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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2416/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13200/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - PO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025006328244200 TASSE AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1138/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso
contro
Regione Campania, Agenzia delle Entrate ON e Agenzia delle Entrate- ON, Associazione_1. Di PO avverso cartella di pagamento n. 071 2025 00632824 42 000, notificata in data 15.04.2025, e relativa a
Tassa Automobilistica anno 2019, per l'importo di euro 368,22.
Eccepiva, in sintesi, con i motivi di ricorso: - la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e condanna delle resistenti al pagamento delle spese vive sostenute dal difensore ed al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
L'Agenzia delle Entrate – ON, ritualmente costituita, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata, ed alla prescrizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non risultava costituita la Regione Campania.
Alla pubblica udienza del 21.01.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo impugnato parte ricorrente la cartella di pagamento eccependo anche l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, nella specie avviso di accertamento n. 9064067618426, sarebbe stato onere dell'Ente impositore documentarne la rituale notifica. Tale prova non può ritenersi acquisita atteso che la Regione Campania, non si è neanche costituita nonostante il ricorso risulta notificato con messaggio di posta elettronica certificata ricevuto il 13.06.2025.
Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell' atto presupposto lo stesso deve ritenersi nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Si evidenzia che alla mancata notifica dell'avviso richiamato nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982. In accoglimento delle eccezioni del ricorrente di omessa notifica dell'avviso presupposto e prescrizione del credito, le cui valutazioni assorbono le altre , l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra contribuente e Ente impositore, mentre possono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ON, esente da responsabilità rispetto all'esito del giudizio .
P.Q.M.
Acoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente, che liquida in euro 200, spese generali comprese, oltre CU e accessori di legge se spettanti.
Compensa le spese nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate ON.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13200/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - PO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025006328244200 TASSE AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1138/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso
contro
Regione Campania, Agenzia delle Entrate ON e Agenzia delle Entrate- ON, Associazione_1. Di PO avverso cartella di pagamento n. 071 2025 00632824 42 000, notificata in data 15.04.2025, e relativa a
Tassa Automobilistica anno 2019, per l'importo di euro 368,22.
Eccepiva, in sintesi, con i motivi di ricorso: - la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e condanna delle resistenti al pagamento delle spese vive sostenute dal difensore ed al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata.
L'Agenzia delle Entrate – ON, ritualmente costituita, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata, ed alla prescrizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza dell'Ente Impositore. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non risultava costituita la Regione Campania.
Alla pubblica udienza del 21.01.2026 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo impugnato parte ricorrente la cartella di pagamento eccependo anche l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione, nella specie avviso di accertamento n. 9064067618426, sarebbe stato onere dell'Ente impositore documentarne la rituale notifica. Tale prova non può ritenersi acquisita atteso che la Regione Campania, non si è neanche costituita nonostante il ricorso risulta notificato con messaggio di posta elettronica certificata ricevuto il 13.06.2025.
Pertanto, in mancanza di prova della notifica dell' atto presupposto lo stesso deve ritenersi nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Si evidenzia che alla mancata notifica dell'avviso richiamato nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982. In accoglimento delle eccezioni del ricorrente di omessa notifica dell'avviso presupposto e prescrizione del credito, le cui valutazioni assorbono le altre , l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra contribuente e Ente impositore, mentre possono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ON, esente da responsabilità rispetto all'esito del giudizio .
P.Q.M.
Acoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente, che liquida in euro 200, spese generali comprese, oltre CU e accessori di legge se spettanti.
Compensa le spese nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate ON.