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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9364 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3497/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice rel. Dott. Chiara Delmonte
Giudice Dott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 27/01/2024 e vertente
TRA
) Parte_1 C.F. 1
Luogo e data di nascita MILANO (MI) in data 09/12/1982
Residenza residente in [...]9 20100 ZA MILANO rappresentata e difesa dall'Avv. DI LALLO ALICE presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ), Luogo e data di nascita Controparte_1
BRASILE in data 31/07/1987
Controparte_2 SUL SAO CP 3
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19 febbraio 2025
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 25 novembre 2025
Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1 e la Sig.ra Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) nulla disporre in merito alla figlia minore, non essendo Codesta Autorità competente posto che la residenza abituale della minore Per_1 è in CP_3;
3) nulla disporre in merito al contributo economico in favore della resistente, non sussistendo i presupposti in diritto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a ZA (MI) il 03/05/2018 (anno 2018, atto n14, parte I, serie).
Dall'unione é nata la figlia Persona_2 il 6 maggio 2018 residente unitamente alla madre a San
AO in CP 3 con la madre
Le parti si sono separate consensualmente mediante negoziazione assistita in data 9 luglio 2018 (nulla osta del Procuratore della Repubblica in data 18 luglio 2018).
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/01/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio senza avanzare ulteriori domande posto che la figlia minore
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 novembre 2025, rinviata diverse volte per problematiche relative alla instaurazione del contraddittorio, verificata la regolarità della notifica perfezionata il 1 luglio 2025, il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
[...]
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Voglio divorziare. Sono in attesa di un altro bambino
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda.
Il giudice delgato ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono separati mediante negoziazione assistita in data 9 luglio 2018 (nulla osta del Procuratore della
Repubblica in data 18 luglio 2018). ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 26/01/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia del lo scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Come correttamente evidenziato da parte ricorrente difetta la competenza giurisdizionale dell'intestata AG in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responabilità genitoriale posto che la figlia minore risiede stabilmente in CP_3 ex art 7 Reg 11119/2019
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
3497 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte_1 e a ZA (MI) i103/05/2018, atto iscritto negli Controparte_1 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di ZA (MI) anno 2018, atto n14, parte I, serie); Con 2. Dichiara l'incompetenza giurisdizionale dell'intestata in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale posto che la figlia minore risiede stabilmente in
CP 3 ex art 7 Reg 11119/2019
3. Nulla sulle spese
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai Dott. Chiara Delmonte
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice rel. Dott. Chiara Delmonte
Giudice Dott. Valentina Maderna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 27/01/2024 e vertente
TRA
) Parte_1 C.F. 1
Luogo e data di nascita MILANO (MI) in data 09/12/1982
Residenza residente in [...]9 20100 ZA MILANO rappresentata e difesa dall'Avv. DI LALLO ALICE presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ), Luogo e data di nascita Controparte_1
BRASILE in data 31/07/1987
Controparte_2 SUL SAO CP 3
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19 febbraio 2025
OGGETTO:
SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 25 novembre 2025
Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1 e la Sig.ra Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) nulla disporre in merito alla figlia minore, non essendo Codesta Autorità competente posto che la residenza abituale della minore Per_1 è in CP_3;
3) nulla disporre in merito al contributo economico in favore della resistente, non sussistendo i presupposti in diritto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a ZA (MI) il 03/05/2018 (anno 2018, atto n14, parte I, serie).
Dall'unione é nata la figlia Persona_2 il 6 maggio 2018 residente unitamente alla madre a San
AO in CP 3 con la madre
Le parti si sono separate consensualmente mediante negoziazione assistita in data 9 luglio 2018 (nulla osta del Procuratore della Repubblica in data 18 luglio 2018).
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/01/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio senza avanzare ulteriori domande posto che la figlia minore
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25 novembre 2025, rinviata diverse volte per problematiche relative alla instaurazione del contraddittorio, verificata la regolarità della notifica perfezionata il 1 luglio 2025, il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
[...]
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Voglio divorziare. Sono in attesa di un altro bambino
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda.
Il giudice delgato ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono separati mediante negoziazione assistita in data 9 luglio 2018 (nulla osta del Procuratore della
Repubblica in data 18 luglio 2018). ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 26/01/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia del lo scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Come correttamente evidenziato da parte ricorrente difetta la competenza giurisdizionale dell'intestata AG in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responabilità genitoriale posto che la figlia minore risiede stabilmente in CP_3 ex art 7 Reg 11119/2019
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
3497 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra Parte_1 e a ZA (MI) i103/05/2018, atto iscritto negli Controparte_1 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di ZA (MI) anno 2018, atto n14, parte I, serie); Con 2. Dichiara l'incompetenza giurisdizionale dell'intestata in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale posto che la figlia minore risiede stabilmente in
CP 3 ex art 7 Reg 11119/2019
3. Nulla sulle spese
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai Dott. Chiara Delmonte