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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 27/01/2026, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1096/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17028/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400189622 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal Comune di Roma il 21.8.2024, riguardante l'omesso / insufficiente pagamento della TARI e TEFA anno 2022 per l'importo di €.5.903,49, chiedendone l'annullamento, in quanto l'avviso non riportava la motivazione della pretesa che, qualora si fosse riferita all'immobile occupato dalla società per l'anno in questione, le era stato già addebitato, causando così una duplicazione dell'imposta già addebitata.
Roma Capitale, costituendosi in giudizio, chiedeva genericamente il rigetto del ricorso, senza addurre alcuna motivazione
Con memoria in data 7.1.2026 la ricorrente, avendo accettato il pagamento rateale dell'imposta in seguito ad una interlocuzione ed un accordo con Roma Capitale, rinunciava al ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Roma Capitale con memoria successiva, rilevando l'infondatezza del ricorso per un errore della contribuente in relazione alle somme dovute, riferite agli anni 2017/2019 e non all'anno 2022, insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che, in conseguenza dell'intervenuta rinuncia della ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Quanto alle spese deve rilevarsi che, l'errore in cui è incorsa la Società in ordine agli anni d'imposta, è stato determinato da una non precisa indicazione dell'avviso di accertamento, per cui appare equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17028/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400189622 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal Comune di Roma il 21.8.2024, riguardante l'omesso / insufficiente pagamento della TARI e TEFA anno 2022 per l'importo di €.5.903,49, chiedendone l'annullamento, in quanto l'avviso non riportava la motivazione della pretesa che, qualora si fosse riferita all'immobile occupato dalla società per l'anno in questione, le era stato già addebitato, causando così una duplicazione dell'imposta già addebitata.
Roma Capitale, costituendosi in giudizio, chiedeva genericamente il rigetto del ricorso, senza addurre alcuna motivazione
Con memoria in data 7.1.2026 la ricorrente, avendo accettato il pagamento rateale dell'imposta in seguito ad una interlocuzione ed un accordo con Roma Capitale, rinunciava al ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Roma Capitale con memoria successiva, rilevando l'infondatezza del ricorso per un errore della contribuente in relazione alle somme dovute, riferite agli anni 2017/2019 e non all'anno 2022, insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che, in conseguenza dell'intervenuta rinuncia della ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Quanto alle spese deve rilevarsi che, l'errore in cui è incorsa la Società in ordine agli anni d'imposta, è stato determinato da una non precisa indicazione dell'avviso di accertamento, per cui appare equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.