Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO0 0 187/02 ASSAZIONE LA CORTE SUPREMA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 9255/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.305 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 16/11/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere CONTE Richiesto pia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 SENT ENZA per diritti - 9 GEN. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANG MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 155 1.3000 CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente DF012740
contro
UG EB;
intimato avverso la sentenza n. 91/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 19/01/99 R.G.N. 2777/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4448 udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Maura LA -1- TERZA;
udito il P.M Generale Dott. l'accoglimento . in persona del Sostituto Procuratore Federico SORRENTINO che ha concluso per del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Catania del 9 gennaio 1997 ER ST, premesso di avere esperito senza esito il ricorso amministrativo, chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nei confronti del Ministero del Tesoro, siccome totalmente inabile ed incapace di attendere agli atti quotidiani della vita e la condanna del Ministero dell'Interno e/o del Ministero del Tesoro alla relativa corresponsione. Costituendosi in giudizio entrambi i Ministeri eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. n. 698 del 1994, trattandosi di accertamento sanitario effettuato dopo l'entrata in vigore di detta normativa. Il Pretore, all'esito di consulenza tecnica, con sentenza del 17 febbraio 1998, dichiarava il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento dal primo luglio 1997 e condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione, mentre dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro. Avverso detta pronunzia proponeva appello il Ministero dell'Interno ribadendo il suo difetto di legittimazione passiva e comunque l'erroneità della pronunzia per avere condannato esso appellante alla corresponsione dell'indennità, anziché limitarsi all'accertamento del requisito sanitario. Costituitosi l'appellato, il locale Tribunale, con sentenza del 19 gennaio 1999 accoglieva l'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e dichiarava il ER totalmente inabile ed impossibilitato a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore @ compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal primo luglio 1997. Il Tribunale richiamato l'art. 3 comma 2 del DPR 698/94 ove si prevede la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro ovvero della regione nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari effettuati dalla data della sua entrata in vigore osservava che sulla base delle ulteriori disposizioni del DPR 698/94, va operata una prima distinzione tra i procedimenti in corso alla data del 7 gennaio 1995, per i quali permane la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno (sia per l'aspetto sanitario, sia per quello economico) e tra i procedimenti successivi;
per questi ultimi sussiste la legittimazione del predetto Ministero nei giudizi aventi ad oggetto gli accertamenti sanitari eseguiti, o che avrebbero dovuto essere eseguiti, in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso DPR;
sussiste invece la legittimazione passiva della Regione o del Ministero del Tesoro in relazione agli accertamenti effettuati nella vigenza della nuova disciplina;
poiché nella specie si trattava di giudizio iniziato dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e relativo ad accertamento sanitario parimenti effettuato nel vigore della nuova legge, doveva escludersi la legittimazione passiva del Ministero dell' Interno, ed in ogni caso il giudizio doveva essere limitato alla verifica delle condizioni sanitarie e non anche alla condanna alla prestazione richiesta. Avverso detta sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno affidato ad un unico motivo. Il ER è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia omessa e/o contraddittoria motivazione, perché la sentenza impugnata aveva dichiarato da un lato la carenza di legittimazione passiva di esso Ministero e dall'altro aveva limitato la statuizione di condanna contenuta nella decisione di primo grado alla sola declaratoria dello stato invalidante, declaratoria che era però inammissibile nei suoi confronti, essendo esso Ministero tenuto solo all'erogazione delle prestazioni, mentre l'accertamento sanitario, alla stregua del DPR 698/94 doveva farsi valere nei confronti del Ministero del Tesoro. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. E' invero condivisibile la censura mossa dal ricorrente sulla insanabile contraddittorietà della pronunzia impugnata, perché una volta affermata inequivocabilmente la carenzacarenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e quindi una volta rigettata la domanda nei confronti dell'unico soggetto che nel giudizio d'appello era rimasto come astrattamente titolare dal lato passivo della pretesa attorea, veniva meno la possibilità di emettere ulteriori statuizioni;
veniva meno in particolare la possibilità di dichiarare alcunché sulla condizione di invalidità, che nel giudizio non trovava più alcun contraddittore. Ne consegue che l'accertamento sulla invalidità fu “inutiliter" dato, ossia nessun effetto si può ricollegare a detta verifica, in quanto già preclusa dalla decisione di rigetto della domanda. Se tale è la portata della sentenza ne consegue la carenza di interesse - all'impugnazione dell'attuale ricorrente che ha visto accolta la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva. Ed infatti ai fini dell'interesse ad impugnare rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare un giudicato sfavorevole. Se tale giudicato sfavorevole non esiste perché la parte ha visto accolta la sua eccezione di mancanza di titolarità dal lato passivo, che comporta la radicale preclusione a qualsiasi statuizione pregiudizievole nei suoi confronti, non sussiste l'interesse ad impugnare. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nullaper le spese. Così deciso in Roma il 16 novembre 2001. t IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Meme Le luxe How 0/0 N O I Z A ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533