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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/09/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3165/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 aprile 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Pierfrancesco Molinari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acri, alla via C. Colombo, n. 7, E (c.f.: ), rappresentato e difeso, in CP CodiceFiscale_2 allega dall'avv. Andrea Barbieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bisignano, alla via Giardini, n. 20, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza dell'11/4/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 12/10/2023 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di avere contratto, in Acri, in data 12/9/1999, Pt_1 matrimonio concordatario con e che dall'unione sono nate le CP figlie il 5/3/2004 e il 24/5/2008. Per_1 Per_2
L'attr iferito che, a ll'insorgenza di alcuni contrasti tra le parti, si è verificata la disgregazione del consorzio familiare. Si è, pertanto, rivolta al tribunale per chiedere la separazione personale delle parti e, all'esito la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con collocamento della figlia minore presso di lei, assegnazione della casa coniugale, obbligo del Per_2
di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della prole € CP 225,00 mensili per ciascuna figlia e disciplina del diritto di visita paterno come da piano genitoriale. Si è costituito in giudizio il quale si è opposto alla domanda di CP cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito alla ricorrente, riconducendo la crisi coniugale al rifiuto di lei di avere rapporti sessuali, oltre che all'ingerenza dei suoi parenti che l'avrebbero influenzata in ordine alla gestione di questioni lavorative e personali dei coniugi, oltre ad avere minacciato più volte il marito. Il resistente ha, inoltre, evidenziato che la ha una personalità particolare, essendo Pt_1 spesso preda di stati malinconici e solitari, nonché offensiva e denigratoria verso il coniuge. Ha altresì narrato di avere, sino all'insorgenza dei propri problemi di salute, sempre provveduto al mantenimento della famiglia, lavorando duramente “a nero” e con obbligo di restituzione del trattamento economico mensile alla ricorrente, presso la società di famiglia della moglie,
sopportando le continue minacce e denigrazioni del Controparte_2 suocero. Ha, inoltre, chiesto: l'affido condiviso della figlia minore Per_2 con collocamento paritetico presso entrambi i genitori ed obbligo di costoro di provvedere al mantenimento diretto della minore;
di essere onerato della corresponsione di € 100,00 mensili direttamente alla figlia maggiorenne Per_1 di prevedere l'obbligo della ricorrente di corrispondergli un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili;
di ripartire al 50% tra i genitori le spese straordinarie delle figlie, prevedendo la necessità di un espresso accordo per il sostenimento di quelle di importo superiore ad € 150,00; di disciplinare il diritto di visita secondo il piano genitoriale da lui predisposto;
di autorizzarlo al ritiro dalla casa coniugale dei propri effetti personali e beni acquistati prima del matrimonio, nonché al ritiro di alcuni beni lasciati nel garage di pertinenza del medesimo immobile;
di obbligare la ricorrente a corrispondergli € 2.500,00, quale quota pagata dal resistente per l'acquisto della Fiat Punto, oltre ad € 1.000,00 per le spese meccaniche da lui sostenute. Il tutto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi. La prima udienza, inizialmente fissata al 10/1/2024, a causa della temporanea assegnazione al settore penale del giudice titolare, si è tenuta in data 22/2/2024, in cui il nuovo giudice delegato, a causa di un impedimento a comparire del resistente, ha rinviato all'udienza del 27/3/2024, nella quale, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti provvisori, disponendo: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocazione Per_2 prevalente presso la madre e diritto di visita paterno da esercitarsi liberamente, anche con pernottamento, con permanenza a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina;
l'obbligo del resistente di corrispondere € 150,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pagina 2 di 7 Alla successiva udienza del 5/6/2024 si è proceduto all'ascolto della minore e, all'esito, rilevata l'inammissibilità delle domande diverse da Persona_3
o status ed accessorie alla separazione, il giudice ha sottoposto alle parti una proposta di accordo alle condizioni del provvedimento provvisorio, con aumento del mantenimento dovuto dal padre per ad € Per_1
200,00 - escludendo dalle spese straordinarie le spese di alloggio ma ricomprendendo le tasse universitarie ed i libri - e con riduzione dell'importo dell'assegno per ad € 90,00 nei mesi estivi in cui fosse stata per 15 Per_2 giorni con il padre e prevedendo modalità di visita della minore secondo i suoi desideri. Ritornato il fascicolo al giudice titolare, all'udienza del 18/9/2024, la causa è stata rinviata prima al 13/11/2024, poi all'11/12/2024 e, infine, all'8/1/2025 in ragione dell'assenza del resistente, ricoverato in ospedale ed affetto da problemi di salute. In tale ultima udienza il difensore della ricorrente ha evidenziato l'adeguatezza dei provvedimenti assunti dal tribunale in via provvisoria, opponendosi alla richiesta di assegno di mantenimento per il
, mentre il difensore del resistente si è riportato alle precedenti difese, CP impugnando le richieste avversarie. La causa è stata, quindi, rinviata per la rimessione al collegio per la decisione all'udienza dell'11/4/2025, con termine alle parti per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza dell'11/4/2025 è comparso personalmente il resistente, che si è dichiarato disponibile alla corresponsione di € 100,00 per ciascuna figlia mentre non ha aderito all'invito del giudice a presentarsi ad altra udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione, essendo impossibilitato per motivi di salute. I difensori si sono, quindi, riportati ai rispettivi atti e la causa è stata mandata al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO 1. La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Va rigettata la domanda di addebito della separazione a Parte_1 proposta da . CP
Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un
Pagina 3 di 7 comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 c.c. (obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia). Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Nel caso di specie, il addebita alla di aver innescato la crisi CP Pt_1 coniugale per non avere voluto avere rapporti sessuali con lui, per aver tenuto comportamenti offensivi e denigratori nei suoi confronti e per aver consentito ai suoi parenti di ingerirsi nella vita coniugale e di minacciare più volte il marito. Ebbene, nessuna di queste circostanze ha formato oggetto di richiesta di prova da parte del . Le richieste di prova per testi da lui avanzate e CP rigettate dal tribunale non hanno affatto riguardato il dedotto rifiuto della ad aver rapporti sessuali con lui e nemmeno le riferite condotte Pt_1 denigratorie asseritamente tenuta dalla ei suoi confronti. Il si CP_3 CP
è limitato a richiedere di provare per testi le circostanze, formulate in maniera del tutto generica, di essere stato cacciato dall'abitazione familiare (senza indicare da chi e quando), di aver cercato di riconciliarsi con la moglie facendole capire la necessità di cambiare casa familiare per evitare le ingerenze dei parenti di lei (senza indicare quando), di essere stato minacciato e umiliato in presenza delle figlie (senza indicare da chi e quando). La circostanza per cui in data 13/8/2023 la avrebbe detto telefonicamente al marito, Pt_1 raggiunto sul telefono cellulare del suocero, di andare via di casa, anche qualora confermata dall'unico teste indicato, non avrebbe potuto sostenere la decisione di addebito della separazione alla moglie, non potendosi attribuire a quell'episodio la causa scatenante della crisi coniugale, che per stessa ammissione del risale ad epoca molto più antica riconducibile almeno al CP periodo in cui il svolgeva attività lavorativa presso la società della CP famiglia Il fatto di aver proseguito la convivenza esclude, perciò, la Pt_1 possibilità di ricondurre all'episodio del 13/8/2023 (anche laddove provato) e alla condotta della violativa dei doveri di cui all'art. 143 c.c. la causa Pt_1 della crisi della coppia.
3. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione va preliminarmente evidenziato che il contrasto tra le parti non ha riguardato la scelta del regime di affidamento, posto che entrambi i genitori hanno concordemente richiesto l'affidamento condiviso dell'unica figlia ancora minorenne. Questa circostanza, unita alle dichiarazioni rese dai genitori e dalla minore davanti al tribunale, induce il collegio a ritenere che, Persona_3 nonostante la conflittualità che caratterizza attualmente il rapporto fra i genitori, nessuno di essi dubita della idoneità e capacità genitoriale dell'altro.
Pagina 4 di 7 Pertanto, in assenza di controversia sul punto, è affidata in Persona_3 modo condiviso ad entrambi i genitori, non sussistendo situazioni ostative all'applicazione del criterio preferenziale di legge.
4. Non v'è accordo invece in ordine al collocamento di , per avere la Per_2 madre richiesto che la ragazza sia collocata in via prevalente presso di lei e il padre in via paritetica presso entrambi i genitori. Il collegio ritiene che non sussistono allo stato ragioni sufficienti per disporre il collocamento della minore in via paritetica presso i due genitori, giacché, nonostante il consolidato rapporto instaurato dal con , questa CP Per_2 ha sempre abitato insieme alla madre. D'altra par om i è stata sentita dal giudice istruttore, pur riferendo di avere un buon Per_2 rapporto con entrambi i genitori, ha espressamente dichiarato di apprezzare il calendario di visite disposto in via provvisoria dal tribunale che prevede il collocamento prevalente della minore presso la madre. Di conseguenza, in considerazione di quanto riferito dalla minore e della circostanza che è prossima alla maggiore età, il tribunale ritiene di Per_2 dover disporne il collocamento prevalente presso la madre.
5. Al collocamento della figlia minore presso la madre segue l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in Acri, alla via Pontecorvo, n. 5, al fine di garantire alla ragazza, oltre che alla sorella maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, di mantenere il legame ambientale con l'habitat domestico.
6. Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre non collocatario, si conferma l'assetto stabilito in via provvisoria dal giudice istruttore, che è risultato conforme alle esigenze della figlia minore, prossima, come detto, alla maggiore età, fatti ovviamente salvi diversi accordi fra i genitori.
7. Con specifico riguardo alla richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento avanzata dal , si osserva quanto segue. CP
Elementi costitutivi del diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità da parte del medesimo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Negli atti introduttivi e alle udienze del 27/3/2024 e dell'11/4/2025 il CP ha riferito di essere impossibilitato a lavorare per ragioni di salute. Ha altresì riferito di avere competenze tecniche specifiche che gli hanno consentito, negli
Pagina 5 di 7 anni e prima dell'insorgenza della problematiche di salute, di svolgere lavori saltuari per riparazione di oggetti elettronici, antenne e altoparlanti. Ha ulteriormente dichiarato di percepire una pensione di invalidità e di avere a disposizione una parte dell'eredità della madre con cui ha provveduto a pagare il canone di locazione dell'abitazione fino al momento in cui non ha avuto la disponibilità di un appartamento autonomo concessogli da suo padre. Dalla documentazione depositata risulta altresì che il è titolare di cespiti CP immobiliari. Per quanto riguarda dai modelli 730 per gli anni 2022, 2021 e Parte_1
2020, risulta che la stessa ha percepito un reddito annuo pari a circa € 16.000,00 derivante dal proprio lavoro dipendente presso la società di famiglia, oltre che dai terreni di cui è titolare in toto e pro quota, da cui ricava un reddito di meno di € 300,00 annui. Dal reddito così documentato vanno decurtati gli oneri derivanti dal mantenimento delle due figlie, con lei conviventi. Tanto premesso, il tribunale ritiene che non sussistano allo stato elementi per il riconoscimento di un contributo di mantenimento per il , non CP ravvisandosi alcuna significativa disparità reddituale tra le parti.
8. Devono, infine, ritenersi inammissibili le domande del dirette ad CP ottenere l'autorizzazione al ritiro degli effetti personali e di rie di beni mobili presso la casa coniugale e il relativo garage e di condanna della al rimborso della somma di € 2.500,00 per l'acquisto Pt_1 ttura a lei in uso, oltre ad € 1.000,00 per spese meccaniche sostenute, trattandosi di richieste non legate dal vincolo della connessione con quella di separazione e pertanto da proporsi con il rito ordinario e non azionabili cumulativamente all'azione di separazione soggetta a diverso rito (cfr., ex plurimis, cass. n. 6424/2007; cass. n. 18870/2014).
9. In ordine al mantenimento da corrispondere in favore della figlia minore e della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente Per_2
è pacifico nella giurisprudenza della corte di cassazione che anche “il Per_1 genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato” (cfr., ex multis, cass. n. 39411/2017), sicché si ritiene di dover confermare a carico di l'obbligo di corrispondere a CP [...] un assegno mensile di mantenimento di entrambe le figlie nella Pt_1 misura di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), già stabilita in via provvisoria dall'istruttore, con scadenza anticipata al giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi, salvi i casi di urgenza.
Pagina 6 di 7 10. Deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alla domanda di divorzio formulata in questo stesso giudizio. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e CP [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Acri, il 12 settembre Pt_1
1999;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da CP
;
[...]
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , Persona_3 nata ad [...], il [...], con collocamento prevalente presso la madre;
- assegna a la casa coniugale sita in Acri, alla via Parte_1
Pontecorv
- dispone che potrà vedere e tenere con sé la figlia minore CP liberamente, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente mediante il versamento in Per_1 favore di entro il giorno 10 di ciascun mese, di un Parte_1 assegno 150,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi, salvi i casi di urgenza;
- dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 7 di 7
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3165/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 aprile 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Pierfrancesco Molinari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Acri, alla via C. Colombo, n. 7, E (c.f.: ), rappresentato e difeso, in CP CodiceFiscale_2 allega dall'avv. Andrea Barbieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bisignano, alla via Giardini, n. 20, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza dell'11/4/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 12/10/2023 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di avere contratto, in Acri, in data 12/9/1999, Pt_1 matrimonio concordatario con e che dall'unione sono nate le CP figlie il 5/3/2004 e il 24/5/2008. Per_1 Per_2
L'attr iferito che, a ll'insorgenza di alcuni contrasti tra le parti, si è verificata la disgregazione del consorzio familiare. Si è, pertanto, rivolta al tribunale per chiedere la separazione personale delle parti e, all'esito la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con collocamento della figlia minore presso di lei, assegnazione della casa coniugale, obbligo del Per_2
di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della prole € CP 225,00 mensili per ciascuna figlia e disciplina del diritto di visita paterno come da piano genitoriale. Si è costituito in giudizio il quale si è opposto alla domanda di CP cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito alla ricorrente, riconducendo la crisi coniugale al rifiuto di lei di avere rapporti sessuali, oltre che all'ingerenza dei suoi parenti che l'avrebbero influenzata in ordine alla gestione di questioni lavorative e personali dei coniugi, oltre ad avere minacciato più volte il marito. Il resistente ha, inoltre, evidenziato che la ha una personalità particolare, essendo Pt_1 spesso preda di stati malinconici e solitari, nonché offensiva e denigratoria verso il coniuge. Ha altresì narrato di avere, sino all'insorgenza dei propri problemi di salute, sempre provveduto al mantenimento della famiglia, lavorando duramente “a nero” e con obbligo di restituzione del trattamento economico mensile alla ricorrente, presso la società di famiglia della moglie,
sopportando le continue minacce e denigrazioni del Controparte_2 suocero. Ha, inoltre, chiesto: l'affido condiviso della figlia minore Per_2 con collocamento paritetico presso entrambi i genitori ed obbligo di costoro di provvedere al mantenimento diretto della minore;
di essere onerato della corresponsione di € 100,00 mensili direttamente alla figlia maggiorenne Per_1 di prevedere l'obbligo della ricorrente di corrispondergli un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili;
di ripartire al 50% tra i genitori le spese straordinarie delle figlie, prevedendo la necessità di un espresso accordo per il sostenimento di quelle di importo superiore ad € 150,00; di disciplinare il diritto di visita secondo il piano genitoriale da lui predisposto;
di autorizzarlo al ritiro dalla casa coniugale dei propri effetti personali e beni acquistati prima del matrimonio, nonché al ritiro di alcuni beni lasciati nel garage di pertinenza del medesimo immobile;
di obbligare la ricorrente a corrispondergli € 2.500,00, quale quota pagata dal resistente per l'acquisto della Fiat Punto, oltre ad € 1.000,00 per le spese meccaniche da lui sostenute. Il tutto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi. La prima udienza, inizialmente fissata al 10/1/2024, a causa della temporanea assegnazione al settore penale del giudice titolare, si è tenuta in data 22/2/2024, in cui il nuovo giudice delegato, a causa di un impedimento a comparire del resistente, ha rinviato all'udienza del 27/3/2024, nella quale, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti provvisori, disponendo: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocazione Per_2 prevalente presso la madre e diritto di visita paterno da esercitarsi liberamente, anche con pernottamento, con permanenza a fine settimana alternati dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina;
l'obbligo del resistente di corrispondere € 150,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pagina 2 di 7 Alla successiva udienza del 5/6/2024 si è proceduto all'ascolto della minore e, all'esito, rilevata l'inammissibilità delle domande diverse da Persona_3
o status ed accessorie alla separazione, il giudice ha sottoposto alle parti una proposta di accordo alle condizioni del provvedimento provvisorio, con aumento del mantenimento dovuto dal padre per ad € Per_1
200,00 - escludendo dalle spese straordinarie le spese di alloggio ma ricomprendendo le tasse universitarie ed i libri - e con riduzione dell'importo dell'assegno per ad € 90,00 nei mesi estivi in cui fosse stata per 15 Per_2 giorni con il padre e prevedendo modalità di visita della minore secondo i suoi desideri. Ritornato il fascicolo al giudice titolare, all'udienza del 18/9/2024, la causa è stata rinviata prima al 13/11/2024, poi all'11/12/2024 e, infine, all'8/1/2025 in ragione dell'assenza del resistente, ricoverato in ospedale ed affetto da problemi di salute. In tale ultima udienza il difensore della ricorrente ha evidenziato l'adeguatezza dei provvedimenti assunti dal tribunale in via provvisoria, opponendosi alla richiesta di assegno di mantenimento per il
, mentre il difensore del resistente si è riportato alle precedenti difese, CP impugnando le richieste avversarie. La causa è stata, quindi, rinviata per la rimessione al collegio per la decisione all'udienza dell'11/4/2025, con termine alle parti per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza dell'11/4/2025 è comparso personalmente il resistente, che si è dichiarato disponibile alla corresponsione di € 100,00 per ciascuna figlia mentre non ha aderito all'invito del giudice a presentarsi ad altra udienza per l'espletamento del tentativo di conciliazione, essendo impossibilitato per motivi di salute. I difensori si sono, quindi, riportati ai rispettivi atti e la causa è stata mandata al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO 1. La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Va rigettata la domanda di addebito della separazione a Parte_1 proposta da . CP
Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un
Pagina 3 di 7 comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 c.c. (obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia). Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Nel caso di specie, il addebita alla di aver innescato la crisi CP Pt_1 coniugale per non avere voluto avere rapporti sessuali con lui, per aver tenuto comportamenti offensivi e denigratori nei suoi confronti e per aver consentito ai suoi parenti di ingerirsi nella vita coniugale e di minacciare più volte il marito. Ebbene, nessuna di queste circostanze ha formato oggetto di richiesta di prova da parte del . Le richieste di prova per testi da lui avanzate e CP rigettate dal tribunale non hanno affatto riguardato il dedotto rifiuto della ad aver rapporti sessuali con lui e nemmeno le riferite condotte Pt_1 denigratorie asseritamente tenuta dalla ei suoi confronti. Il si CP_3 CP
è limitato a richiedere di provare per testi le circostanze, formulate in maniera del tutto generica, di essere stato cacciato dall'abitazione familiare (senza indicare da chi e quando), di aver cercato di riconciliarsi con la moglie facendole capire la necessità di cambiare casa familiare per evitare le ingerenze dei parenti di lei (senza indicare quando), di essere stato minacciato e umiliato in presenza delle figlie (senza indicare da chi e quando). La circostanza per cui in data 13/8/2023 la avrebbe detto telefonicamente al marito, Pt_1 raggiunto sul telefono cellulare del suocero, di andare via di casa, anche qualora confermata dall'unico teste indicato, non avrebbe potuto sostenere la decisione di addebito della separazione alla moglie, non potendosi attribuire a quell'episodio la causa scatenante della crisi coniugale, che per stessa ammissione del risale ad epoca molto più antica riconducibile almeno al CP periodo in cui il svolgeva attività lavorativa presso la società della CP famiglia Il fatto di aver proseguito la convivenza esclude, perciò, la Pt_1 possibilità di ricondurre all'episodio del 13/8/2023 (anche laddove provato) e alla condotta della violativa dei doveri di cui all'art. 143 c.c. la causa Pt_1 della crisi della coppia.
3. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione va preliminarmente evidenziato che il contrasto tra le parti non ha riguardato la scelta del regime di affidamento, posto che entrambi i genitori hanno concordemente richiesto l'affidamento condiviso dell'unica figlia ancora minorenne. Questa circostanza, unita alle dichiarazioni rese dai genitori e dalla minore davanti al tribunale, induce il collegio a ritenere che, Persona_3 nonostante la conflittualità che caratterizza attualmente il rapporto fra i genitori, nessuno di essi dubita della idoneità e capacità genitoriale dell'altro.
Pagina 4 di 7 Pertanto, in assenza di controversia sul punto, è affidata in Persona_3 modo condiviso ad entrambi i genitori, non sussistendo situazioni ostative all'applicazione del criterio preferenziale di legge.
4. Non v'è accordo invece in ordine al collocamento di , per avere la Per_2 madre richiesto che la ragazza sia collocata in via prevalente presso di lei e il padre in via paritetica presso entrambi i genitori. Il collegio ritiene che non sussistono allo stato ragioni sufficienti per disporre il collocamento della minore in via paritetica presso i due genitori, giacché, nonostante il consolidato rapporto instaurato dal con , questa CP Per_2 ha sempre abitato insieme alla madre. D'altra par om i è stata sentita dal giudice istruttore, pur riferendo di avere un buon Per_2 rapporto con entrambi i genitori, ha espressamente dichiarato di apprezzare il calendario di visite disposto in via provvisoria dal tribunale che prevede il collocamento prevalente della minore presso la madre. Di conseguenza, in considerazione di quanto riferito dalla minore e della circostanza che è prossima alla maggiore età, il tribunale ritiene di Per_2 dover disporne il collocamento prevalente presso la madre.
5. Al collocamento della figlia minore presso la madre segue l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in Acri, alla via Pontecorvo, n. 5, al fine di garantire alla ragazza, oltre che alla sorella maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, di mantenere il legame ambientale con l'habitat domestico.
6. Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre non collocatario, si conferma l'assetto stabilito in via provvisoria dal giudice istruttore, che è risultato conforme alle esigenze della figlia minore, prossima, come detto, alla maggiore età, fatti ovviamente salvi diversi accordi fra i genitori.
7. Con specifico riguardo alla richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento avanzata dal , si osserva quanto segue. CP
Elementi costitutivi del diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità da parte del medesimo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Negli atti introduttivi e alle udienze del 27/3/2024 e dell'11/4/2025 il CP ha riferito di essere impossibilitato a lavorare per ragioni di salute. Ha altresì riferito di avere competenze tecniche specifiche che gli hanno consentito, negli
Pagina 5 di 7 anni e prima dell'insorgenza della problematiche di salute, di svolgere lavori saltuari per riparazione di oggetti elettronici, antenne e altoparlanti. Ha ulteriormente dichiarato di percepire una pensione di invalidità e di avere a disposizione una parte dell'eredità della madre con cui ha provveduto a pagare il canone di locazione dell'abitazione fino al momento in cui non ha avuto la disponibilità di un appartamento autonomo concessogli da suo padre. Dalla documentazione depositata risulta altresì che il è titolare di cespiti CP immobiliari. Per quanto riguarda dai modelli 730 per gli anni 2022, 2021 e Parte_1
2020, risulta che la stessa ha percepito un reddito annuo pari a circa € 16.000,00 derivante dal proprio lavoro dipendente presso la società di famiglia, oltre che dai terreni di cui è titolare in toto e pro quota, da cui ricava un reddito di meno di € 300,00 annui. Dal reddito così documentato vanno decurtati gli oneri derivanti dal mantenimento delle due figlie, con lei conviventi. Tanto premesso, il tribunale ritiene che non sussistano allo stato elementi per il riconoscimento di un contributo di mantenimento per il , non CP ravvisandosi alcuna significativa disparità reddituale tra le parti.
8. Devono, infine, ritenersi inammissibili le domande del dirette ad CP ottenere l'autorizzazione al ritiro degli effetti personali e di rie di beni mobili presso la casa coniugale e il relativo garage e di condanna della al rimborso della somma di € 2.500,00 per l'acquisto Pt_1 ttura a lei in uso, oltre ad € 1.000,00 per spese meccaniche sostenute, trattandosi di richieste non legate dal vincolo della connessione con quella di separazione e pertanto da proporsi con il rito ordinario e non azionabili cumulativamente all'azione di separazione soggetta a diverso rito (cfr., ex plurimis, cass. n. 6424/2007; cass. n. 18870/2014).
9. In ordine al mantenimento da corrispondere in favore della figlia minore e della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente Per_2
è pacifico nella giurisprudenza della corte di cassazione che anche “il Per_1 genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato” (cfr., ex multis, cass. n. 39411/2017), sicché si ritiene di dover confermare a carico di l'obbligo di corrispondere a CP [...] un assegno mensile di mantenimento di entrambe le figlie nella Pt_1 misura di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), già stabilita in via provvisoria dall'istruttore, con scadenza anticipata al giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi, salvi i casi di urgenza.
Pagina 6 di 7 10. Deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alla domanda di divorzio formulata in questo stesso giudizio. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e CP [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Acri, il 12 settembre Pt_1
1999;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da CP
;
[...]
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , Persona_3 nata ad [...], il [...], con collocamento prevalente presso la madre;
- assegna a la casa coniugale sita in Acri, alla via Parte_1
Pontecorv
- dispone che potrà vedere e tenere con sé la figlia minore CP liberamente, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente mediante il versamento in Per_1 favore di entro il giorno 10 di ciascun mese, di un Parte_1 assegno 150,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi, salvi i casi di urgenza;
- dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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