bis.22 c.p.c. veniva statuito quanto segue:
“… premesso che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore sono disciplinate dal decreto dell'intestato Tribunale del 17.09.2021 e che nel presente giudizio il padre ha chiesto di modificare il decreto del 2021 quanto al calendario di frequentazione paterno e al quantum dell'assegno di mantenimento a suo carico, mentre la madre ha chiesto l'integrale conferma del decreto del 2021, ad eccezione della disciplina del fine settimana di spettanza del padre proponendone una diversa modulazione;
ritenuto allo stato di dover confermare i provvedimenti di cui al decreto del 17.09.2021 in assenza di idonee sopravvenienze a fondamento della richiesta di modifica, considerato in proposito che – quanto al calendario di frequentazione paterno – non sono state dedotte criticità dell'attuale regime rispetto al figlio minore, ma solamente difficoltà afferenti alla sfera organizzativa del padre da risolvere, nel regime dell'affidamento condiviso, con maggiore collaborazione e impegno delle parti e – quanto agli aspetti economici – non risultano provati dal ricorrente, il quale ha depositato solo parzialmente la documentazione già richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, condotta processuale da valutarsi ex art. 116 c.p.c., fatti sopravvenuti rispetto alla valutazione recentemente operata dal Tribunale in ordine alla sua capacità economico-reddituale; ritenuto di sollecitare le parti, attesa la conflittualità di coppia, ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità o di coordinazione genitoriale con un professionista individuato di comune accordo
(invito già espresso nel decreto del 17.09.2021), documentandone l'andamento a questo Tribunale con le note di precisazione delle conclusioni e impegnandosi, nelle more, a trovare una soluzione concordata il più possibile funzionale all'interesse del figlio minore;
ritenuta la superfluità della CTU, non essendo in discussione le competenze genitoriali ed aggiunto che dall'audizione delle parti non è emerso alcun tipo di frattura nella relazione genitori-figlio, la frequentazione con il padre prosegue con regolarità e ci sono solamente problemi di organizzazione e coordinazione genitoriale che non devono essere risolti con l'indagine peritale, ma con maggiore intesa e sinergia delle parti nell'interesse del figlio;
ritenuta l'inammissibilità delle prove orali articolate in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative e non rilevanti ai fini del decidere;
letto l'art. 473bis.22 c.p.c.;
P.Q.M.
in via temporanea e urgente, conferma i provvedimenti siccome vigenti;
sollecita i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità o di coordinazione genitoriale con un professionista individuato di comune accordo, documentandone l'andamento a questo Tribunale con le note di precisazione delle conclusioni; dispone che le parti con le note di precisazione delle conclusioni depositino la rispettiva proposta di frequentazione padre-figlio e invita al bonario componimento;
non ammette le prove articolate;
fissa sin d'ora per la remissione della causa in decisione l'udienza del 14.05.2025, ore 10:30, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.; manda ad entrambe le parti di depositare, unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, la documentazione già richiesta nel decreto di fissazione d'udienza debitamente aggiornata (quanto agli estratti conto: onera le parti di depositare tutti gli estratti dei conti intestati, cointestati o con delega di firma o su cui possono operare dei rapporti bancari - riferiti anche a carte di debito e credito - e finanziari relativi agli ultimi tre anni), nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio parimenti aggiornata e contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione dell'udienza; avverte le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è punita ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che l'omessa allegazione o la tardività del deposito e la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e nella definizione del regime di affidamento dei figli, oltre che ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. ed in sede di regolamentazione delle spese processuali ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (sulla base della considerazione che l'occultamento dei propri redditi costituisce grave violazione degli obblighi genitoriali oltre che motivo di dilatazione dei tempi del processo”, confermata dalla Corte d'Appello adìta in sede di reclamo, per quanto dedotto dalle parti nei loro scritti;
rilevato che dalla relazione del centro dove le parti hanno svolto il suggerito percorso di sostegno alla genitorialità (depositata il 25.6.2025 come richiesto dalla citata ordinanza) emergeva: che, in effetti, il lavorava a Salerno e che, conseguentemente, non Parte_1 avrebbe potuto rispettare le vigenti modalità di frequentazione del minore (che prevedono tempi che devono ritenersi incompatibili con gli spostamenti tra Roma e
Salerno e con i presunti impegni lavorativi del padre, soprattutto con riguardo alle visite infrasettimanali); che non sarebbe stato nell'interesse del figlio vedere il padre ogni due settimane, in quanto lo stesso ragazzo richiedeva una presenza più assidua della figura paterna;
che il minore stava, comunque, vedendo il padre nei finesettimana già di spettanza del con anticipo al venerdì pomeriggio;
Parte_1
ritenuto, ciò premesso, che non può che darsi atto della nuova organizzazione lavorativa del ricorrente e della ingestibilità dei vigenti tempi di frequentazione con il figlio, considerata la distanza tra le due città, e che, pertanto, occorre modificare i tempi di visita, in ogni caso tenendo anche conto della esigenza di stabilità del minore, di quella di tutela del rapporto del ragazzo con il padre e, allo stesso tempo, con la madre, alla quale pure occorre lasciare spazi per poter stare con il figlio nel tempo libero da impegni lavorativi e scolastici;
ritenuto, ciò premesso, di dover determinare, a parziale modifica del decreto sopra citato, il seguente diritto di visita settimanale padre-figlio: n. 3 finesettimana al mese (in mancanza di accordi, il primo, il terzo ed il quarto) dal venerdì ore 19.00 alla domenica ore 19.00); rilevato, poi, che il non ottemperava all'ordine del Giudice di depositare la Parte_1
documentazione reddituale e bancaria di cui all'ordinanza sopra riportata, con ciò venendo meno all'onere della prova relativo alla domanda di diminuzione della contribuzione economica già posta a su carico, domanda che, pertanto, deve essere rigettata;
ritenuto, poi, quanto alla richiesta della di aumentare l'assegno di CP_1
mantenimento comprendendovi le spese per le utenze, che la modifica dei provvedimenti in questa sede è consentita solo in caso di sopravvenienze, non ravvisabili nel mero inadempimento economico di una delle parti, essendovi per questo rimedi esecutivi, e ritenuto, pertanto, di rigettare detta istanza;
rilevato, poi, che nessun provvedimento deve essere emesso quanto alla ulteriore domanda della resistente di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del in quanto è vigente ad oggi l'art. 473bis.36 c.p.c.; Parte_1
ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese di lite, in vista della parziale reciproca soccombenza e della natura della causa,
P.Q.M.
Il Collegio, a parziale modifica del decreto datato 17.9.2021 emesso da questo Tribunale, così provvede, ogni altra istanza rigettata:
determina il diritto di visita settimanale padre-figlio come indicato in parte motiva;
inalterato per il resto;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma, 26.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi