Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2416
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica degli atti prodromici

    Il giudice ha ritenuto che l'Ente impositore non abbia fornito prova della notifica dell'atto presupposto, in quanto la Regione Campania non si è costituita in giudizio. Di conseguenza, l'atto presupposto è nullo per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    In conseguenza della mancata notifica dell'atto presupposto, il debito si ritiene estinto per prescrizione, dato il termine triennale applicabile.

  • Accolto
    Condanna alle spese e risarcimento danni

    La condanna alle spese segue la soccombenza della Regione Campania. Le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sono compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2416
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2416
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo